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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 15.09.2025 avente a oggetto “Approvazione del regolamento comunale per la sosta, l'utilizzo dei parcheggi pubblici non custoditi ed il campeggio”, nella parte in cui, all’art. 4 co. 2 del regolamento, vieta di sostare e trattenersi a bordo dei veicoli in orario notturno.

Giustizia amministrativa202500239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 4, comma 2, del regolamento comunale sulla sosta, l'utilizzo dei parcheggi pubblici non custoditi e il campeggio, recante il divieto di sostare o parcheggiare veicoli al fine di pernottarvi e di trattenersi a bordo in orario notturno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione di utenti)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato la disposizione regolamentare sostenendo, in primo luogo, l'incompetenza del Consiglio comunale a disciplinare la circolazione stradale e a imporre divieti di sosta, ritenendo tale competenza attribuita agli organi competenti secondo gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada e, in base al riparto tra organi politici e dirigenza, alle figure dirigenziali dell'ente. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative, la violazione del Codice della strada, della legge regionale n. 2/2018 e dello statuto comunale, l'inosservanza degli artt. 157 e 185 del Codice della strada, nonché eccesso di potere per insussistenza e genericità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, sproporzione del divieto e inosservanza di direttive ministeriali. In particolare, ha contestato l'equiparazione tra campeggio libero e semplice sosta con permanenza a bordo del veicolo e l'imposizione dell'allontanamento del conducente e dei passeggeri. Il Comune ha sostenuto la natura normativa e generale del regolamento, l'assenza di un effetto discriminatorio verso gli autocaravan e la legittimità del divieto generale di pernottamento libero; ha inoltre dedotto che il vizio di incompetenza sarebbe stato superato dalla convalida disposta dal Sindaco con ordinanza successiva alla proposizione del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per il primo motivo. Il Collegio ha qualificato il divieto di sostare o parcheggiare veicoli al fine di pernottarvi come disciplina della circolazione stradale, incidendo sulla sosta già definita dall'art. 157 del Codice della strada. Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della strada prevedono che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione siano adottati dagli organi competenti, mediante ordinanze motivate; secondo il riparto ordinario tra organi politici e apparato gestionale, i provvedimenti gestori sulla circolazione comunale spettano alle figure dirigenziali, salvo il caso di ordinanze contingibili e urgenti. Lo statuto comunale non attribuiva al Consiglio competenza regolamentare in materia di circolazione stradale, né conferiva al Sindaco specifici poteri gestori; prevedeva invece la presenza di figure dirigenziali, tra cui il segretario comunale e, se previsto, il vicesegretario. La successiva ordinanza sindacale di convalida non ha sanato il vizio: il Sindaco non era titolare della potestà regolamentare necessaria per ratificare la delibera consiliare e, secondo la giurisprudenza richiamata, non era nemmeno competente ad adottare ordinanze in materia di divieto di sosta nel caso concreto. Inoltre, il potere attribuito dal Codice della strada riguarda la circolazione stradale e non consente al Sindaco di adottare un divieto generale di campeggio libero esteso all'intero territorio comunale, anche al di fuori delle aree destinate alla circolazione dei veicoli. Accertata l'incompetenza, il Collegio ha ritenuto precluso l'esame delle ulteriori censure, in applicazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a. e del principio di separazione dei poteri, poiché il giudice non può pronunciarsi sulle modalità di esercizio di un potere amministrativo non ancora correttamente esercitato dall'organo competente. È stata annullata la disposizione impugnata e il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 285/1992

    con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali

    I provvedimenti di regolamentazione della circolazione devono essere adottati dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti e mediante ordinanze motivate.

  • art. 6 d.lgs. 285/1992

    Disciplina la circolazione fuori dai centri abitati e individua, tra i provvedimenti adottabili, divieti e limitazioni al parcheggio o alla sosta.

  • art. 7 d.lgs. 285/1992

    Per la circolazione nei centri abitati consente al Sindaco di adottare con ordinanza i provvedimenti indicati dall'art. 6, comma 4, tra cui divieti o limitazioni al parcheggio e alla sosta; tale previsione va coordinata con il riparto generale delle competenze gestorie dell'ente locale.

  • art. 157, comma 1, lett. c), d.lgs. 285/1992

    per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente

    La disposizione impugnata incide sulla materia della sosta, poiché vieta di sostare o parcheggiare veicoli al fine di pernottarvi.

  • art. 185, comma 2, d.lgs. 285/1992

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra sosta delle autocaravan e attività di campeggio, ma il giudice non ha esaminato la relativa censura dopo l'accoglimento del motivo di incompetenza.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    È stato richiamato nell'ambito del principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, con attribuzione di queste ultime alla dirigenza.

  • art. 5, comma 2, l.r. Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2

    nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, … il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale

    La norma consente una specifica attribuzione statutaria di poteri tecnico-gestionali al Sindaco nei comuni privi di figure dirigenziali; nel caso concreto tale presupposto non ricorreva.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Accertato un vizio radicale di incompetenza, il giudice deve arrestarsi e assorbire le ulteriori censure, non potendo dettare le regole dell'azione a un organo amministrativo che non ha ancora esercitato correttamente il potere.

  • art. 1 l. 689/1981

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie sanzionatoria, ma la censura non è stata esaminata.

  • art. 6 l. 249/1968

    È stato richiamato dal Sindaco quale base della convalida del vizio di incompetenza anche durante il giudizio; il giudice ha tuttavia escluso l'efficacia sanante nel caso concreto per difetto di competenza del Sindaco.

Massime di principio

  • Il divieto di sostare o parcheggiare veicoli al fine di pernottarvi incide sulla regolamentazione della circolazione stradale e non può essere sottratto alle regole di competenza previste dal Codice della strada mediante la sua collocazione formale in un regolamento comunale sul campeggio.
  • Nel sistema ordinario di riparto tra indirizzo politico e gestione, i provvedimenti gestori che disciplinano la circolazione e la sosta sulla viabilità comunale spettano agli organi dirigenziali, salvo specifiche attribuzioni statutarie nei comuni privi di figure dirigenziali o il ricorso ai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.
  • La convalida di un atto viziato da incompetenza può produrre effetti retroattivi solo se proviene dall'autorità effettivamente competente ad adottare l'atto o ad appropriarsene; il Sindaco privo di potestà regolamentare non può ratificare una deliberazione consiliare che approva un regolamento.
  • Il potere di regolamentare la circolazione stradale non attribuisce, di per sé, il potere di adottare un divieto generale di campeggio libero esteso a tutto il territorio comunale e anche ad aree estranee alla circolazione dei veicoli.
  • Quando il giudice accerta l'incompetenza dell'organo emanante, deve assorbire le ulteriori censure, poiché l'art. 34, comma 2, c.p.a. gli impedisce di pronunciarsi sulle modalità di esercizio di un potere amministrativo non ancora correttamente esercitato dall'organo competente.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliCircolazione stradale e viabilitàInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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