Cassazione Civile, Ordinanza n. 33742/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione extragiudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche al giudizio di cassazione per il rinvio operato dal comma 4-bis della medesima disposizione, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2014, fondato sulla procedura di accertamento induttivo tramite studi di settore ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e art. 62-bis del d.l. n. 331/1993. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo sussistenti le gravi incongruenze ex art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e legittimo il criterio utilizzato per determinare il valore complessivo confrontando ricavi dichiarati e redditi correlati. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non esamina nel merito tali censure perché risulta in atti la conciliazione extragiudiziale intervenuta tra le parti, comunicata dall'Agenzia delle Entrate, che determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo del reddito oggetto di contestazione
richiamato come norma relativa agli studi di settore utilizzati nell'accertamento
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
richiamato dalla sentenza di merito per ritenere sussistenti le gravi incongruenze poste a fondamento dell'accertamento
la conciliazione extragiudiziale perfezionata tra le parti determina la definizione della controversia
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992
il richiamo consente l'applicazione della conciliazione extragiudiziale anche ai giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione
richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio depositata dal consigliere delegato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata tra le parti una conciliazione extragiudiziale prevista dal processo tributario, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La conciliazione extragiudiziale tributaria, per effetto del rinvio normativo, opera anche nei giudizi pendenti in Cassazione, con conseguente superamento dell'esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione conciliativa della lite, la Corte può compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.
- Se la controversia viene definita dalle parti prima della decisione nel merito, i motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati.
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