Cassazione Civile, Ordinanza n. 19481/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’anno d’imposta 2011 in relazione alla partecipazione a un fondo comune di investimento immobiliare, sostenendo che la disciplina introdotta dall’art. 32 del d.l. n. 78/2010 fosse illegittima. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, aveva adito la CTP, che aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) richiesta di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto unionale e con la Carta dei diritti fondamentali UE, assumendo natura confiscatoria, retroattività lesiva dell’affidamento e contrasto con la CEDU; 2) illegittimità costituzionale dell’art. 32 d.l. n. 78/2010 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 97 e 117 Cost.; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla disapplicazione e sulle doglianze proposte; 4) omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito, anche per asserito travisamento della sentenza Corte cost. n. 231/2015; 5) violazione della legge n. 212/2000, dei principi in materia di Statuto del contribuente, e ancora dell’art. 112 c.p.c., oltre a vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto la possibilità di disapplicare la norma nazionale per contrasto con il diritto UE, rilevando che si trattava di imposizione diretta non armonizzata e quindi estranea all’ambito di applicazione della Carta di Nizza; ha inoltre ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale, richiamando la già intervenuta pronuncia della Corte costituzionale sulla natura transitoria e funzionale della disciplina. Ha poi respinto il motivo di omessa pronuncia, affermando che la decisione di rigetto implicava il necessario disconoscimento delle tesi della parte anche in assenza di specifica argomentazione. I motivi sul vizio motivazionale e sullo Statuto del contribuente sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati, perché volti a sollecitare un riesame del merito o fondati su una concezione del vizio motivazionale non più ammissibile nel regime vigente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La disciplina, relativa ai fondi comuni di investimento immobiliare con partecipazioni non esclusivamente istituzionali e superiori al 5%, è stata ritenuta estranea al diritto UE e funzionale a contrastare abusi dei fondi-veicolo, confinando il regime fiscale favorevole ai fondi con autonomia gestionale e pluralità di partecipanti.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La Corte ha escluso che la norma interna, in materia di imposizione diretta non armonizzata, possa essere scrutinata o disapplicata per contrasto con tale disposizione nel caso concreto.
art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'Unione; poiché la fattispecie riguardava imposta diretta non armonizzata, la Carta non era applicabile.
art. 6 TUE
le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati
La Corte lo richiama per ribadire che la Carta non amplia le competenze dell'Unione e non consente, di per sé, di attrarre nell'ambito UE discipline nazionali prive di collegamento con il diritto europeo.
art. 3 Cost.
Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate, richiamando la funzione transitoria della norma e la discrezionalità del legislatore nella disciplina intertemporale.
art. 24 Cost.
La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo, poiché la contribuente non aveva allegato di essersi spogliata della partecipazione nel periodo di applicazione dell'imposta.
art. 41 Cost.
La doglianza è stata assorbita nella complessiva infondatezza delle censure costituzionali.
art. 53 Cost.
La Corte ha escluso che l'imposta colpisse un valore privo di capacità contributiva, anche perché non era dedotta la cessazione della partecipazione nell'anno d'imposta rilevante.
art. 77 Cost.
Il controllo della Corte costituzionale sui presupposti del decreto-legge è limitato ai casi di evidente mancanza di straordinaria necessità e urgenza o manifesta irragionevolezza/arbitrarietà, ipotesi non ravvisata.
art. 97 Cost.
Richiamato nel quadro delle questioni di costituzionalità, senza esiti favorevoli alla ricorrente, in ragione della funzione transitoria della norma.
art. 117 Cost.
La censura è stata ritenuta in parte sovrapponibile alle doglianze sul diritto UE e comunque infondata.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa, anche se manca una specifica argomentazione.
primo comma, num. 4 e num. 5
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi limitato alla mancanza assoluta o alla motivazione meramente apparente; non è più ammessa una censura che miri a contestare la sufficienza della motivazione o a ottenere un riesame del merito.
Le doglianze fondate sullo Statuto del contribuente sono state ritenute inconferenti, perché la controversia riguardava la legittimità della norma e non un problema di interpretazione costituzionalmente orientata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata contro una norma nazionale solo quando la fattispecie sia disciplinata dal diritto dell’Unione o vi sia un concreto collegamento con esso; in materia di imposizione diretta non armonizzata, la sola presenza di una disciplina fiscale interna non basta a fondare la disapplicazione per contrasto con la Carta.
- In tema di norme tributarie intertemporali o transitorie, la scelta legislativa è sindacabile in sede costituzionale solo entro limiti ristretti; non è di per sé irragionevole una disciplina transitoria funzionale al passaggio da un precedente regime fiscale a un nuovo sistema, specie se volta a evitare effetti di esenzione non voluti.
- L’asserita omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente, poiché il rigetto della domanda implica una statuizione di segno contrario anche senza motivazione specifica sul singolo punto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel regime vigente, richiede l’assenza assoluta di motivazione o una motivazione solo apparente; non è consentito censurare la semplice insufficienza della motivazione né sollecitare una rivalutazione del merito.
- Le censure che ripropongono in modo promiscuo questioni già dedotte, o che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Nella disciplina dei fondi immobiliari, la previsione di un’imposizione sostitutiva su partecipazioni qualifiche può essere giustificata dall’esigenza di contrastare strutture utilizzate in modo elusivo o come fondi-veicolo, distinguendole dai fondi con autonomia gestionale e partecipazione diffusa.
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