Cassazione Civile, Ordinanza n. 14943/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da una caduta avvenuta mentre il ricorrente percorreva il marciapiede adiacente all'edificio condominiale: il piede sarebbe rimasto incastrato in uno spazio tra le sbarre di una grata di aerazione in ferro, con conseguenti lesioni. Il danneggiato ha chiesto il risarcimento al condominio, assumendo che la grata fosse bene condominiale o comunque pertinenza dell'edificio e che, pertanto, il condominio fosse custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. La Corte d'appello aveva invece escluso la titolarità passiva del condominio, ritenendo che la griglia fosse al servizio esclusivo del locale magazzino sottostante, di proprietà di terzi, e non parte comune. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 2051 c.c. per mancato riconoscimento della proprietà condominiale della grata, sostenendo che essa fosse parte integrante della soletta/platea di fondazione e quindi bene comune ex art. 1117 c.c.; 2) violazione degli artt. 2051 e 817 c.c., per non avere qualificato la grata come pertinenza dell'edificio e del condominio; 3) violazione degli artt. 2051 c.c. e degli artt. 2 e 3 del codice della strada, per non avere riconosciuto una concorrente responsabilità del condominio in relazione all'uso del marciapiede pubblico concesso per l'aerazione di spazi privati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancata specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., e comunque la natura meramente fattuale delle critiche, non riconducibili a un vizio di violazione di legge ma, al più, a una contestazione della ricostruzione del fatto. Ha aggiunto che la doglianza non indicava un errore di impostazione giuridica della sentenza, ma mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e della quaestio facti, estranea al sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni e anche perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva considerato non solo la griglia ma anche la botola, entrambe riferite a terzi. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito perché diretto contro un'argomentazione aggiuntiva, e comunque avrebbe avuto natura fattuale e quindi sarebbe stato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia presuppone l'accertamento della titolarità o disponibilità della cosa in capo al convenuto; la censura che contesti tale accertamento non può risolversi in una rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura pertinenziale della grata, ma la Corte non entra nel merito della relativa qualificazione perché la doglianza è reputata fattuale e inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per affermare la presunzione di comunione delle strutture dell'edificio; la Corte non ne esamina l'applicazione nel merito per difetto di ammissibilità della censura.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve investire l'impostazione giuridica della decisione e non la mera ricognizione del fatto; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Non è consentito usare la doglianza di violazione di legge per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato è limitato al fatto storico decisivo omesso o trascurato.
Il motivo deve contenere una specifica indicazione del contenuto della censura giuridica, pena l'inammissibilità.
È necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata indicazione integra un profilo di inammissibilità.
Richiamato dalla censura sul marciapiede come strada pubblica.
Richiamato dalla censura sul marciapiede come area destinata ai pedoni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., mira in realtà a contestare l'accertamento e la ricostruzione del fatto compiuti dal giudice di merito.
- Per censurare utilmente una sentenza sotto il profilo della violazione di legge occorre individuare l'errore di sussunzione o l'errata interpretazione della norma, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso o non esaminato, non essendo sufficiente sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'onere di specifica indicazione di atti e documenti su cui si fonda il ricorso comporta inammissibilità del motivo.
- Quando la sentenza si fonda su una ratio decidendi non efficacemente censurata, il motivo è inammissibile o assorbito; in particolare, la censura deve confrontarsi con tutte le rationes poste a base della decisione impugnata.
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