Sentenza del 30/11/2016 n. 24377 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania che aveva riconosciuto, almeno parzialmente, il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001 e 2002. Il motivo principale riguardava la violazione del D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3, e dell'art. 2697 c.c., poiché la CTR aveva escluso l'esistenza di un'autonoma organizzazione senza valutare adeguatamente gli elementi indicati dall'Ufficio: spese per ammortamenti, acquisto di beni strumentali, compensi a terzi e spese per più lavoratori dipendenti impiegati a tempo parziale. L'Agenzia sosteneva che tali elementi potessero dimostrare una struttura organizzata idonea a produrre un valore aggiunto rispetto alla sola attività professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo apodittica e non adeguatamente motivata la conclusione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione. Ha ribadito che il professionista è soggetto all'IRAP quando si avvale di una struttura organizzata composta da fattori, per numero, importanza e valore economico, capaci di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale. In un giudizio di rimborso spetta al contribuente dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, mentre il giudice può esaminare anche la dichiarazione dei redditi, in particolare il quadro RE, per verificare la composizione dei costi. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo, relativo a un asserito condono tombale, è stato rigettato per mancanza di prova dell'effettivo perfezionamento del condono. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Il professionista è soggetto all'imposta quando l'organizzazione utilizzata eccede gli strumenti indispensabili o di semplice supporto alla propria attività intellettuale e produce un valore aggiunto autonomo.
Art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso, il contribuente che chiede la restituzione dell'IRAP deve dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia l'assenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'imposta.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte dà atto della presenza del quesito di diritto richiesto per il ricorso per cassazione in relazione alla data di deposito della sentenza impugnata.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del motivo principale sulla violazione di legge.
L. n. 289/2002, art. 9
Il richiamo al condono tombale non è stato accolto perché l'Agenzia non ha fornito la prova che il condono fosse stato effettivamente perfezionato per le annualità oggetto della controversia.
Cass., Sezioni Unite, n. 9451/2016
È soggetto passivo dell'Irap il lavoratore autonomo che si avvalga di una struttura organizzata, in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how.
L'IRAP è esclusa solo quando il risultato economico deriva esclusivamente dall'autorganizzazione del professionista oppure quando l'organizzazione predisposta ha incidenza marginale e non richiede coordinamento.
Massime di principio
- In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve dimostrare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione; non è sufficiente una dichiarazione generica.
- La presenza di dipendenti, collaboratori, compensi a terzi, beni strumentali e costi di ammortamento deve essere valutata complessivamente, considerando numero, importanza e valore economico dei fattori organizzativi.
- Le spese indicate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi possono costituire elementi probatori rilevanti per accertare l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- L'uso di strumenti indispensabili o meramente accessori all'attività professionale non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP; occorre verificare se l'organizzazione produca un valore aggiunto autonomo rispetto al lavoro personale.
- Una decisione del giudice tributario che escluda l'autonoma organizzazione con una motivazione generica, senza esaminare gli elementi documentali specificamente dedotti dall'Amministrazione, può essere cassata per violazione dei principi di corretta valutazione del presupposto impositivo.
- La semplice presentazione di una domanda di condono non dimostra il perfezionamento del condono: chi invoca tale effetto deve provarne l'effettiva definizione e i relativi requisiti.
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