Cassazione Civile, Ordinanza n. 06190/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro in misura proporzionale: da un lato, per enunciazione di un asserito finanziamento soci nell'ambito di una sentenza del Tribunale di Milano; dall'altro, la società contribuente contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale alla sentenza civile di condanna, sostenendo che dovesse applicarsi la misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro, e inoltre lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza del potere impositivo. L'Agenzia, con ricorso principale, deduceva nullità della sentenza regionale per motivazione contraddittoria e violazione delle norme sull'enunciazione e sulla registrazione degli atti, sostenendo che la sentenza civile avesse enunciato il finanziamento soci e consentisse di individuarne soggetti, causa e oggetto. La contribuente, con ricorso incidentale, deduceva violazione delle norme sull'alternatività IVA/registro e, in via condizionata, omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il primo motivo del ricorso incidentale della società, dichiarando assorbito il secondo motivo incidentale. Ha confermato quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la tassazione proporzionale per enunciazione del presunto finanziamento soci, rilevando che la sentenza civile non conteneva una enunciazione chiara, precisa e inequivoca di tale negozio, né elementi sufficienti a identificarne soggetti, contenuto e portata. Ha però anche escluso che la sentenza di condanna dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa per alternatività IVA/registro, osservando che la prestazione in esame costituiva mera cessione di denaro fuori campo IVA. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
è stato utilizzato come base per le censure di legittimità dedotte dalle parti, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o omessa pronuncia
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina del giudizio tributario di legittimità e dei rinvii alle norme del processo civile
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato quale norma sulla forma della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 22 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la tassazione per enunciazione richiede che l'atto enunciante richiami in modo espresso e inequivoco un negozio non registrato intervenuto fra le stesse parti, con elementi idonei a identificarne soggetti, contenuto e portata
art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986
richiamato per la tassazione proporzionale del presunto finanziamento soci
art. 8, lett. b), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986
richiamato per la tassazione della sentenza di condanna nella misura proporzionale contestata dalla contribuente
art. 5, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per il principio di alternatività IVA/registro e per la registrazione in caso d'uso delle scritture relative a operazioni soggette a IVA
art. 40, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla contribuente per sostenere l'applicazione dell'imposta fissa in presenza di operazioni soggette a IVA
art. 1, lett. b), Tariffa, Parte Seconda, D.P.R. 131/1986
richiamato per la registrazione in termine fisso in misura fissa delle scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA
art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente di considerare le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza come prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario
art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/1972
la mera cessione di denaro resta fuori campo IVA
art. 3, comma 2, n. 3, D.P.R. 633/1972
richiamato per includere i prestiti in denaro tra le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini dell'alternatività IVA/registro
art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972
richiamato per l'esenzione IVA delle operazioni di finanziamento
richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla decadenza del potere impositivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ritenuto non dovuto nel caso di specie
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma introduttiva del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di imposta di registro per enunciazione, la tassazione del negozio enunciato presuppone che l'atto registrato contenga un richiamo espresso, preciso e inequivoco del negozio stesso, tale da consentirne l'identificazione per soggetti, contenuto oggettivo e portata; non bastano indizi, ricostruzioni indirette o elementi non univoci.
- L'art. 22 D.P.R. 131/1986 opera solo se vi è identità tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato e se l'enunciazione costituisce essa stessa titolo idoneo a provare l'esistenza del negozio richiamato.
- Non può essere tassato per enunciazione un rapporto negoziale che emerga soltanto in via mediata o presuntiva dal contenuto di una sentenza, quando la decisione giudiziale non descriva in modo diretto ed esplicito il contratto o l'atto asseritamente richiamato.
- Ai fini del principio di alternatività IVA/registro, le operazioni che sono in astratto soggette a IVA non possono scontare l'imposta di registro proporzionale, anche se poi risultano esenti; tuttavia il principio non si estende alla mera cessione di denaro, che resta fuori campo IVA.
- Nel mandato senza rappresentanza rileva, ai fini IVA, sia il rapporto tra mandante e mandatario sia quello tra mandatario e terzo; la qualificazione fiscale dell'operazione va però ricavata dalla natura effettiva del rapporto e non da mere ricostruzioni assertive sulla base del solo esito della lite civile.
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