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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06190/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro in misura proporzionale: da un lato, per enunciazione di un asserito finanziamento soci nell'ambito di una sentenza del Tribunale di Milano; dall'altro, la società contribuente contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale alla sentenza civile di condanna, sostenendo che dovesse applicarsi la misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro, e inoltre lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza del potere impositivo. L'Agenzia, con ricorso principale, deduceva nullità della sentenza regionale per motivazione contraddittoria e violazione delle norme sull'enunciazione e sulla registrazione degli atti, sostenendo che la sentenza civile avesse enunciato il finanziamento soci e consentisse di individuarne soggetti, causa e oggetto. La contribuente, con ricorso incidentale, deduceva violazione delle norme sull'alternatività IVA/registro e, in via condizionata, omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il primo motivo del ricorso incidentale della società, dichiarando assorbito il secondo motivo incidentale. Ha confermato quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la tassazione proporzionale per enunciazione del presunto finanziamento soci, rilevando che la sentenza civile non conteneva una enunciazione chiara, precisa e inequivoca di tale negozio, né elementi sufficienti a identificarne soggetti, contenuto e portata. Ha però anche escluso che la sentenza di condanna dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa per alternatività IVA/registro, osservando che la prestazione in esame costituiva mera cessione di denaro fuori campo IVA. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro per enunciazione, la tassazione del negozio enunciato presuppone che l'atto registrato contenga un richiamo espresso, preciso e inequivoco del negozio stesso, tale da consentirne l'identificazione per soggetti, contenuto oggettivo e portata; non bastano indizi, ricostruzioni indirette o elementi non univoci.
  • L'art. 22 D.P.R. 131/1986 opera solo se vi è identità tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato e se l'enunciazione costituisce essa stessa titolo idoneo a provare l'esistenza del negozio richiamato.
  • Non può essere tassato per enunciazione un rapporto negoziale che emerga soltanto in via mediata o presuntiva dal contenuto di una sentenza, quando la decisione giudiziale non descriva in modo diretto ed esplicito il contratto o l'atto asseritamente richiamato.
  • Ai fini del principio di alternatività IVA/registro, le operazioni che sono in astratto soggette a IVA non possono scontare l'imposta di registro proporzionale, anche se poi risultano esenti; tuttavia il principio non si estende alla mera cessione di denaro, che resta fuori campo IVA.
  • Nel mandato senza rappresentanza rileva, ai fini IVA, sia il rapporto tra mandante e mandatario sia quello tra mandatario e terzo; la qualificazione fiscale dell'operazione va però ricavata dalla natura effettiva del rapporto e non da mere ricostruzioni assertive sulla base del solo esito della lite civile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioMandato
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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