Cassazione Civile, Ordinanza n. 17619/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione forzata promossa per ottenere l'arretramento di un edificio costruito sul confine tra due proprietà, in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato. La parte esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il coniuge, che rivendicava la posizione di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di cognizione, ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. I ricorrenti hanno sostenuto: (1) che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione mancante o solo apparente; (2) che il terzo pretermesso potesse agire con opposizione ex art. 619 c.p.c. e non dovesse necessariamente usare l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.; (3) che, per effetto delle norme sui beni dotali e sul contraddittorio nei relativi atti esecutivi, la sentenza fosse nulla e inutilizzabile come titolo esecutivo; (4) che la corte territoriale avesse omesso di pronunciare sulla dedotta violazione dell'art. 184 c.c.; (5) che fosse viziata la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della parte esecutata, la quale assumeva che il titolo fosse inefficace per mancata partecipazione del coniuge al giudizio di cognizione; (6) che fosse errata la dichiarazione di inammissibilità, per tardività, della questione di usucapione sollevata dal terzo nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata; ha confermato il principio secondo cui il litisconsorte necessario pretermesso, quando contesta un titolo giudiziale formatosi inter alios, deve utilizzare l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. e non le opposizioni esecutive, salvo ipotesi diverse in cui l'esecuzione ecceda i limiti soggettivi o oggettivi del titolo; ha escluso che la dedotta violazione delle norme sui beni dotali rendesse decisiva la questione del litisconsorzio; ha negato l'omessa pronuncia, perché la censura su art. 184 c.c. era in realtà assorbita o comunque correttamente ricondotta alla sola contestazione del diritto di procedere ad esecuzione; ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della doglianza sull'usucapione, sia per difetto di interesse sia perché la questione sarebbe stata comunque tardiva o non proponibile come nuovo motivo di opposizione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è utilizzabile dalla parte esecutata per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, ma non dal litisconsorte necessario pretermesso per contestare il titolo giudiziale formato inter alios, salvo che deduca che nulla vi sia più da eseguire o che l'esecuzione travalichi i limiti del titolo.
L'opposizione di terzo all'esecuzione è ammessa solo quando l'esecuzione incida effettivamente sulla posizione del terzo al di fuori dei limiti del titolo; non è il rimedio ordinario per il terzo pretermesso che contesti il giudicato formatosi senza di lui.
L'unico rimedio per il litisconsorte necessario pretermesso contro la sentenza resa senza il suo contraddittorio è l'opposizione di terzo ordinaria, che consente di far valere la lesione derivante dal titolo giudiziale e, se del caso, di paralizzare gli effetti esecutivi del titolo.
La Corte esclude che, nella fattispecie, fosse realmente proposta una opposizione agli atti esecutivi; le doglianze sulle concrete modalità dell'esecuzione non risultavano decisive o, comunque, non erano state correttamente veicolate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e idonea a superare la soglia del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione è escluso perché la decisione d'appello consente di comprendere la ratio decidendi e non presenta un difetto assoluto o meramente apparente di motivazione.
"gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi"
La dedotta violazione non conduce, nel caso concreto, all'accoglimento delle opposizioni, poiché la censura era sostanzialmente finalizzata a contestare il diritto a procedere all'esecuzione sulla base del titolo e non a introdurre validamente una separata opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sui beni dotali, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina ante riforma dei beni dotali, senza che ne derivasse l'invalidazione del titolo esecutivo nel caso concreto.
È richiamato per escludere che un soggetto possa far valere in giudizio diritti altrui: il coniuge non può far valere, con l'opposizione proposta dalla parte esecutata, la pretesa pretermissione del terzo.
Le questioni nuove sollevate solo con la seconda memoria sono state ritenute tardive o comunque non idonee a fondare un motivo ammissibile di opposizione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
La Corte richiama la possibilità di rilevare in sede di legittimità l'inammissibilità della questione processuale prospettata.
art. 111 Cost.
Richiamato anche per la possibilità di ricorso straordinario avverso pronunce che non abbiano deciso una vera opposizione agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di cognizione deve, di regola, reagire contro la sentenza mediante opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.; non può utilizzare l'opposizione all'esecuzione per rimettere in discussione il titolo giudiziale formatosi senza la sua partecipazione.
- L'opposizione ex art. 619 c.p.c. del terzo è ammissibile solo se l'esecuzione colpisce il terzo al di fuori dei limiti soggettivi od oggettivi del titolo; se invece il terzo contesta la validità del titolo formatosi inter alios, il rimedio è l'opposizione di terzo ordinaria.
- La parte che abbia partecipato al giudizio di cognizione e sia destinataria del titolo non può, con l'opposizione all'esecuzione, far valere la pretermissione di un altro soggetto come causa di nullità del titolo, specie se tale vizio non è stato dedotto nel giudizio di merito.
- Per configurare il vizio di omessa pronuncia o di motivazione mancante occorre che la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; se la decisione esplicita le ragioni del rigetto, la censura non è fondata anche quando la motivazione sia sintetica.
- Le questioni nuove introdotte tardivamente nel giudizio di merito non possono essere recuperate in cassazione come se fossero stati originari motivi di opposizione; inoltre, la proposizione di un motivo è inammissibile quando difetta un concreto interesse ad impugnare per assorbimento della domanda o eccezione cui esso si riferisce.
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