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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso di somme trattenute a titolo di Irpef su importi relativi a pensione di reversibilità, per annualità dal 2005 al 2010. La contribuente aveva chiesto la restituzione di euro 25.817,71 assumendo l'indebita trattenuta fiscale, mentre l'Ufficio aveva contestato in appello la tardività della domanda di rimborso. La CTR aveva ritenuto tale eccezione inammissibile perché nuova ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2969 c.c., sostenendo che la decadenza dal rimborso è rilevabile d'ufficio e può essere dedotta per la prima volta in appello. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine per chiedere il rimborso decorre dal momento del versamento/ritenuta o comunque dal 30.4.2010, data della richiesta di restituzione all'INPS, e che l'istanza del 4.2.2014 era quindi oltre il termine di 48 mesi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che la decadenza dal diritto al rimborso tributario è rilevabile d'ufficio anche in appello, perché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti e finalizzata a garantire la stabilità delle entrate tributarie entro un tempo definito. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Calabria e ha rinviato alla stessa CTR in diversa composizione anche per le spese, affinché riesamini la causa applicando il principio per cui l'eccezione di tardività non è nuova e, nel caso concreto, valuti la tardività dell'istanza di rimborso rispetto al termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario vieta le domande ed eccezioni nuove in appello, ma non osta alla deduzione della decadenza dal rimborso quando essa è rilevabile d'ufficio perché attinente a materia indisponibile.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Stabilisce il termine entro cui va presentata l'istanza di rimborso delle imposte indebitamente versate; nella fattispecie l'istanza è stata ritenuta potenzialmente tardiva rispetto al termine di 48 mesi.

  • art. 37 d.P.R. 602/1973

    Richiamato quale norma disciplinante il rimborso delle ritenute/versamenti indebiti nel sistema della riscossione.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al termine per proporre l'azione tributaria di rimborso.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario la decadenza dal diritto al rimborso di un tributo indebitamente versato, essendo posta a tutela di interessi pubblici e di situazioni indisponibili, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • L'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso non integra una eccezione nuova vietata in appello quando il relativo rilievo concerne una decadenza rilevabile d'ufficio e risulti dagli atti di causa.
  • Ai fini del rimborso di imposte indebitamente trattenute, il termine di decadenza va computato secondo la disciplina speciale applicabile; se l'istanza è proposta oltre il termine previsto, il giudice deve dichiararne l'intempestività anche se la questione sia stata sollevata per la prima volta in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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