Cassazione Civile, Ordinanza n. 37184/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione, in parte ereditaria e in parte ordinaria, relativa a un immobile comune tra fratelli e madre. In primo grado era stata dichiarata la divisione della comunione, con prosecuzione dell'istruttoria per la formazione dei lotti. La parte poi ricorrente sosteneva che una precedente sentenza non definitiva del Tribunale, letta insieme alla motivazione, avesse già deciso in modo vincolante anche sulle concrete modalità di attuazione della divisione, inclusa l'utilizzazione dell'ingresso principale, la possibile costituzione di servitù e l'assegnazione di alcuni beni, sicché il giudice successivo non avrebbe potuto discostarsene senza violare il giudicato interno. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sulla divisione ereditaria e ordinaria. Con il secondo motivo denunciava nullità dell'ordinanza istruttoria successiva e violazione di varie norme processuali, assumendo che il giudice istruttore non si fosse attenuto alle prescrizioni vincolanti derivanti dalla precedente decisione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava anche documentazione relativa a un ordine di demolizione di una scala, ma la Corte ne dichiarava l'inammissibilità in quanto estranea ai documenti producibili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la prima sentenza non definitiva del Tribunale e la successiva sentenza della Corte d'appello avevano già chiarito, con interpretazione vincolante nel medesimo processo, che la pronuncia non definitiva aveva natura decisoria solo quanto allo scioglimento della comunione e alla permanenza della comunione su un singolo cespite, mentre le affermazioni sulle modalità attuative della divisione contenute in motivazione avevano carattere meramente programmatico e ordinatorio. Non essendosi formato alcun giudicato sulle modalità concrete di divisione, il Tribunale poteva quindi procedere alla successiva fase divisoria sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica. La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità della nuova documentazione depositata con la memoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato si forma solo sul contenuto decisorio della sentenza; non possono essere fatti valere come vincolanti meri passaggi motivazionali non costituenti statuizione decisoria
richiamato come norma sui criteri di divisione dei beni, ma la sua applicazione concreta è stata ritenuta non preclusa dalla precedente sentenza non definitiva
richiamato tra le norme sulla divisione; la Corte non ravvisa violazione perché manca un giudicato sulle modalità divisionali
richiamato tra le norme sui criteri di formazione dei lotti; la censura è respinta perché non vi era vincolo giudiziale sulle modalità esecutive
in cassazione sono inammissibili i documenti nuovi che non rientrano nelle ipotesi tassative di producibilità
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico spese di giustizia, applicato al rigetto del ricorso
artt. 177, 187, 189, 324, 277, 278, 279, 784, 785 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della nullità del prosieguo della divisione, ma ritenuti non violati perché non esisteva un vincolo decisorio sulle modalità concrete della divisione
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione, il giudicato interno può formarsi solo sulle statuizioni effettivamente decisorie della sentenza non definitiva; le mere argomentazioni contenute in motivazione non vincolano il giudice della fase successiva se non costituiscono oggetto del dispositivo.
- L'interpretazione della portata decisoria di una sentenza resa in una precedente fase del medesimo processo, quando sia stata già definita dal giudice dell'impugnazione e tale decisione non sia stata impugnata, vincola le fasi successive del medesimo giudizio.
- Non sussiste conflitto tra giudicati interni se l'assetto decisorio viene ricostruito dal giudice dell'impugnazione in modo da delimitare l'oggetto del giudicato alla sola statuizione espressa in dispositivo.
- In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi estranei alle ipotesi tassative di produzione; la mera allegazione di un provvedimento amministrativo non consente, di per sé, di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito.
- La censura di violazione del giudicato o di nullità degli atti successivi è infondata quando presuppone come vincolanti indicazioni solo programmatiche contenute in una sentenza non definitiva, già qualificate in modo definitivo come non decisorie dal giudice dell'impugnazione.
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