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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04942/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e da un provvedimento di irrogazione sanzioni relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi nei confronti di una società per imposte IRES, IVA e IRAP sulla base di un processo verbale di constatazione. Gli atti furono notificati anche al soggetto oggi ricorrente, indicato dall’Ufficio come amministratore di fatto della società. In primo grado i ricorsi furono accolti, ma in appello la decisione venne riformata, ritenendo provato l’esercizio di fatto dell’amministrazione societaria e quindi la legittimità della notifica al ricorrente. In cassazione il contribuente dedusse, con due motivi, la violazione degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 145 c.p.c. per erronea notifica degli atti e conseguente legittimazione ad impugnarli; inoltre lamentò violazione del ne bis in idem, sostenendo che una precedente decisione della CTR avrebbe già annullato l’avviso. Con il secondo motivo denunciò nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 36 e 62 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 145 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto regolare la notifica degli atti sia al ricorrente sia alla società, benché egli non fosse legale rappresentante al momento della notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, quale preteso amministratore di fatto, non avesse interesse ad agire contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, poiché l’atto riguarda situazioni giuridiche soggettive della società e non sue personali. La Corte ha inoltre osservato che l’eventuale nullità o inesistenza della notifica dell’avviso al ricorrente era comunque priva di rilievo, perché gli atti erano stati notificati al legale rappresentante della società, che li aveva impugnati, dimostrando piena conoscenza dell’atto. È stato ribadito il principio secondo cui l’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati secondo legge e, ai fini tributari, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita a chi ne ha l’amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse ad agire presuppone una utilità concreta e attuale, non essendo sufficiente la mera prospettazione di possibili conseguenze future sfavorevoli.
  • Chi è qualificato come amministratore di fatto non è, per ciò solo, legittimato a impugnare un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, se l'atto attiene a rapporti e posizioni soggettive della società stessa.
  • L'eventuale vizio di notifica dell'atto al soggetto che non sia il vero destinatario sostanziale può essere irrilevante quando l'atto sia stato comunque validamente portato a conoscenza del soggetto legittimato a rappresentare l'ente, che lo abbia infatti impugnato.
  • La rappresentanza processuale e sostanziale della società spetta agli amministratori nominati secondo legge e risultanti dalle fonti pubbliche; la figura dell'amministratore di fatto rileva solo nei limiti previsti dalla disciplina tributaria quando la rappresentanza legale non sia determinabile secondo la legge civile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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