Cassazione Civile, Ordinanza n. 22651/2024 del 09/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione IVA relativa a fatture emesse nell'ambito di un'operazione qualificata dalla contribuente come affitto di ramo d'azienda, ritenendo invece che l'operazione dissimulasse una locazione di immobili strumentali esente da IVA e priva di valide ragioni economiche. La società ha contestato, già nei gradi di merito, la validità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito di delega e per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; nel merito ha contestato l'infondatezza della pretesa fiscale. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che la sentenza di appello avesse erroneamente ritenuto esistente una delega di firma non risultante dagli atti; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che vi era stato accesso nei locali dell'impresa e che, comunque, la pretesa aveva natura elusiva collegata a una precedente scissione, con conseguente obbligo di contraddittorio; 3) violazione della disciplina IVA e dell'art. 35, comma 10-quater, d.l. 223/2006, censurando la qualificazione dell'operazione e la conclusione circa l'assenza di valide ragioni economiche, anche in rapporto al principio di neutralità dell'IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati i rilievi sul difetto di verifica dell'effettivo deposito della delega di firma e sulla mancata corretta valutazione della necessità del contraddittorio endoprocedimentale, specie in relazione alla natura armonizzata dell'IVA e alla prospettata elusività dell'operazione. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che, nella disciplina antielusiva richiamata dalla sentenza impugnata, l'onere di provare i presupposti per fruire del regime fiscale più favorevole grava sul contribuente. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per nuovo esame, anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La validità dell'atto impositivo è stata contestata per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto munito di delega; la Corte ha disposto il rinvio per verificare se la delega fosse effettivamente depositata agli atti.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'atto impositivo; la Corte non sviluppa un'autonoma ratio su tale norma oltre al tema della sottoscrizione e della motivazione dell'atto.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
È stato ritenuto necessario verificare se vi fosse stato accesso nei locali dell'impresa; in presenza di accesso, la disposizione impone il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto.
art. 37-bis, commi quarto e quinto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per le operazioni ritenute elusiva collegate alla pregressa scissione, la Corte richiama il procedimento antielusivo con contraddittorio preventivo a scansioni predeterminate e motivazione rafforzata dell'avviso.
art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione al regime IVA dell'operazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato per la disciplina antielusiva applicata dal giudice di merito.
art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza diversa autonoma elaborazione nella decisione di cassazione.
art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
La Corte ribadisce che, quando il contribuente pretende di avvalersi di un regime fiscale più favorevole, grava su di lui l'onere di dimostrare i presupposti di fatto e di diritto richiesti.
art. 35, comma 10-quater, d.l. 4 luglio 2005, n. 223
Norma richiamata quale base della disciplina antielusiva in materia di esenzione IVA per contratti di affitto d'azienda aventi a oggetto immobili; secondo la Corte, l'amministrazione non deve provare il superamento della soglia del 50% del valore degli immobili, spettando al contribuente provare i presupposti del regime invocato.
Sentenza CGUE 23 aprile 2015, C-111/14
Richiamata dal ricorrente a sostegno del principio di neutralità IVA; la Corte non la applica in senso decisivo, reputando infondato il motivo alla luce della disciplina interna antielusiva e dell'onere probatorio del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento va risolta verificando in concreto l'effettivo deposito agli atti della delega del funzionario firmatario; se tale profilo è controverso, il giudice deve accertare le risultanze processuali e non limitarsi a un'affermazione astratta.
- In materia di accertamenti IVA, quale tributo armonizzato, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto secondo i principi unionali, salvo prova di resistenza; la sua necessità deve essere valutata in concreto anche in relazione all'eventuale accesso presso i locali dell'impresa.
- Quando l'Ufficio contesta un'operazione come elusiva e la collega a un precedente atto societario, il procedimento antielusivo richiede il preventivo contraddittorio con il contribuente e una motivazione rafforzata dell'atto finale.
- Se il contribuente invoca un regime fiscale più favorevole, l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto grava su di lui, non sull'Amministrazione finanziaria.
- La valutazione della legittimità dell'avviso deve distinguere tra vizi formali dell'atto, garanzie procedimentali e questione sostanziale della corretta qualificazione dell'operazione economica.
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