Cassazione Civile, Ordinanza n. 02367/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erario)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con cui l'amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito della contribuente applicando il redditometro per la presenza di beni indice di capacità contributiva. In primo grado il giudice tributario aveva accolto solo in parte le difese della contribuente e aveva disposto acquisizioni istruttorie sulla corretta individuazione degli immobili nella sua disponibilità, in particolare per stabilire quale fosse l'abitazione principale. In appello la contribuente aveva impugnato anche una successiva intimazione di pagamento; la decisione di secondo grado aveva ridotto la pretesa fiscale riconoscendo una riduzione del 50% sulla residenza secondaria. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dei decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, contestando il valore probatorio del redditometro e il mancato considerare gli elementi forniti dalla parte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stato provato quale dei due immobili fosse effettivamente abitato dal coniuge e lamentando che il giudice di merito avesse valorizzato in modo prevalente e generico le difese dell'ufficio e le risultanze ICI; 3) vizio motivazionale/travisamento dei fatti ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che la residenza della contribuente fosse in Orgiano, via 4 Novembre n. 5, e che il giudice non avesse considerato la reale situazione di fatto e l'unicità delle utenze nelle diverse unità immobiliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico delle persone fisiche, l'art. 38 d.P.R. 600/1973 consente all'Ufficio di fondare l'accertamento sugli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali richiamati, senza necessità di ulteriori prove, restando a carico del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Ha inoltre precisato che le censure dirette a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non possono essere veicolate come violazione di legge, ma attengono semmai al vizio motivazionale nei limiti ristretti oggi consentiti. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite del giudizio di cassazione in favore della controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche sulla base di indici di capacità contributiva; l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice, mentre il contribuente deve provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore
d.m. 10 settembre 1992
fonte regolamentare degli indici del redditometro richiamati per l'accertamento sintetico
d.m. 19 novembre 1992
fonte regolamentare degli indici del redditometro richiamati per l'accertamento sintetico
la censura sulla prova non può tradursi in richiesta di rivalutazione del merito; il riparto dell'onere probatorio resta quello ordinario, ma la valutazione delle prove spetta al giudice di merito
il motivo per violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale nei casi estremi indicati dalle Sezioni Unite
il mancato esame di un'eccezione può rilevare come vizio di legge e di motivazione solo se non sia comunque incompatibile con la decisione adottata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo, nei presupposti di legge, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l'Ufficio può fondare la pretesa sui beni-indice di capacità contributiva previsti dalla disciplina del redditometro, senza dover fornire ulteriori prove oltre la dimostrazione della loro esistenza, mentre grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- La censura di violazione di legge non è idonea a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la doglianza investe la valutazione delle risultanze istruttorie, essa attiene al merito e non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Nel giudizio di cassazione il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle prove raccolte; spetta al giudice di merito scegliere, tra gli elementi istruttori, quelli ritenuti più attendibili e non è necessaria una confutazione espressa di ogni elemento non accolto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è circoscritto all'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo più denunciabile il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- Il travisamento dei fatti o l'asserito mancato esame di elementi difensivi non sono ammissibili quando la censura, in sostanza, richiede una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
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