Sentenza n. 517/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per il risarcimento dei danni conseguenti alla rinuncia alle agevolazioni statali già assentite nell’ambito del Finanziamento P.I.A. - Innovazione, per negligenza nella gestione del procedimento di assegnazione del fondo e dell’impedimento alla realizzazione degli investimenti previsti nei termini stabiliti dal decreto di agevolazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta asseritamente negligente e ritardata nella procedura di assegnazione definitiva di un lotto industriale, ritenuta causa della perdita o rinuncia alle agevolazioni statali P.I.A. Innovazione
Esito
Favorevole al resistente (ente consortile)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela ha riassunto davanti al TAR, dopo la declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, una domanda risarcitoria nei confronti dell'ASIREG, poi CORAP e ARSAI. La società aveva ottenuto nel 2003 agevolazioni statali per programmi di ricerca, industrializzazione e formazione, subordinati al completamento delle attività entro termini determinati. Nel 2006 aveva chiesto l'assegnazione di un lotto industriale, in parte da espropriare, per realizzare il sito produttivo. Ha dedotto che il Consorzio avesse avviato il procedimento senza verificare adeguatamente lo stato di fatto e giuridico dell'area, caratterizzata dalla presenza di carcasse di automezzi, erbacce e da un successivo sequestro giudiziario; che avesse negato o ritardato l'accesso al fondo e la possibilità di effettuare i rilievi; che avesse tardato nell'avvio e nella gestione della procedura espropriativa; e che tali condotte, unitamente alla sospensione cautelare degli atti consortili provocata dal contenzioso di terzi, avessero impedito la realizzazione dell'investimento nei termini, determinando la perdita o la rinuncia al finanziamento. Sono state prospettate responsabilità extracontrattuale, contrattuale e, in subordine, precontrattuale, anche per violazione degli obblighi derivanti da contatto sociale qualificato. Il danno è stato quantificato in euro 3.478.102,29, oltre al danno per la mancata conclusione del procedimento di assegnazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva la riproposizione del giudizio, applicando la disciplina transitoria dell'art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009, poiché il giudizio originario era stato instaurato prima del 4 luglio 2009. Nel merito ha qualificato la domanda come risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento di assegnazione definitiva del lotto. Ha richiamato la natura aquiliana della responsabilità dell'amministrazione per lesione di interessi legittimi e per inosservanza colposa o dolosa dei termini procedimentali, precisando che il mero ritardo non è sufficiente: occorrono condotta illecita, danno ingiusto, nesso causale, dolo o colpa e, per gli interessi pretensivi, la ragionevole spettanza del bene della vita. La domanda è stata respinta anzitutto perché non era stata provata l'effettiva revoca o perdita del finanziamento: la comunicazione del Mediocredito Centrale costituiva un atto interlocutorio e non dimostrava né la revoca ministeriale né l'effettiva rinuncia, la quale, ove intervenuta, appariva comunque riconducibile a una libera determinazione della società. Il procedimento di assegnazione definitiva non risultava formalmente concluso e la ricorrente non aveva presentato una diffida né attivato il rimedio contro il silenzio allora previsto dall'art. 21-bis della legge n. 1034/1971, oggi art. 117 c.p.a. Tale inerzia della parte, valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 30, comma 3, c.p.a., avrebbe comunque escluso o ridotto integralmente il risarcimento, anche perché l'istanza era stata presentata quando era già trascorsa una parte rilevante del termine previsto per completare l'investimento. Il TAR ha inoltre escluso la colpa del Consorzio. La società conosceva la presenza di aree da espropriare, le condizioni del lotto, le carcasse e l'onere di sgombero, ma aveva dichiarato di accettare lo stato dei luoghi e l'idoneità dell'area. Il Consorzio si era pertanto limitato ad avviare il procedimento conformemente al regolamento applicabile. Il sequestro giudiziario costituiva un evento estraneo alla sfera di influenza dell'amministrazione; il diniego di accesso era stato comunicato tempestivamente dopo la conoscenza del sequestro e la proroga era stata concessa. Dopo il dissequestro, il Consorzio aveva svolto gli adempimenti necessari, approvato il progetto e adottato il provvedimento di occupazione d'urgenza in tempi ritenuti sostanzialmente compatibili con la disciplina regolamentare, anche considerando che la documentazione progettuale completa era stata trasmessa dalla società solo tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2007. La sospensione cautelare degli atti consortili, determinata dal contenzioso promosso da terzi, non era imputabile al Consorzio. È stata inoltre esclusa la rilevanza decisiva delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio civile, sia per la loro limitata valenza probatoria nel processo amministrativo sia perché non emergevano ulteriori elementi procedimentali significativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
La riproposizione davanti al giudice amministrativo del giudizio originariamente instaurato davanti al giudice ordinario è stata ritenuta tempestiva in applicazione della disciplina transitoria, poiché il giudizio originario era stato introdotto prima del 4 luglio 2009.
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
Il danno da ritardo richiede, oltre alla violazione del termine, la prova di un danno ingiusto, del nesso causale, dell'elemento soggettivo e della lesione di una situazione sostanziale meritevole di tutela; il mero ritardo non è risarcibile in sé.
La mancata attivazione del rimedio contro il silenzio serbato dall'amministrazione è stata valorizzata come condotta negligente della parte, rilevante ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento.
Il rimedio oggi previsto contro il silenzio dell'amministrazione consente di ottenere la conclusione del procedimento e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta; la sua mancata attivazione può incidere sul risarcimento del danno da ritardo.
Il comportamento colposo del danneggiato che non si attivi per evitare o limitare il danno esclude o riduce il risarcimento; nel caso concreto la mancata diffida e la mancata azione contro il silenzio sono state ritenute rilevanti.
Nel risarcimento da attività amministrativa il giudice valuta anche il comportamento complessivo del danneggiato e il concorso colposo nella produzione del danno, secondo il criterio dell'art. 1227 c.c.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati a collaborazione e buona fede; la violazione va accertata in concreto considerando anche il comportamento tenuto dal privato.
L'approvazione del progetto, del piano particellare e dell'elenco dei beni da espropriare, con la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori, costituisce presupposto per la prosecuzione dell'iter espropriativo e per l'occupazione d'urgenza.
Massime di principio
- Il danno da ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo non è risarcibile per il solo superamento del termine procedimentale: il danneggiato deve provare una condotta dolosa o colposa dell'amministrazione, un danno ingiusto, il nesso causale e la lesione di un bene della vita la cui acquisizione fosse almeno probabilmente spettante.
- Quando il procedimento riguarda un interesse legittimo pretensivo, la domanda risarcitoria da ritardo presuppone una valutazione concreta della spettanza del bene della vita, sicché l'ingiustizia del danno non può essere presunta dal mero silenzio o dalla tardiva conclusione del procedimento.
- La mancata prova dell'effettiva perdita o revoca del beneficio economico e del suo collegamento causale con la condotta amministrativa impedisce il riconoscimento del risarcimento; una comunicazione interlocutoria dell'istituto finanziatore non dimostra da sola la revoca del finanziamento.
- Il privato che lamenti il ritardo dell'amministrazione deve attivarsi diligentemente per sollecitare la conclusione del procedimento e utilizzare il rimedio contro il silenzio. La mancata diffida o impugnazione del silenzio può integrare concorso colposo nella produzione del danno e condurre all'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 30, comma 3, c.p.a.
- Non è imputabile all'amministrazione, a titolo di colpa, il ritardo determinato da un sequestro giudiziario dell'area, ove l'amministrazione abbia comunicato il diniego di accesso non appena conosciuto il vincolo, concesso le proroghe compatibili e successivamente compiuto gli adempimenti necessari senza ritardi intollerabili.
- La dichiarazione con cui il richiedente, consapevole delle condizioni del lotto, accetta lo stato dei luoghi e riconosce l'idoneità e congruità dell'area rispetto all'investimento limita la possibilità di imputare all'amministrazione la scelta di avviare il procedimento di assegnazione o le difficoltà obiettive già conosciute dal privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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