Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19530/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato l'appello del contribuente; il ricorrente deduceva, con otto motivi (poi in parte rinunciati), l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento e dei ruoli (mancata prova della notifica da parte dell'agente della riscossione, documenti non conformi agli originali, vizi nella relata di notifica, omessa raccomandata informativa in caso di irreperibilità, uso di servizio postale privato, inesistenza del previo avviso bonario), nonché vizio della motivazione della sentenza di gravame per mero rinvio alla decisione di primo grado senza autonoma valutazione dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione del principio motivazionale dell'articolata valutazione dei motivi d'appello), dichiarando che la sentenza di gravame si era limitata a confermare la decisione di primo grado con un mero rinvio formale, senza esaminare compiutamente le questioni relative agli atti presupposti (ruoli e cartella). Per effetto di ciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, disponendo anche la regolazione delle spese di legittimità. Sono stati assorbiti i motivi relativi alla mancata produzione della raccomandata informativa e all'irreperibilità (quinto e settimo) in ragione dell'accoglimento del primo motivo. Il ricorrente aveva rinunciato, con memoria, ai motivi secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.1 n.3 e n.5 cod. proc. civ.

    Fondamento delle doglianze di cassazione: vizio di motivazione (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte applica tali norme per valutare se il giudice d'appello abbia adeguatamente motivato e valutato i motivi di gravame.

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 19, 36 c.2 nn.2 e 4

    Riferimenti processuali relativi al procedimento davanti alle commissioni tributarie; richiamati in relazione alla doglianza sulla motivazione del giudice e sulla istruttoria probatoria.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola della prova in ordine ai fatti; il ricorrente contestava l'onere probatorio dell'agente della riscossione circa la notifica della cartella; la Corte rinvia la verifica al giudice dell'appello sul punto.

  • d.p.r. n. 602/1973, art. 26

    Norme sulla procedura di riscossione e notifiche delle cartelle; richiamato nelle censure sulla regolarità della notificazione da parte dell'agente della riscossione.

  • d.p.r. n. 445/2000, art. 18

    Regole sulla conformità delle copie agli originali; il ricorrente sosteneva che le copie prodotte dall'agente della riscossione non fossero rese conformi agli originali e pertanto non potevano provare la notifica.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Disciplina della notificazione per irreperibilità e deposito dell'avviso; la sentenza evidenzia che l'eventuale omissione della raccomandata informativa o difetti nelle modalità deve essere valutata dal giudice di merito.

  • I. n. 212/2000, art. 6 c.5

    Obbligo del previo avviso bonario prima dell'emissione della cartella di pagamento; il ricorrente lamentava la nullità della cartella per mancato rispetto di tale adempimento; la Corte ha ritenuto la questione meritevole di riesame in sede di rinvio.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. U.)

    Richiamati i principi consolidati in tema di motivazione della sentenza d'appello (possibilità del rinvio per relationem solo se permette il controllo del percorso argomentativo) e sulla validità della costituzione in giudizio degli enti tramite soggetti previsti da atti pubblici.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a un mero "confermando" la decisione di primo grado: se richiama le argomentazioni del primo giudice deve comunque rendere percepibile il percorso logico (motivazione per relationem) per consentire il controllo in cassazione.
  • Se la motivazione d'appello è apparente o non affronta i motivi effettivamente proposti in gravame, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame.
  • Le questioni probatorie sulla notifica della cartella (onere dell'agente della riscossione, conformità delle copie agli originali, necessità della relata e della raccomandata informativa in caso di irreperibilità) devono essere esaminate e valutate dal giudice del merito; la mancata valutazione comporta vizio di motivazione.
  • La rinuncia, manifestata in memoria, a singoli motivi di ricorso è efficiente ed esclude la necessità di decisione su quei motivi; tale scelta rientra nella discrezionalità tecnica del difensore.
  • La costituzione in giudizio di una società tramite organo o direttore i cui poteri risultano da atti soggetti a pubblicità (es. Registro delle imprese) non richiede prova ulteriore della rappresentanza, salvo contestazione tempestiva e origine del potere da atto non pubblicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.