Cassazione Civile, Sentenza n. 19531/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2005 per immobili siti in Latina. Il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la decadenza del potere accertatore (avviso notificato il 28/09/2011) rispetto al termine quinquennale che sarebbe scaduto il 31/12/2010; la soppressione della TARSU dal 2006; la mancata allegazione delle deliberazioni comunali istitutive del tributo; l'omessa istruttoria sullo stato di inoccupazione di un immobile dal 1997; l'inesistenza di un'autorimessa e l'assenza di occupazione di aree; vizi formali e di motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (decadenza quinquennale) ritenendolo fondato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidate in C 200,00 per esborsi e C 1.400,00 per compensi (più spese forfettarie nella misura indicata dalla sentenza).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, commi 161 e 171)
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Introduce un termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali e si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, il quinquennio fosse già maturato al 31/12/2010 e l'avviso notificato il 28/09/2011 fosse quindi tardivo.
D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (art. 71)
Per la TARSU l'avviso di accertamento è previsto solo se il contribuente non ha presentato la denuncia prevista dall'art. 70 o la denuncia è ritenuta infedele o incompleta; se la denuncia è stata presentata e non contestata, l'ente procede con la cartella senza previo avviso di accertamento.
D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (art. 70, comma 1)
la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"
Il termine dichiarativo per la TARSU decorre dal 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; se la detenzione è iniziata prima del 20 gennaio dell'anno imponibile, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente (e non dall'anno successivo), con effetti sul conteggio del quinquennio di decadenza.
D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 (art. 72, comma 1)
Consente la liquidazione diretta della TARSU da parte del Comune (o gestore) quando la liquidazione si basi su dati già acquisiti, stabili e non contestati; se i dati sono incerti o contestati, è necessario emettere un avviso di accertamento motivato.
Codice civile (art. 2948, n. 4)
Norma richiamata in relazione ai termini di prescrizione/decadenza; la Corte ha comunque rilevato che la questione qui rilevante è di decadenza del potere accertatore ai sensi della normativa speciale (legge 296/2006) più che di prescrizione ordinaria.
Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n. 5)
Motivazione del ricorso per cassazione: vizio di motivazione, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo; la Corte ha accolto il motivo per vizio nella valutazione del termine di decadenza.
Legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 7) e Legge 27 luglio 2000 n. 212 (art. 7)
Richiamate dal ricorrente in ordine all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e degli atti di accertamento fiscale: la doglianza era la mancata allegazione delle deliberazioni comunali istitutive del tributo all'avviso di accertamento; la Corte, però, ha deciso per la decadenza e ha ritenuto assorbite tali questioni.
Codice di procedura civile (art. 384, comma 1)
Autorizza la Corte di legittimità, se non occorrono ulteriori accertamenti, a decidere nel merito; qui la Corte ha esercitato tale potere e ha deciso favorevolmente al contribuente.
Massime di principio
- Per i tributi comunali la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 161) ha introdotto un termine di decadenza di cinque anni per la notifica degli avvisi di accertamento: verificare sempre la data di decorrenza del termine e non confonderla con la prescrizione ordinaria.
- Nel caso della TARSU/TARI la disciplina speciale (D.L.vo 507/1993) prevede che, se il contribuente ha presentato denuncia e questa non è contestata, l'ente può procedere direttamente con la cartella senza un avviso di accertamento; l'obbligo di avviso sussiste invece quando la denuncia è assente o ritenuta infedele.
- Il termine dichiarativo "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" va interpretato concretamente: se la detenzione era già in corso all'inizio dell'anno imponibile, il termine utile per l'ente e il relativo decorso della decadenza vanno calcolati tenendo conto di ciò (incide sul computo del quinquennio).
- Quando si contesta la tardività dell'avviso di accertamento, la questione si inquadra in termini di decadenza del potere dell'ente (non semplice prescrizione del credito) e può portare all'annullamento dell'atto se il quinquennio è ormai decorso.
- Le doglianze relative a carenze istruttorie, mancata allegazione di atti comunali o elementi di fatto (inoccupazione, inesistenza di pertinenze) sono rilevanti, ma possono risultare assorbite se il giudice supera la controversia per una questione di decadenza/termini.
- Se l'amministrazione utilizza dati incerti o contestati per la liquidazione, deve motivare e, se necessario, emettere avviso di accertamento; la mera emissione di una cartella senza preventiva motivazione può essere legittima solo se i dati sono stabili e non contestati.
- In ipotesi analoghe, il contribuente deve: (a) verificare le date di inizio occupazione/detenzione e il rispetto dei termini dichiarativi; (b) controllare la data di notifica dell'avviso rispetto al quinquennio; (c) documentare lo stato di inoccupazione o la mancata esistenza di pertinenze qualora rilevanti.
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