Cassazione Civile, Sentenza n. 19529/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria n. 116506/71 per €11.250,52: il ricorrente (Olivares) deduceva nullità/illegittimità della pretesa di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 (mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione), violazione dell'art. 2836 c.c., omessa notifica degli atti prodromici, mancata preventiva intimazione ad adempiere e decadenza/prescrizione delle pretese. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto; Equitalia appellò e la CTR confermò. Equitalia ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tra cui il mancato esame del difetto di giurisdizione per le cartelle non tributarie (sanzioni del Codice della Strada e sanzioni comunali), la presunta nullità dell'impugnazione per genericità, questioni sulla tardività, e doglianze sull'ampliamento dell'obbligo di comunicazione introdotto dal D.L. 70/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Equitalia: ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria con riferimento ai crediti di natura non tributaria (in particolare le cartelle prodromiche riferibili a sanzioni per violazioni del Codice della Strada e ad altre sanzioni amministrative comunali), mentre ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario sussista per la parte riferita a crediti tributari (es. TARSU). Ha rigettato gli altri motivi di ricorso (tra cui quelli relativi alla genericità del ricorso introduttivo, alla tardività, alla doglianza sulla disciplina previgente dell'art. 77 e sulle presunte carenze probatorie delle copie): in particolare la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 19667/2014) che interpreta la norma introdotta dal D.L. 70/2011 come espressione del principio costituzionale del contraddittorio endoprocedimentale, affermando che l'iscrizione ipotecaria non preceduta da adeguata comunicazione al contribuente è nulla, pur mantenendo efficacia fino a eventuale annullamento giudiziale; ha inoltre censurato la mancata pronuncia della CTR solo nella parte in cui questa aveva ritenuto di avere cognizione sull'intera controversia (comprensiva di crediti non tributari). Nulla deciso sulle spese in ragione della mancata costituzione del contribuente in Cassazione.
Norme richiamate
art. 77 D.P.R. 602/1973
comma 2-bis introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis del D.L. n. 70/2011 (conv. L. 106/2011): "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"
La Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che la comunicazione preventiva non è una mera innovazione formale: anche nel regime antecedente va garantito il contraddittorio endoprocedimentale; la mancata comunicazione rende l'iscrizione ipotecaria nulla, sebbene l'ipoteca conservi efficacia fino a cancellazione giudiziale.
art. 50 D.P.R. 603/1973
La Corte ha escluso l'applicazione automatica della disciplina dell'atto esecutivo prevista dall'art. 50 alle iscrizioni ipotecarie, pur richiamando la necessità di tutela del diritto di difesa mediante comunicazione.
D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis (conv. L. 106/2011)
"introduzione del comma 2-bis all'art. 77" (v. sopra)
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la norma abbia carattere interpretativo rispetto all'obbligo di garantire il contraddittorio al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria; non è considerata mera norma innovativa da applicare solo ai fatti successivi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2 e art. 18, comma 2
La giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario si determina in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria: se i crediti sono non tributari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; se misti, ciascun giudice decide per la propria sfera.
art. 2836 c.c.
Richiamato come motivo di doglianza (presunta inammissibilità della procedura ipotecaria), ma la Corte si è concentrata sulla questione di giurisdizione e sulla comunicazione preventiva.
art. 2719 c.c.; artt. 214-215 c.p.c.
Sulle questioni probatorie la Corte osserva che la copia fotostatica non autenticata è considerata riconosciuta salvo disconoscimento formale, specifico e tempestivo; la genericità del disconoscimento rende inefficace la censura probatoria.
artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973
Disposizioni che impongono obblighi di conservazione ed esibizione da parte dell'agente della riscossione: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sull'iscrizione ipotecaria, la problematica della prova delle cartelle quando la sentenza si fonda sull'omessa comunicazione preventiva.
Cass. SS.UU. n. 19667/2014 (giurisprudenza citata)
"L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla ... Tuttavia ... l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione"
Principio richiamato dalla Corte: obbligo di comunicazione preventiva per garantire il contraddittorio; nullità dell'iscrizione senza tale comunicazione, con efficacia provvisoria dell'ipoteca fino a sentenza di cancellazione.
Massime di principio
- La competenza a decidere sulle opposizioni a iscrizioni ipotecarie dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione: crediti tributari al giudice tributario, crediti non tributari (es. sanzioni stradali) al giudice ordinario; se i crediti sono misti, ogni giudice è competente per la propria materia.
- L'obbligo di comunicazione preventiva dell'intenzione di iscrivere ipoteca (contraddittorio endoprocedimentale) vale sostanzialmente anche per le iscrizioni anteriori alla modifica formale del 2011: la sua violazione può determinare la nullità dell'iscrizione, pur restando l'ipoteca efficace fino a cancellazione giudiziale.
- In caso di contestazione della notifica o della conformità di copie di atti, il disconoscimento deve essere fatto in modo formale, specifico e tempestivo; altrimenti le copie si considerano riconosciute.
- In appello e in cassazione le parti devono formulare e trascrivere chiaramente le censure: la Corte di legittimità non può esaminare questioni che non siano state adeguatamente esposte nel ricorso di cassazione secondo i requisiti dell'art. 366 c.p.c.
- Quando si impugna un'iscrizione ipotecaria è utile verificare la natura di ciascun titolo (tributario o non tributario) e proporre l'azione davanti al giudice competente per la relativa parte; in presenza di titoli misti è possibile ottenere una declaratoria di difetto di giurisdizione limitata per le pretese non tributarie.
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