Cassazione Civile, Sentenza n. 19694/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva riformato il giudizio di primo grado dichiarando la nullità della scrittura privata del 28.4.1997 e degli atti successivi ritenendo che l'operazione costituisse un patto commissorio/contratto di anticresi (ossia una vendita finalizzata a garantire un finanziamento). I ricorrenti deducono la falsa applicazione e la violazione degli artt. 1960, 1962, 1963 e 2744 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'operazione era piuttosto una datio in solutum o una vendita di scambio per l'assunzione del concordato (accollo del passivo fallimentare) e non un finanziamento con garanzia; che mancavano indici tipici dell'anticresi (es. previsione che i frutti concorrano ad estinguere il debito o interessi); che la sproporzione del prezzo rispetto al valore non era stata correttamente valutata considerato lo stato fallimentare e l'usufrutto; e che la Corte d'appello non aveva esaminato elementi decisivi (valutazione del bene, iscrizione ipotecaria, uso del prezzo per estinguere crediti preesistenti, modalità di trasferimento del possesso e diritto di opzione). Inoltre era stato dedotto un vizio formale relativo all'indecifrabilità della grafia della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (relativo alla presunta nullità per indecifrabilità della sentenza) e ha invece accolto i motivi dal secondo al sesto, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato gli artt. 1963 e 2744 c.c. e non avesse adeguatamente valutato gli indici distintivi tra vendita (causa di scambio) e operazione a funzione di garanzia. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione; i restanti motivi sono dichiarati assorbiti. La Cassazione ha indicato i principi di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi (tra cui la distinzione tra anticresi e vendita, la rilevanza della destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti preesistenti, l'assenza di elementi tipici dell'anticresi come la destinazione dei frutti all'estinzione del debito, la valutazione della proporzione prezzo/valore in concreto e il peso di elementi quali diritto di opzione e modalità di possesso). Il giudice di rinvio regolerà le spese; la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
la norma vieta l'accordo che trasferisca la proprietà del bene al creditore per il caso di mancato pagamento; la Corte estende il divieto a qualunque negozio che, nella sua funzione concreta, realizzi l'effetto del patto commissorio; l'accertamento richiede analisi funzionale e valutazione degli indici concreti.
art. 1963 c.c.
disposizioni sull'anticresi e sue caratteristiche
va valutata la causa concreta dell'operazione (anticresi vs vendita); l'anticresi presuppone che i frutti dell'immobile concorrano all'estinzione del debito e che sussista la funzione di garanzia.
art. 1962 c.c.
la previsione normativa sulla durata e sugli effetti dell'anticresi contribuisce a distinguere la figura dall'ipotesi di mera vendita a scopo di scambio: l'esistenza di diritto di opzione e l'assenza di destinazione dei frutti all'estinzione del debito ostano all'inquadramento come anticresi.
art. 1960 c.c.
richiamo alle norme sulla vendita e sue caratteristiche
utile per definire la natura negoziale dell'operazione e distinguere la causa di scambio dalla causa di garanzia.
art. 360 c.p.c.
impugnazioni in cassazione, comma 1, n. 3 e n.4
consente alla Cassazione di sindacare la corretta applicazione della legge e la violazione di norme processuali (ad es. indecifrabilità della sentenza), e di esaminare la sussunzione dei fatti nella fattispecie astratta.
art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.
garanzie di pubblicità e chiarezza degli atti giudiziari
richiamate nel motivo relativo all'indecifrabilità della sentenza: la Cassazione ritiene che la mera difficoltà di lettura non comporti nullità se il contenuto è comunque comprensibile con uno sforzo minimo; la nullità sussiste solo se l'atto è assolutamente inidoneo a esternare la decisione.
art. 346 c.p.c.
riproposizione delle difese in appello
richiamata dalla corte di merito per dichiarare inammissibili alcune eccezioni degli appellati per non aver riproposto difese di primo grado; rilevanza processuale nell'ambito dell'appello.
art. 2652 n.6 c.c.
citato dai resistenti in primo grado in relazione alla possibile sanatoria degli atti mediante pubblicità; la questione non è stata decisiva nella cassazione.
art. 1159 c.c.
invocata dall'Immobiliare Riviera per eccepire usucapione sui diritti risultanti dal rogito del 15.3.2001; non centrale ai principi decisi dalla Cassazione nella presente pronuncia.
D.Lgs. 385/1993 (capo 1-bis) e D.Lgs. 170/2004; D.Lgs. 48/2011
riferimenti normativi di derivazione comunitaria
la sentenza richiama che esistono discipline speciali di matrice comunitaria (es. credito immobiliare ai consumatori, financial collateral arrangements) che consentono talune forme di trasferimento a scopo di garanzia e che costituiscono limiti all'estensione assoluta del divieto del patto commissorio.
Massime di principio
- Per distinguere tra vendita (causa di scambio) e negozio a funzione di garanzia (vietato patto commissorio/anticresi) occorre valutare la causa concreta dell'operazione e gli indici fattuali, non solo la forma contrattuale.
- Indici rilevanti a favore della qualifica come vendita/scambio: prezzo pagato per soddisfare debiti preesistenti (datio in solutum), trasferimento effettivo del possesso anche tramite fiduciario, previsione di diritto di opzione per il riacquisto senza condizioni manifestamente impossibili, assenza di clausole che destinino i frutti del bene all'estinzione del debito e assenza di interessi o meccanismi che facciano apparire l'operazione come mutuo.
- Indici rilevanti a favore della qualifica come garanzia/patto commissorio: trasferimento condizionato alla futura inadempienza, sproporzione marcata tra prezzo e valore del bene senza giustificazioni (es. situazione fallimentare, usufrutto), clausole che rendono impossibile o eccessivamente gravoso il riacquisto, destinazione del bene a percezione dei frutti per estinguere il credito.
- La valutazione del rapporto prezzo/valore deve tener conto del contesto (beni fallimentari, presenza di usufrutto, rischi di asta e ribasso) e richiede, se necessario, indagini peritali o CTU aggiornate.
- L'accertamento circa la sussistenza del patto commissorio è essenzialmente di fatto e rimane compito del giudice di merito; la cassazione può intervenire se è stata errata la sussunzione giuridica degli elementi di fatto o se sono stati omessi fatti decisivi.
- Non ogni difficoltà di lettura o irregolarità formale della motivazione giustifica la nullità della sentenza: la nullità sussiste solo se il testo è assolutamente inidoneo a manifestare la decisione e le ragioni di fatto e di diritto.
- In presenza di operazioni complesse a funzione mista (scambio con profili di garanzia) il giudice deve soppesare gli indici nel loro complesso e motivare specificamente perché prevale la funzione di garanzia sulla causa di scambio.
- Occorre valutare anche profili di tutela dei terzi creditori (par condicio creditorum): l'operazione può incidere su tale principio e questo è un ulteriore elemento da considerare nella qualificazione negoziale.
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