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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19591/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato un avviso di accertamento IRES/IRAP 2010. L'ufficio aveva operato tre rilievi principali: (i) indeducibilità della quota di ammortamento dei maggiori valori iscritti a seguito della fusione per incorporazione di BASF Agro, per omissione della compilazione dei righi RR24/RR29 nella dichiarazione e per presunta elusività; (ii) analoga indeducibilità relativa alla fusione con BASF Espansi per mancata richiesta dell'agevolazione in dichiarazione; (iii) indeducibilità di costi derivanti da operazioni con imprese in Paesi 'black list' in assenza delle esimenti. L'Agenzia deduceva che le agevolazioni richiedevano l'espressa opzione in dichiarazione (art.6 d.lgs. 358/1997) e che, in caso di trasmissione telematica, la dichiarazione telematica è l'unica rilevante e la copia cartacea non è opponibile salvo prova rigorosa di errore riconoscibile o malfunzionamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte. Ha ritenuto fondati i primi, secondi e quinti motivi (con il terzo assorbito) e il quarto motivo (motivo di nullità per motivazione contraddittoria). In particolare la Corte ha affermato che per le fusioni deliberate entro il 30/04/2004 ma perfezionatesi dopo il 31/12/2003 valeva la necessità dell'espressa opzione in dichiarazione ex art.6 d.lgs. 358/1997, che la dichiarazione telematica è l'unica rilevante ai fini dell'Amministrazione e che la CTR ha dato motivazioni inconciliabili (errore materiale del contribuente vs errore di lettura del sistema): ciò determina motivazione apparente/nullità. Inoltre la CTR ha omesso di decidere compiutamente sul rilievo relativo alle operazioni con Paesi 'black list'. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per ulteriore valutazione, anche sulle sanzioni e per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6 commi 2 e 4

    art. 6, comma 2 e comma 4

    Prevede la possibilità di agevolazione fiscale in caso di fusione e ne disciplina la modalità applicativa: la Corte ha interpretato che il comma 4 (modalità/opzione) permane vigente nei casi transitori e richiede espressa manifestazione di opzione in dichiarazione per fruire dell'agevolazione

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (norma transitoria)

    art. 3 c.2; art. 4 c.1 lett. a)

    La norma transitoria ha mantenuto in vita certe disposizioni per fusioni deliberate entro termine (30/04/2004); la Corte ne ricava che le modalità procedurali (es. esigenza di opzione) restano applicabili nelle fattispecie temporali rilevanti

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3

    art. 3, commi diversi (presentazione telematica e decorrenza dell'atto)

    La dichiarazione presentata in via telematica costituisce l'unico atto rilevante e l'invio telematico è l'atto giuridico; la copia cartacea non è opponibile all'Amministrazione salvo prova rigorosa e riconoscibile di errore o malfunzionamento

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 110 comma 10

    art. 110, comma 10, t.u.i.r.

    Riguarda la deducibilità/indeducibilità dei costi con imprese in Paesi a fiscalità privilegiata; la Corte ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente motivato la decisione su questo punto

  • Codice Civile, artt. 1427 e 2697

    Principi sui vizi della volontà e sull'onere della prova: l'opzione fiscale è assimilata a una manifestazione negoziale la cui inesattezza è emendabile solo se l'errore è riconoscibile e la prova della riconoscibilità spetta al contribuente

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 comma 2 n.4

    Disciplina la motivazione delle decisioni tributarie; la Corte ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR, configurando vizio rilevante

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Regola l'omessa pronuncia su punti della decisione; la Corte ha rilevato omissione di pronuncia della CTR sul rilievo relativo ai costi con Paesi black list

Massime di principio

  • Quando una agevolazione fiscale richiede espressa opzione in dichiarazione (norma sostanziale + modalità), l'opzione deve risultare dalla dichiarazione presentata all'Amministrazione; la telematica è l'atto rilevante.
  • La copia cartacea della dichiarazione non prevale sulla dichiarazione telematica inviata: per far valere differenze occorre provare in modo rigoroso un errore riconoscibile o un malfunzionamento del sistema di trasmissione/lettura.
  • L'opzione fiscale è una manifestazione di volontà (atto negoziale): la sua omissione non è un mero errore materiale emendabile liberamente; il contribuente ha l'onere di dimostrare la riconoscibilità dell'errore.
  • La motivazione giudiziale deve essere coerente e comprensibile: contraddizioni interne o affermazioni inconciliabili possono determinare cassazione per motivazione apparente/nullità e rinvio.
  • Se il giudice non decide su questioni rilevanti (omissione di pronuncia), la parte può ottenere cassazione e rinvio per decisione completa.
  • Nelle controversie su opzioni/agevolazioni con rilevanza temporale, verificare la normativa transitoria applicabile (termine di delibera/perfezionamento) per stabilire se vigono ancora modalità operative pregresse.

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