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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15927/2021 del 08/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al reddito da partecipazione per il 2006 in quanto socio al 50% della societa Professionisti Associati s.r.l.; questioni principali: validita della notifica dell'avviso alla societa (contestata per cambiamento del legale rappresentante e per mancanza della ricevuta della raccomandata informativa di deposito ai sensi dell'art.140 c.p.c.), legittimazione dell'atto di impugnazione sottoscritto da dirigente poi ritenuto decaduto in forza della sentenza Corte Cost. n.37/2015, e contestazione dell'operativita della presunzione di attribuzione di utili ai soci (artt. 38 e 39 DPR 600/1973) nonche della quantificazione degli utili imputati ai soci senza depurazione dei costi societari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: primo motivo (legittimazione del dirigente sottoscrittore dell'appello) inammissibile perche la nullita non era stata dedotta nei gradi di merito e, secondo l'orientamento di questa Corte, non puo essere sollevata per la prima volta in sede di legittimita salvo i casi di usurpazione provata; secondo motivo (mancanza della ricevuta della raccomandata informativa di deposito ex art.140 c.p.c.) fondato: la relata di notifica con deposito comunale non risultava corredata dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e dunque la notifica non e stata provata; terzo motivo composto: a) sul profilo relativo all'operativita della presunzione di attribuzione degli utili ai soci la Corte ha richiamato il principio per cui la mera mancata definitivita dell'accertamento in capo alla societa non basta a escludere la presunzione, essendo onere del socio provare l'inesistenza o la mancata distribuzione degli utili (profili di fatto che saranno valutati al rinvio); b) sul profilo relativo alla quantificazione e all'omessa deduzione dei costi societari la Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato la sentenza nei limiti riferiti a questo punto, rinviando la causa al giudice di merito affinchè verifichi la corretta depurazione dagli oneri societari prima dell'imputazione ai soci. In conclusione il ricorso e stato parzialmente accolto: cassata la pronuncia impugnata nei punti indicati e disposta la rinnovazione della decisione sui profili rimessi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    art. 10, art. 11, art. 53, art. 58, comma 2

    Richiamate in relazione a regole di legittimazione processuale e produzione documentale; art.58(2) ha consentito all'Ufficio la produzione in appello delle relazioni di notifica che non erano state acquisite in primo grado.

  • d.P.R. n. 600/1973

    art. 60, art. 38, art. 39

    Art.60 (connesso alla notifica di atti tributari) applicato insieme all'art.140 c.p.c. per le notifiche per deposito; artt.38-39 disciplinano la presunzione di percezione di redditi nelle societa a ristretta base e la possibilita di imputare utili ai soci, con conseguente onere probatorio a carico del socio per dimostrare la mancata percezione o distribuzione degli utili.

  • codice di procedura civile

    art. 140 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3

    Art.140 c.p.c. definisce la procedura di notifica per deposito presso la casa comunale e richiede l'invio e la prova della ricezione della raccomandata informativa; art.360 n.3 disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge, con i limiti di ammissibilita delle questioni nuove non dedotte in grado.

  • d.P.R. n. 602/1973

    Connessione normativa che, in materia di cartelle e atti tributari, rinvia alla procedura di notifica e all'applicazione dell'art.140 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilita relativa.

  • Corte Costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della disciplina delle nomine in difetto di procedura concorsuale; tuttavia, ai fini processuali, la Cassazione ha ritenuto che la mera coincidenza di nome con la dirigenza coinvolta nella pronuncia costituzionale non prova di per se l'usurpazione o l'inesistenza di potere rappresentativo e che il vizio non puo essere fatto valere per la prima volta in cassazione se non dedotto nei gradi di merito.

Massime di principio

  • La notifica ex art.140 c.p.c. per deposito presso la casa comunale e perfezionata solo con la prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa; la mera spedizione non basta: assenza della ricevuta A/R rende la notifica invalida.
  • In caso di contestazione della notifica societaria, l'ufficio puo produrre in appello le relazioni di notifica ai sensi dell'art.58 d.lgs.546/1992, ma la prova del perfezionamento resta a carico di chi afferma la regolarita.
  • In cassazione non e ammissibile far valere per la prima volta nullita o vizi non dedotti nei gradi di merito; le questioni di legittimita della rappresentanza devono essere prospettate nei gradi precedenti salvo casi di usurpazione provata.
  • Per le societa a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione agli soci degli utili extracontabili e operativa anche se non vi e un accertamento definitivo in capo alla societa: il socio che la contesta deve dimostrare l'inesistenza del maggior utile o la mancata distribuzione.
  • Prima di imputare ai soci maggiori redditi ricavati induttivamente a monte, il giudice deve verificare se l'accertamento induttivo societario tenga conto o meno dei costi di esercizio: se i costi non sono stati dedotti, l'assegnazione agli azionisti puo essere errata e va ricalcolata depurando gli importi.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare: a) l'effettiva mancata percezione o distribuzione degli utili societari; b) le spese e i costi societari deducibili; c) eventuali vizi di notifica gia sollevati nei gradi di merito per conservarne l'efficacia in sede di legittimita.

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