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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15977/2021 del 09/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società APOC Salerno impugnava l'annullamento della revoca della sospensione del rimborso IVA comunicato dall'Agenzia (provvedimento che ripristinava la sospensione del procedimento di rimborso). La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva costituzione; la CTR aveva invece ritenuto tempestivo il ricorso e, nel merito, aveva annullato l'atto ritenendolo privo di motivazione e, in via consequenziale, aveva riconosciuto il diritto al rimborso invocato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi (presunta tardività/iscrizione a ruolo, difetto di motivazione della decisione di merito che avrebbe automaticamente riconosciuto il rimborso, natura endoprocedimentale dell'atto e nullità dell'atto).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto tempestiva l'iscrizione a ruolo in quanto la notifica era stata ricevuta il 15/11/2010, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine decorre dalla ricezione effettiva del plico). Ha accolto il secondo motivo: la CTR ha errato nel riconoscere meccanicamente il diritto al rimborso sulla sola base dell'illegittimità dell'atto sospensivo, senza esaminare e motivare l'effettivo diritto di credito del contribuente. La Corte ha richiamato il principio per cui l'atto di sospensione (o il ripristino della sospensione) è autonomamente impugnabile ma il giudizio deve riguardare sia i vizi di legittimità dell'atto sia, se rilevati, l'accertamento motivato del diritto al rimborso. Terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rimandata alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Fondamento del gravame per violazione di norme processuali; utilizzato per contestare la decisione della CTR sulla tempestività e su questioni di diritto processuale

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Fondamento del gravame per vizio di motivazione della sentenza impugnata; invocato per censurare la mancata motivazione dell'accertamento del diritto al rimborso

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'annullamento della revoca della sospensione del rimborso è ricondotto tra gli atti autonomamente impugnabili: l'elenco degli atti va inteso per categorie in base agli effetti giuridici, per cui anche atti "atipici" che producono effetti sospensivi rientrano nella nozione di atti impugnabili

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 2, 16, 20, 22

    Richiamati nei motivi riguardanti termini e procedure: gli artt. attinenti alla costituzione e alle formalità del processo tributario; la CTR è stata censurata per presunte violazioni procedurali e di definizione della categoria degli atti impugnabili

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Invocato dall'Agenzia per sottolineare che l'atto impugnato aveva natura endoprocedimentale e non impositiva; la questione riguarda l'applicazione dei principi dello Statuto del contribuente in tema di motivazione e doveri dell'amministrazione

  • Cass., sez. un., n. 13452 del 2017

    Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)

    Stabilisce che nei procedimenti tributari i termini per costituirsi decorrano dalla ricezione effettiva della raccomandata, spiegando la pronuncia di tempestività nel caso concreto

  • Cass. n. 2144 del 2020; Cass. n. 5623 del 2016

    Giurisprudenza di nomofilachia secondo cui la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili va intesa per categorie ed effetti e non limitativamente per singoli nomi di provvedimenti

  • Cass. 19755 del 2013; Cass. 22952 del 2018

    Principio secondo cui, quando si impugna un atto sospensivo in materia di rimborso IVA, il giudice deve valutare sia il vizio di legittimità dell'atto sia, se accerta il vizio, procedere all'esame motivato del diritto sostanziale al rimborso; il contribuente deve allegare i fatti costitutivi del credito e l'Amministrazione deve dimostrare le ragioni ostative

Massime di principio

  • Un atto che annulla la revoca di una sospensione del rimborso IVA è impugnabile autonomamente: va qualificato per gli effetti che produce (sospensivi) e non soltanto per il suo "nome" formale
  • Se si contesta un provvedimento sospensivo (o il suo ripristino), il contribuente deve allegare nel giudizio i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l'accertamento dell'illegittimità dell'atto non basta per ottenere automaticamente il rimborso
  • Il giudice tributario, se riconosce vizi di legittimità in un atto sospensivo, è tenuto in seguito a valutare e motivare anche il diritto sostanziale del contribuente al rimborso oppure a rinviare la decisione al giudice di merito per l'esame completo
  • Nei processi tributari, i termini per la costituzione decorrenti dall'invio a mezzo servizio postale si calcolano dalla ricezione effettiva del plico da parte del destinatario (o da un evento equipollente), non dalla sola data di spedizione
  • La carenza di motivazione di un provvedimento amministrativo può determinare la sua illegittimità, ma la declaratoria di illegittimità non può sostituire l'accertamento probatorio necessario a riconoscere diritti patrimoniali (es. rimborsi) senza adeguata istruttoria

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