Cassazione Civile, Sentenza n. 16084/2021 del 09/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di somme correlate al Fondo Integrativo Pensioni (FIP): natura giuridica dei versamenti (retributiva vs previdenziale), riconoscibilità del privilegio ex art. 2751 bis c.c., cumulabilità di rivalutazione monetaria e interessi legali e decorrenza/interruzione di tali accessori (se fino al deposito dello stato passivo o fino alla data della dichiarazione di liquidazione). Inoltre questione preliminare procedurale: presunta improcedibilità dell'opposizione per mancata prosecuzione a causa della mancata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 87 T.U.B.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il terzo motivo (procedurale) della ricorrente e, con complessiva valutazione, hanno accolto il primo motivo e, nei limiti indicati, anche il secondo motivo del ricorso. In sintesi: 1) i versamenti del datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale (non retributiva); 2) tuttavia tali crediti non sono assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c. (né rientrano nelle tutele degli artt. 2753-2754 c.c.), quindi hanno natura chirografaria; 3) il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 16, comma 6, L. 412/1991 non si applica ai crediti derivanti da previdenza integrativa gestita da soggetti privati, per cui è ammesso il cumulo di rivalutazione e interessi; 4) però, applicando per la liquidazione coatta amministrativa l'art. 55 L.F. (mediante art. 201 L.F. e le disposizioni T.U.B. vigenti ratione temporis), il corso degli interessi e della rivalutazione sui crediti non privilegiati deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione (nella fattispecie il 5 settembre 1997); 5) quanto alla questione procedurale, la mancata comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 87 T.U.B. esclude l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica, poiché la parte non poteva conoscibilmente rispettare il termine.
Norme richiamate
La Corte afferma che i crediti derivanti da versamenti ai fondi di previdenza complementare non rientrano nel privilegio previsto dall'art. 2751 bis n.1, perché la disciplina del privilegio è riservata alle contribuzioni di carattere obbligatorio e pubblicistico
art. 2753 e art. 2754 cod. civ.
Queste norme riguardano i privilegi per contributi dovuti a forme di assicurazione obbligatoria: la Corte ricorda che la loro ratio è la tutela delle risorse della previdenza obbligatoria e non si estende ai contributi a fondi privati integrativi
Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi è rivolto alle forme obbligatorie gestite da enti pubblici; non si applica ai trattamenti erogati da fondi pensione privati, per cui è consentito il cumulo
art. 429 cod. proc. civ. (c.3 citata)
La Corte conferma l'applicabilità dell'art. 429 alla quota riscattata dei contributi nei casi previsti dalla normativa sul fondo e ritiene corretta l'applicazione della rivalutazione monetaria alla posizione riscattata
art. 87 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)
Se la cancelleria non comunica alla parte opponente il decreto che fissa l'udienza (termine di notifica), l'omessa comunicazione impedisce che la decadenza prevista dalla norma possa essere imputata all'opponente, e quindi non produce efficacia preclusiva
art. 55 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
Applicato alla liquidazione coatta amministrativa (per il tramite dell'art. 201 L.F.), comporta che sui crediti non privilegiati il corso di interessi e della rivalutazione si arresta alla data della dichiarazione di liquidazione
art. 201 L.F.
Stabilisce l'applicabilità di disposizioni fallimentari (tra cui l'art. 55) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le conseguenze sui termini di decorrenza degli accessori del credito
d.lgs. 124/1993 (art. 10 e art. 11)
Disposizioni sul regime dei fondi pensione (riscatto, intestazione diretta della copertura) che giustificano il trattamento della posizione individuale come riscatto della contribuzione e la relativa applicazione della rivalutazione
art. 2116 e art. 2117 cod. civ.
Richiamati nella discussione sulla distinzione tra retribuzione e prestazioni previdenziali; la Corte conferma che la previdenza integrativa non rientra nell'automatismo delle prestazioni retributive previsto per la previdenza obbligatoria
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Principi richiamati a tutela del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo; usati per valutare la legittimità di preclusioni procedurali derivanti da mancata comunicazione
Massime di principio
- I versamenti del datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva;
- Tali crediti previdenziali di fonte privata non godono del privilegio riconosciuto agli obblighi previdenziali obbligatori (art. 2751 bis, 2753, 2754 c.c.), e pertanto sono qualificati come chirografari;
- Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali previsto dalla L. 412/1991 si applica alle forme obbligatorie di previdenza: non si estende ai fondi pensionistici privati, per i quali è ammesso il cumulo di rivalutazione e interessi;
- Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, se il credito non è privilegiato, il corso di interessi e della rivalutazione si arresta alla data del provvedimento che dispone la liquidazione (art. 55 L.F. per effetto dell'art. 201 L.F.), non fino al deposito dello stato passivo;
- Sul piano processuale, la mancata comunicazione da parte della cancelleria del decreto che fissa l'udienza ex art. 87 T.U.B. esclude che la decadenza/irricevibilità per mancata notifica sia imputabile all'opponente: la tutela del diritto di difesa impedisce sanzioni procedurali quando la parte non ha effettiva conoscenza del termine;
- In casi analoghi, i creditori devono verificare distintamente: (a) la natura del credito (previdenziale vs retributivo), (b) l'esistenza di un privilegio legale; (c) la corretta decorrenza/estinzione di interessi e rivalutazione in relazione alla data di liquidazione quando la procedura è di liquidazione coatta amministrativa.
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