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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15762/2021 del 07/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La ricorrente ha impugnato personalmente, con tredici motivi, il decreto del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2020 che ne aveva disposto la decadenza dall’impiego per assenza ingiustificata dall’ufficio per oltre quindici giorni, nonché la presupposta deliberazione del CSM del 24 settembre 2020 e la precedente sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, disposta con ordinanza del 4 novembre 2019. La sentenza non espone analiticamente i singoli motivi, ritenendo ciò superfluo in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso. La ricorrente aveva impostato l’impugnazione nell’erroneo presupposto che i provvedimenti di decadenza fossero disciplinari e che fosse ancora consentito proporre personalmente ricorso per cassazione. Inoltre, non risultava chiaro se intendesse impugnare anche la sospensione cautelare del 2019.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In primo luogo, dopo la modifica dell’art. 613 c.p.p. entrata in vigore il 3 agosto 2017, la parte non può proporre personalmente ricorso per cassazione; la regola si applica anche alla fase introduttiva delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari dei magistrati, soggetta al codice di procedura penale. La Corte esclude che ciò violi le garanzie costituzionali o convenzionali richiamate. In secondo luogo, la decadenza dall’impiego per assenza ingiustificata superiore a quindici giorni è un provvedimento amministrativo, non disciplinare: la sua impugnazione spetta alla giurisdizione amministrativa e non alle Sezioni Unite della Cassazione. Infine, se il ricorso era diretto anche contro la sospensione cautelare disciplinare del 4 novembre 2019, sarebbe comunque tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di dieci giorni dal deposito. Le spese sono liquidate in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero della Giustizia; il CSM non è considerato parte, essendo l’autore del provvedimento impugnato in questa sede. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Come già precisato da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22427 del 2018; Cass. S.U. pen. 8914 del 2017), tale modifica riguarda non solo la disciplina generale del codice di rito, ma anche le previsioni speciali contenute nel medesimo codice ovvero in altre leggi e quindi si applica anche alle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari emessi nei confronti dei magistrati ordinari, regolati, in relazione alla fase introduttiva, dalle norme del codice di procedura penale, senza che ciò, peraltro, possa dar luogo a profili di violazione di norme costituzionali (in particolare art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 7) e convenzionali.

    La modifica dell’art. 613 c.p.p. che ha eliminato il ricorso personale per cassazione opera anche per le impugnazioni disciplinari dei magistrati la cui fase introduttiva è regolata dal codice di procedura penale.

  • art. 571 c.p.p.

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi alle Sezioni unite dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari, regolato dal codice di procedura penale per tutta la fase introduttiva, della proposizione del ricorso, per effetto del richiamo di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si riteneva che il ricorso alle Sezioni unite potesse essere presentato, ai sensi dell’art. 571 c.p.p., dall’incolpato personalmente o dal difensore nominato prima dell’emanazione del provvedimento impugnato e avente comunque i requisiti per l’esercizio professionale dinanzi alla Cassazione, fermo restando che, ove entrambi avessero presentato ricorso, il giudizio rimaneva unitario, operando la concentrazione delle impugnazioni in un unico processo e dovendosi dunque considerare il complesso dei motivi da essi proposti, con la precisazione che la discussione era però riservata al solo professionista abilitato.

    La possibilità, riconosciuta in precedenza dall’art. 571 c.p.p. nel contesto delle impugnazioni disciplinari dei magistrati, di proporre personalmente il ricorso è venuta meno per effetto della successiva modifica dell’art. 613 c.p.p.

  • art. 127, lett. c), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    Per consolidata giurisprudenza, la pronuncia di decadenza non ha natura disciplinare. Pertanto da un lato non va adottata con le garanzie proprie dei procedimenti disciplinari (C.d.S. n. 1088 del 2003), dall’altro non può essere impugnata dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (che sono il giudice dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal CSM nei confronti dei magistrati), ma dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

    La decadenza dall’impiego per assenza ingiustificata superiore a quindici giorni, prevista dalla disposizione, ha natura amministrativa e va impugnata davanti al giudice amministrativo, non davanti alle Sezioni Unite della Cassazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

    Quando ricorrono i presupposti temporali e la parte è soccombente, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • A seguito della modifica dell’art. 613 c.p.p. entrata in vigore il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; il divieto si applica anche alle impugnazioni disciplinari dei magistrati la cui fase introduttiva è regolata dal codice di procedura penale.
  • La decadenza dall’impiego conseguente ad assenza ingiustificata superiore a quindici giorni è un provvedimento amministrativo, non disciplinare; essa non è impugnabile davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, giudice delle impugnazioni disciplinari dei magistrati, ma davanti alla giurisdizione amministrativa.
  • L’impugnazione della sospensione cautelare disciplinare adottata dal CSM è soggetta al termine di dieci giorni dal deposito; la sua tardività rende inammissibile il ricorso diretto contro tale provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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