Cassazione Civile, Sentenza n. 15789/2021 del 07/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il commissario ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Latina, dopo aver dichiarato inammissibile la proposta di concordato, ha ritenuto di non poter provvedere sulla sua istanza di liquidazione del compenso perché la procedura sarebbe ormai chiusa e gli organi decaduti; il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 39 e 165 L.F. per avergli negato il diritto alla liquidazione definitiva e lamentava che la somma richiesta era il compenso finale, liquidabile solo dopo la chiusura della procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi; ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Latina per nuovo esame, stabilendo il principio secondo cui, a seguito della chiusura per qualsiasi causa della procedura concordataria, il Tribunale competente conserva il potere di liquidare il compenso definitivo del commissario giudiziale una volta concluse tutte le sue attività. Ha inoltre disposto che il Tribunale provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 165 L.F.
si applicano al commissario giudiziale gli artt. 36, 37, 38 e 39
il rinvio alle norme sul curatore estende al commissario giudiziale le regole sulla liquidazione del compenso, compresa la regola che la liquidazione finale avviene al termine della procedura; ciò giustifica una "ultrattività" del potere di liquidazione del Tribunale anche dopo la formale chiusura della procedura
art. 39 L.F.
la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato
la norma dispone che il compenso definitivo si liquida al termine della procedura, con possibilità di acconti nel corso della stessa; applicata al commissario giudiziale per analogia tramite l'art. 165
art. 181 L.F.
si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 180
descrive la chiusura fisiologica del concordato omologato; la Corte osserva però che la chiusura formale non implica l'immediata perdita del potere di liquidare da parte del Tribunale
art. 180 L.F.
norma richiamata in tema di omologazione e chiusura del concordato; utile per distinguere chiusura fisiologica da sviluppi patologici
art. 185 L.F.
prevede la sorveglianza sull'adempimento del concordato anche dopo l'omologazione, confermando che l'attività del commissario può proseguire oltre il decreto di omologazione
art. 162 L.F.
regola la declaratoria di inammissibilità del concordato; la Corte segnala che anche in caso di inammissibilità la liquidazione finale può richiedere l'intervento del Tribunale dopo la cessazione delle attività del commissario
art. 173 L.F.
regola la revoca dell'ammissione al concordato; citata tra le cause di cessazione patologica della procedura
art. 117 L.F.
segnalata come norma presente nel fallimento che consente talvolta liquidazioni anticipate; la Corte osserva che nel concordato manca un analogo dispositivo che permetta la liquidazione prima della chiusura
art. 179 L.F.
menzionato come possibile causa specifica di inammissibilità; la Corte distingue questa ipotesi dalle altre rispetto alla prevedibilità dell'esito
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'impugnabilità per cassazione dei provvedimenti definitivi e decisori; il decreto che rifiuta di provvedere sul compenso ha natura definitiva e quindi è impugnabile
Massime di principio
- Il compenso definitivo del commissario giudiziale può essere liquidato solo dopo che tutte le sue attività sono concluse; prima di tale momento sono possibili solo acconti.
- Anche se la procedura concordataria si è formalmente chiusa o gli organi sono decaduti, il Tribunale competente conserva il potere di liquidare il compenso finale del commissario una volta concluse le attività (ultrattività del potere di liquidazione).
- In caso di chiusura patologica del concordato (inammissibilità, revoca, mancata omologa), il commissario normalmente non può chiedere prima la liquidazione definitiva, perché non può prevedere con certezza l'esito; la liquidazione resta possibile dopo la conclusione di tutte le attività.
- Non si deve trasferire la competenza a giudici esterni alla procedura (es. giudice delegato o giudice ordinario) per la liquidazione definitiva quando il Tribunale originario è ancora il più idoneo a valutare l'opera svolta.
- Il Tribunale che abbia rifiutato di provvedere sul compenso con un provvedimento definitivo è soggetto a impugnazione per cassazione.
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