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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15220/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Due contraenti avevano agito davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento della nullità di una polizza index linked sottoscritta da uno di essi nel 2007, sostenendo che il prodotto avesse natura prevalentemente finanziaria e non assicurativa e che, perciò, dovesse applicarsi la disciplina del TUF e del Regolamento Consob sugli intermediari. Deducevano la mancata informazione sui rischi e sull'inadeguatezza del prodotto, con conseguente nullità del contratto e richiesta di restituzione delle somme versate e risarcimento del danno anche nei confronti dell'intermediario collocatore. La società assicuratrice ha resistito negando la natura finanziaria del prodotto e affermando di aver reso tutte le informazioni dovute. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) errata esclusione della natura assicurativa della polizza, con omesso rilievo delle fonti comunitarie e regolamentari richiamate; (2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, perché la volontà negoziale sarebbe stata quella di stipulare un contratto certamente assicurativo; (3) erronea individuazione della disciplina applicabile nel TUF anziché nelle fonti IVASS/assicurative; (4) erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. sui fatti non contestati; (5) contraddittorietà della decisione per aver ritenuto la polizza nulla ma al contempo produttiva di effetti. La ricorrente aveva anche chiesto un rinvio per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa, istanza respinta.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di rinvio per sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa, ritenendo che nel giudizio di cassazione non operi l'interruzione e che l'evento non produca effetti processuali paralizzanti. Nel merito ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha confermato che la polizza index linked, per la mancanza di garanzia di conservazione del capitale e per la rilevanza del rischio finanziario a carico dell'assicurato, va qualificata come prodotto finanziario e non come assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c. Ha inoltre ribadito che, anche per i prodotti assicurativi a contenuto finanziario stipulati prima delle modifiche legislative del 2005-2006, gravavano già sugli intermediari gli obblighi informativi di matrice TUF in forza della buona fede, e che nel caso concreto era applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 303 del 2006. Ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il giudice d'appello si era limitato a ritenere pacifiche le caratteristiche generali della polizza. Ha infine ritenuto coerente la declaratoria di nullità con gli effetti restitutori disposti, perché tali effetti derivano dalla pronuncia giudiziale e non dal contratto. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1882 c.c.

    la polizza è assicurazione solo se la componente demografico-previdenziale è effettivamente prevalente e il contratto trasferisce il rischio dall'assicurato all'assicuratore; se il rischio di performance grava sull'investitore e manca la garanzia di restituzione del capitale, il contratto non rientra nel paradigma assicurativo tradizionale.

  • art. 1923 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non è stato accolto alcun argomento decisivo fondato su tale norma.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    le censure interpretative sono state respinte perché la qualificazione della polizza, nei limiti del sindacato di legittimità, attiene al corretto sussumere la volontà negoziale nella fattispecie legale e non a una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 1 Preleggi

    richiamato con riferimento all'individuazione della fonte regolatrice del rapporto.

  • art. 21 TUF

    gli obblighi di correttezza e informazione si applicano ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, per effetto del rinvio dell'art. 25-bis TUF.

  • art. 23 TUF

    la mancata stipula del contratto-quadro scritto tra intermediario e cliente e la mancata consegna di un esemplare comportano la nullità della polizza unit o index linked collocata come prodotto finanziario.

  • art. 25-bis TUF

    estende l'applicazione degli artt. 21 e 23 TUF alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

  • art. 30 TUF

    la disciplina transitoria del d.lgs. n. 303 del 2006 ha riguardato solo le offerte fuori sede, senza escludere l'immediata vigenza delle altre norme novellate.

  • art. 100, lett. f), TUF

    l'abrogazione della precedente esclusione conferma l'assoggettamento dei prodotti assicurativi finanziari alla disciplina degli strumenti finanziari.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice considera non controverse le caratteristiche del contratto e tratta come oggetto di lite la sua qualificazione giuridica.

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del contratto è compatibile con la produzione di effetti restitutori conseguenti alla pronuncia giudiziale che ripristina la situazione antecedente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme processuali richiamate per articolare i motivi di ricorso, tutti respinti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per respingere la richiesta di rinvio.

  • art. 10 disp. prel. c.c.

    in assenza di diversa disciplina transitoria, le norme entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le polizze vita a contenuto finanziario, specie unit linked e index linked, si qualificano come contratti di assicurazione sulla vita solo se presentano un effettivo rischio demografico e una funzione previdenziale non meramente apparente; quando il rischio di performance e la possibile perdita del capitale gravano sull'assicurato, la causa concreta è prevalentemente finanziaria.
  • Nel giudizio di legittimità la contestazione della qualificazione giuridica di una polizza non consente una nuova ricostruzione della volontà negoziale, ma solo il controllo sulla corretta sussunzione della fattispecie di fatto nella norma astratta.
  • Gli obblighi informativi e il contratto-quadro previsti dal TUF si applicano ai prodotti finanziari emessi da imprese assicurative anche per i contratti stipulati prima delle novelle del 2005-2006, perché tali regole hanno recepito e positivizzato doveri già desumibili dalla buona fede professionale degli intermediari.
  • La nullità del prodotto finanziario collocato in violazione della disciplina di settore non impedisce la pronuncia di effetti restitutori, poiché questi discendono dalla sentenza che ripristina lo status quo ante e non dal contratto nullo.
  • Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della parte ricorrente non determina automaticamente interruzione o rinvio, in ragione della natura officiosa e della tendenziale indisponibilità dei tempi del processo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

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