Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41205/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La lite origina da una domanda proposta da Poste Italiane per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire, dal concessionario della riscossione dell’ICI, una commissione per ogni bollettino postale di pagamento versato su conto corrente postale, con indicazione delle diverse misure applicate nel tempo e con domanda di condanna al pagamento delle somme dovute; in subordine, era stata proposta domanda ex art. 2041 c.c. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello confermò. Nel ricorso per cassazione l’ente riscossione articolò otto motivi: omessa pronuncia su alcuni motivi di appello; violazione delle norme sulla determinazione unilaterale delle commissioni e sul principio di parità di trattamento; carenza di interesse ad agire; erronea qualificazione della domanda come condanna specifica; omesso esame della prova della domanda riconvenzionale; violazione del diritto UE per asserito aiuto di Stato/abuso di posizione dominante; questioni di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il rapporto tra riscossione ICI e commissioni postali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi, soprattutto per difetti di specificità, per mancata indicazione della permanenza dei motivi di appello fino alle conclusioni e per carenze di autosufficienza. Ha poi respinto nel merito il settimo motivo: richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2021 e i precedenti interni, ha escluso che il pagamento delle commissioni integri un aiuto di Stato, perché manca la necessaria imputazione a risorse statali in senso rilevante. Ha altresì ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità proposte con l’ottavo motivo. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e delle questioni interpretative; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dall’attrice originaria.

  • art. 2597 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l’importo delle commissioni non potesse essere determinato unilateralmente senza previa contrattazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omesse pronunce sui motivi di appello; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità e perché non era indicato se i motivi fossero stati mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.

    invocato per sostenere l’indeterminatezza della domanda avversaria; la Corte ha rilevato che la censura era sviluppata in modo inidoneo e privo di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o comunque non autosufficiente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso l’ammissibilità dei motivi per violazioni di legge, nullità e omesso esame così come articolati.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che la violazione processuale denunciata deve avere carattere decisivo e incidere sul contenuto della decisione.

  • art. 363 c.p.c.

    menzionato nel passaggio sul contrasto giurisprudenziale e sul precedente delle Sezioni Unite in tema di patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    norma istitutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e di estinzione delle società del Gruppo Equitalia; la Corte la usa per spiegare la legittimazione processuale dell’ente e il regime del patrocinio.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    prevede che l’ente possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro in determinati casi; la Corte ha ritenuto legittimo il patrocinio del libero professionista per indisponibilità espressa dell’Avvocatura.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    richiamato in tema di patrocinio dell’ente; la Corte lo considera rilevante solo nei casi speciali di ricorso al libero foro con specifica delibera, salvo le altre ipotesi individuate dalle Sezioni Unite.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamati per il quadro normativo del ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell’ente.

  • art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    norma centrale sulla riscossione dell’ICI e sulla commissione spettante al concessionario; la Corte ne legge la commissione come dovuta in percentuale sulle somme riscosse, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

  • art. 2, commi 18, 19 e 20, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    richiamato quale base normativa del potere di Poste di stabilire commissioni e della disciplina della liberalizzazione invocata dalla ricorrente.

  • art. 3 d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144

    richiamato quale norma sulle variazioni contrattuali e sulle commissioni dei conti correnti postali; la Corte non ne ha ravvisato il contrasto costituzionale prospettato.

  • artt. 102, 106, 107, 108 TFUE

    invocati per sostenere l’esistenza di un aiuto di Stato o di una posizione monopolistica abusiva; la Corte, alla luce della sentenza della CGUE, ha escluso tale ricorrenza per difetto del requisito delle risorse statali.

  • art. 11 Cost.

    richiamato insieme all’art. 117 Cost. come parametro del preteso contrasto con il diritto dell’Unione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato come parametro di conformità al diritto UE; la Corte ha escluso il contrasto denunciato.

  • art. 3 Cost.

    invocato per censura di irragionevolezza; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

  • art. 41 Cost.

    invocato per lamentare la compressione dell’iniziativa economica e dell’autonomia contrattuale; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che il motivo di appello era stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni, né ricostruisce in modo autosufficiente il contenuto della decisione di primo grado, dell’atto di appello e della pretesa omissione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere denunciato in modo meramente assertivo: occorre dimostrare che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di appello e che la sua mancata trattazione ha inciso in concreto sulla decisione.
  • Un motivo di ricorso che deduca violazione di legge deve chiarire quale sia l’errore di sussunzione o di interpretazione normativa; una censura che si risolva nella contestazione del mero accertamento di fatto o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
  • In tema di ricorso per cassazione, il requisito di specificità e autosufficienza impone di indicare gli atti rilevanti e il loro contenuto essenziale quando la censura dipende da documenti o difese del giudizio di merito.
  • Ai fini dell’eventuale qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, non basta l’esistenza di un vantaggio economico per un’impresa operante in regime monopolistico: occorre anche che il vantaggio sia imputabile allo Stato e finanziato mediante risorse statali in senso rilevante.
  • Se una commissione è prevista dalla legge in misura percentuale sulle somme riscosse, e non in funzione di uno specifico costo accessorio, non può essere automaticamente ricondotta alla sola esistenza di un obbligo di utilizzare un certo canale di pagamento.
  • La questione di costituzionalità che si fonda su una asserita disparità o irragionevolezza deve essere sorretta da argomentazioni concrete sul trattamento deteriore rispetto a casi comparabili; una deduzione generica o contraddittoria è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioConto correnteRiscossioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.