Cassazione Civile, Ordinanza n. 16692/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle somme versate alla SIAE tra il 2001 e il 2009 per l’apposizione del contrassegno SIAE sui propri prodotti. La domanda era stata respinta in sede amministrativa e poi nei gradi di merito tributari; la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la contribuente decaduta dal diritto al rimborso per decorso del termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal singolo pagamento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il dies a quo non potesse coincidere con i versamenti, poiché il diritto al rimborso sarebbe sorto solo dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2012, che aveva annullato la clausola regolamentare di salvezza dei rapporti pregressi; richiamava inoltre la sentenza delle Sezioni Unite n. 1780/2011 sulla natura tributaria del contrassegno, il legittimo affidamento sulla disciplina previgente, il principio di effettività della tutela e chiedeva anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità del regime decadenziale con il diritto dell’Unione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato che il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso decorreva dai singoli pagamenti, senza che la successiva pronuncia del Consiglio di Stato o l’incertezza iniziale sulla natura del contrassegno potessero sospendere o differire il termine. Ha osservato che la contribuente avrebbe potuto agire immediatamente davanti al giudice competente, deducendo incidentalmente l’illegittimità della disciplina interna e la sua incompatibilità con il diritto unionale, potendo il giudice disapplicare la norma/regolamento contrastante. Ha escluso sia la violazione dei principi di equivalenza ed effettività sia la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
la disposizione disciplina contrassegno, caratteristiche, collocazione e spese a carico dei richiedenti; il contrassegno ha funzione di autenticazione del prodotto ai fini della commercializzazione.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
in mancanza di specifica disciplina, l’istanza di rimborso deve essere proposta nel termine biennale decorrente dal pagamento; il termine opera anche per tributi poi ritenuti incompatibili col diritto UE.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992
rilevante per la tutela tributaria del rimborso e per l’impugnazione del diniego di rimborso.
la prescrizione/decadenza decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; gli ostacoli di mero fatto non impediscono la decorrenza.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è ritenuto inutile perché la questione è già risolta dai principi giurisprudenziali consolidati e la disciplina interna non rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
art. 7, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
il giudice tributario può non applicare regolamenti o atti generali illegittimi rilevanti ai fini della decisione.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
il giudice tributario può conoscere incidentalmente le questioni pregiudiziali esterne rilevanti per la decisione.
art. 4 e art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
richiamati per affermare il potere del giudice di disapplicare l’atto illegittimo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel sistema tributario, la domanda di rimborso dell’indebito va proposta nel termine decadenziale previsto dalla legge applicabile o, in mancanza, dall’art. 21 d.lgs. n. 546/1992; il termine decorre dal pagamento e non è differito dal fatto che la norma che ha imposto il prelievo sia poi stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
- La presenza di una disciplina interna successivamente disapplicabile o annullabile non integra di regola un impedimento giuridico alla proposizione dell’azione di rimborso, poiché il contribuente può agire subito e chiedere al giudice la disapplicazione della fonte contrastante.
- I termini di decadenza e prescrizione sono compatibili con il diritto dell’Unione quando sono ragionevoli e non rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto; l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici giustifica la stabilizzazione dei rapporti esauriti.
- La sentenza della Corte di giustizia che accerta il contrasto tra norma interna e diritto UE ha natura dichiarativa e non costitutiva; i suoi effetti, in linea di principio, retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma interpretata, ma restano fermi i limiti derivanti da prescrizione e decadenza già maturate.
- Il giudice tributario ha potere di disapplicare il regolamento o l’atto generale illegittimo rilevante ai fini della controversia e può risolvere incidentalmente le questioni pregiudiziali esterne senza necessità di attendere necessariamente una previa pronuncia di altro giudice.
- La mancata certezza iniziale sulla natura giuridica del prelievo o sulla giurisdizione competente non impedisce di per sé il decorso del termine decadenziale, se la parte poteva comunque azionare il diritto davanti al giudice ritenuto competente.
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