Cassazione Civile, Ordinanza n. 19837/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di verbali di accertamento per violazioni del Codice della strada relative all’accesso non autorizzato in zona a traffico limitato, seguiti da avvisi bonari inviati dall’ente locale. La società destinataria proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/1981, ma il giudice di pace la dichiarava inammissibile; in appello la società lamentava anche l’omessa decisione sulla richiesta di rimessione in termini e sulla fase istruttoria, sostenendo che, durante l’emergenza epidemiologica, l’attività commerciale era chiusa e l’amministratore era stato colpito da un grave lutto, con conseguente mancata effettiva lettura delle notifiche via PEC. In Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di punto decisivo, per asserita mancata pronuncia sulla rimessione in termini; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per non avere il giudice d’appello svolto l’istruttoria e per non avere accertato un preteso errore dell’ufficio permessi comunale sul veicolo refrigerato; 3) violazione dell’art. 185-bis c.p.c., sostenendo che il Comune avrebbe dovuto essere condannato per non avere accettato la proposta conciliativa del giudice d’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato la richiesta di rimessione in termini e aveva fondato la decisione su più rationes decidendi, tra cui la tardività dell’opposizione e l’insussistenza di una causa non imputabile; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, una volta esclusa la rimessione in termini e dichiarata la tardività dell’opposizione, il giudice di merito non doveva entrare nel merito delle censure istruttorie; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l’art. 91 c.p.c. sulla mancata accettazione della proposta conciliativa opera solo quando la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta, mentre qui l’ente locale era risultato vittorioso per l’intero importo preteso, superiore alla proposta conciliativa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come rimedio di opposizione contro le sanzioni amministrative contestate
art. 7, commi 1-14, Codice della strada
norma sostanziale violata secondo i verbali, per circolazione non autorizzata in ZTL
richiamato per la sospensione di termini processuali e non processuali durante l’emergenza epidemiologica
non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia deciso sulla questione con più rationes decidendi
non sussiste vizio per mancata istruzione se, dichiarata la tardività dell’opposizione, il merito non può essere esaminato
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
richiamato dalla ricorrente in tema di proposta conciliativa del giudice
art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
la condanna alle spese per mancata accettazione della proposta conciliativa presuppone che la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta
richiamato come possibile limite alla regola sulle spese in caso di rifiuto della proposta conciliativa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
norma base per il contributo unificato cui è parametrato l’ulteriore importo
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice abbia effettivamente esaminato la questione, anche se l’abbia risolta implicitamente o sulla base di più rationes decidendi autonome.
- La rimessione in termini richiede l’allegazione e la prova di una decadenza maturata per causa non imputabile alla parte; difficoltà organizzative, chiusura dell’attività o eventi personali, se non integrano un impedimento oggettivo e inevitabile, non bastano.
- Quando l’opposizione è dichiarata tardiva, il giudice di merito non deve affrontare le questioni istruttorie o di merito relative alla fondatezza dell’atto sanzionatorio impugnato.
- La disciplina sulla mancata accettazione della proposta conciliativa rileva solo se la decisione finale è di accoglimento in misura non superiore alla proposta; se la parte resistente risulta vittoriosa sull’intera pretesa, non può disporsi la condanna speciale prevista dalla norma.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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