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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19837/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di verbali di accertamento per violazioni del Codice della strada relative all’accesso non autorizzato in zona a traffico limitato, seguiti da avvisi bonari inviati dall’ente locale. La società destinataria proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/1981, ma il giudice di pace la dichiarava inammissibile; in appello la società lamentava anche l’omessa decisione sulla richiesta di rimessione in termini e sulla fase istruttoria, sostenendo che, durante l’emergenza epidemiologica, l’attività commerciale era chiusa e l’amministratore era stato colpito da un grave lutto, con conseguente mancata effettiva lettura delle notifiche via PEC. In Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di punto decisivo, per asserita mancata pronuncia sulla rimessione in termini; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per non avere il giudice d’appello svolto l’istruttoria e per non avere accertato un preteso errore dell’ufficio permessi comunale sul veicolo refrigerato; 3) violazione dell’art. 185-bis c.p.c., sostenendo che il Comune avrebbe dovuto essere condannato per non avere accettato la proposta conciliativa del giudice d’appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato la richiesta di rimessione in termini e aveva fondato la decisione su più rationes decidendi, tra cui la tardività dell’opposizione e l’insussistenza di una causa non imputabile; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, una volta esclusa la rimessione in termini e dichiarata la tardività dell’opposizione, il giudice di merito non doveva entrare nel merito delle censure istruttorie; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l’art. 91 c.p.c. sulla mancata accettazione della proposta conciliativa opera solo quando la domanda sia accolta in misura non superiore alla proposta, mentre qui l’ente locale era risultato vittorioso per l’intero importo preteso, superiore alla proposta conciliativa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice abbia effettivamente esaminato la questione, anche se l’abbia risolta implicitamente o sulla base di più rationes decidendi autonome.
  • La rimessione in termini richiede l’allegazione e la prova di una decadenza maturata per causa non imputabile alla parte; difficoltà organizzative, chiusura dell’attività o eventi personali, se non integrano un impedimento oggettivo e inevitabile, non bastano.
  • Quando l’opposizione è dichiarata tardiva, il giudice di merito non deve affrontare le questioni istruttorie o di merito relative alla fondatezza dell’atto sanzionatorio impugnato.
  • La disciplina sulla mancata accettazione della proposta conciliativa rileva solo se la decisione finale è di accoglimento in misura non superiore alla proposta; se la parte resistente risulta vittoriosa sull’intera pretesa, non può disporsi la condanna speciale prevista dalla norma.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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