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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05397/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La parte mutuataria aveva originariamente contestato davanti al Tribunale la validità del contratto di mutuo stipulato con l'istituto di credito, sostenendo: a) che gli interessi applicati fossero usurari, perché il tasso corrispettivo e quello moratorio, considerati insieme, avrebbero superato la soglia antiusura; b) che il piano di ammortamento c.d. "alla francese" fosse illegittimo e avesse prodotto un indebito vantaggio della banca. Il Tribunale aveva deciso in senso favorevole alla mutuataria, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva accolto l'appello della banca e respinto integralmente la domanda. In Cassazione la mutuataria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme in tema di obbligazioni e mutuo, insistendo sull'usurarietà degli interessi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto l'appello della banca su una questione nuova, relativa alla pattuizione espressa del piano di ammortamento alla francese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non era specifica, perché la ricorrente aveva costruito il rilievo di usurarietà su un mero cumulo aritmetico tra interessi corrispettivi e moratori, senza confrontarsi con il criterio corretto indicato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, cioè il raffronto tra TEG del singolo rapporto comprensivo dei moratori e TEGM aumentato secondo i parametri normativi e ministeriali. Sul secondo motivo ha osservato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non era stata validamente attaccata, poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione sia sulla circostanza che la banca aveva sempre sostenuto la legittimità del piano di ammortamento, sia sul fatto che tale piano risultava espressamente previsto nel contratto; inoltre, la difesa della banca era qualificabile come mera difesa e non come eccezione nuova vietata in appello. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    In caso di usurarietà degli interessi moratori, questi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, ma nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

  • art. 1815 c.c.

    Dall'accertamento dell'usurarietà discende la sanzione della non debenza degli interessi usurari.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto; tuttavia la mera contestazione della fondatezza della domanda o la difesa sulla pattuizione contrattuale non integra eccezione nuova.

  • art. 2 l. n. 108 del 1996

    La verifica dell'usurarietà va compiuta secondo i decreti ministeriali e i criteri di raffronto indicati dalla Corte; il tasso-soglia richiede il TEGM e le maggiorazioni previste dalla disciplina di settore.

  • d.lgs. n. 206 del 2005

    artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1

    Nei contratti conclusi con i consumatori, in presenza di usura, è applicabile anche la tutela consumeristica, ferma la scelta dell'interessato tra i rimedi.

Massime di principio

  • La deduzione di usurarietà degli interessi nei contratti di mutuo deve essere formulata con specificità, confrontando il tasso praticato con il criterio di calcolo giuridicamente corretto; un mero cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, di per sé, non è sufficiente a dimostrare il superamento della soglia.
  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica va compiuta secondo il parametro del TEG del rapporto, comprensivo dei moratori, raffrontato con il TEGM e con gli incrementi/maggiorazioni previsti dai decreti ministeriali e dalla legge.
  • Se la banca in appello si limita a sostenere che un determinato piano di ammortamento era espressamente pattuito nel contratto, tale deduzione integra una mera difesa e non una eccezione nuova preclusa dall'art. 345 c.p.c., perché non introduce fatti impeditivi, modificativi o estintivi ma contesta soltanto la fondatezza della pretesa avversaria.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o non ne censura tutte le autonome ragioni fondanti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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