Cassazione Civile, Ordinanza n. 29728/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione proposta da un lavoratore, formalmente dipendente di società appaltatrici del servizio di pulizia di treni e pullman, per ottenere l'accertamento dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera sin dal 1995, con conseguente qualificazione illecita dell'appalto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, integrati gli estremi di un appalto illecito di manodopera. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse mal valutato elementi essenziali per qualificare il rapporto, ma senza indicare specificamente quali norme fossero violate né quali affermazioni in diritto della sentenza contrastassero con esse; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo alla proprietà dei mezzi di esecuzione dell'appalto in capo alla società appaltatrice, ma il motivo era precluso per la cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione insufficiente o laconica, censura respinta perché la motivazione era comunque percepibile e non presentava le anomalie radicali richieste dalla giurisprudenza di legittimità per integrare nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, salvo specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto, onere non assolto; ha respinto il terzo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era mancante, apparente o incomprensibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione al difensore della controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 3 richiede specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con esse; il motivo ex n. 5 è inammissibile se volto solo a una diversa lettura dei fatti o se precluso dalla doppia conforme; il n. 4 presuppone una vera anomalia motivazionale idonea a determinare nullità.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado (doppia conforme), salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
È richiamato come norma di riferimento per l'applicabilità del divieto di dedurre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme.
Non è espressamente richiamato nella motivazione, ma la Corte afferma che il ricorrente non ha assolto l'onere di specificazione richiesto per la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta denunciare in modo generico un'erronea qualificazione dei fatti: occorre indicare puntualmente le norme violate e confrontare criticamente le affermazioni di diritto della sentenza impugnata con la corretta regula iuris.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.
- La motivazione è nulla solo quando presenti anomalie radicali, come assenza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddizione o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente il mero dissenso della parte soccombente sulla valutazione delle prove.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa ricostruzione del fatto, poiché il controllo della Corte riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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