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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09211/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

Il socio di una riserva alpina di caccia ha impugnato, prima in tribunale e poi in appello, la deliberazione assembleare straordinaria con cui l’associazione aveva istituito un’area di divieto generale di caccia a tutte le specie per una durata minima di cinque anni, con conseguente riduzione della superficie utile all’attività venatoria e ricalcolo del numero massimo di cacciatori ammessi. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 654 c.p.c. e vizi motivazionali per mancata considerazione di una sentenza penale irrevocabile di condanna per minacce nei confronti di un socio, che avrebbe avuto efficacia riflessa per provare il clima intimidatorio in assemblea e il conseguente impedimento a esprimersi liberamente; ha inoltre censurato il rigetto delle prove testimoniali richieste. Dall’altro lato ha denunciato la violazione delle norme statali e regionali sulla pianificazione faunistico-venatoria, sostenendo che la delibera avesse illegittimamente ridotto il territorio cacciabile e che una simile riduzione potesse essere richiesta solo dai proprietari dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia; ha anche lamentato l’omesso esame del pregiudizio subito e delle prove sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, valorizzando sia la carenza di allegazione e prova di un interesse concreto e attuale a impugnare la delibera, sia il fatto che i giudici di merito avevano accertato che il socio non era stato impedito dall’esprimere il proprio avviso e che la delibera costituiva una limitazione temporanea e programmatoria del territorio cacciabile, non una illegittima esclusione definitiva; inoltre ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre censure di merito e a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.200, oltre accessori e spese generali. Ha quindi lasciato ferma la decisione della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto della domanda di annullamento/illegittimità della delibera assembleare. La ratio dell’esito è stata duplice: mancanza di un interesse concreto e attuale del socio all’impugnazione e inammissibilità delle doglianze che miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, senza specifica critica della motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale può avere efficacia riflessa nel giudizio civile solo in presenza dei presupposti di legge e di un nesso di pregiudizialità/dipendenza; nel caso concreto la precedente condanna per minacce non dimostrava automaticamente che il medesimo reato si fosse verificato in assemblea.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può risolversi in una mera riproposizione della tesi di merito o in una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure sul giusto processo e sulla motivazione non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del merito senza indicare un effettivo vizio processuale decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l’indicazione puntuale del fatto storico, della sua decisività e del modo in cui è stato discusso tra le parti; non basta richiamare genericamente elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti su cui il motivo si fonda; la mera affermazione che un pregiudizio sia stato dedotto in precedenza è insufficiente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure non sono idonee a superare un accertamento di merito conforme a consolidati principi giurisprudenziali.

  • art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro della disciplina sulla caccia, ma non accolto come base di censura decisiva.

  • art. 10, comma 1, l. 157/1992

    Norma richiamata nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria, ma la Corte ha escluso che la delibera impugnata ne violasse la disciplina.

  • art. 14, comma 4, l. 157/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un’alterazione della pianificazione venatoria; la Corte ha invece ricondotto la delibera alla programmazione degli interventi per il miglioramento degli habitat.

  • art. 14, comma 11, l. 157/1992

    La delibera assembleare è stata ricondotta alla competenza degli organismi di gestione per la programmazione di interventi finalizzati alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale.

  • art. 15, commi 3 e 6, l. 157/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la richiesta di riduzione del terreno cacciabile spetterebbe solo ai proprietari dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia; la Corte non ha accolto tale lettura.

  • art. 21 del regolamento attuativo della L.R. Veneto n. 1/2007

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina attuativa della caccia nelle riserve alpine, ma la Corte ha ritenuto corretta la riconduzione della delibera alle norme regionali e regolamentari applicabili.

  • L.R. Veneto n. 1/2007

    Norma regionale richiamata come base dell’attribuzione di poteri alla riserva alpina di caccia nell’ambito territoriale di riferimento.

  • L.R. n. 2/2022

    Richiamata nel secondo motivo di ricorso, ma senza che la Corte ravvisasse un profilo decisivo di errore nel ragionamento del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito delle memorie in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a riproporre le difese di merito già disattese: occorre una critica puntuale e specifica della ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e la deduzione di pregressi atti o prove richiedono la specifica indicazione del fatto storico, del suo carattere decisivo e del luogo processuale in cui è stato allegato e discusso.
  • La testimonianza deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o giudizi; la prova di un asserito clima intimidatorio assembleare non può essere costruita su valutazioni generiche o meramente soggettive.
  • Un giudicato penale può spiegare efficacia riflessa nel civile solo nei limiti in cui accerti una verità non ulteriormente controvertibile e sussista un effettivo rapporto di pregiudizialità-dipendenza; non basta richiamare una precedente condanna per dedurne automaticamente un diverso fatto successivo.
  • L’impugnazione di una delibera richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale all’eliminazione dell’atto: se manca l’allegazione e prova di un pregiudizio specifico, la domanda è inammissibile o comunque infondata.
  • Quando l’atto contestato è ricondotto dal giudice di merito a una misura programmatoria, temporanea e generale prevista dalla disciplina di settore, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale qualificazione giuridica e fattuale, non limitarsi a contrapporne una diversa lettura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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