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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29819/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un acquirente di un'autovettura sosteneva che il veicolo avesse preso improvvisamente fuoco per un difetto strutturale del supporto centrale del motore, accertato da consulenza tecnica d'ufficio. In primo grado aveva ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della società venditrice/commercializzatrice, mentre la domanda nei confronti della società indicata come fabbricante era stata espressamente rigettata. In appello la controparte aveva dedotto di essere mero importatore e il tribunale aveva accolto il gravame, riformando la decisione e non pronunciando sulla pretesa risarcitoria verso la società fabbricante. In cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe omesso di decidere sulla domanda contro la società produttrice; assumeva inoltre di poter semplicemente riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale, poiché in primo grado era risultato vittorioso sulla domanda principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la parte che in primo grado sia risultata solo parzialmente vittoriosa, perché una domanda o una pretesa subordinata sia stata espressamente rigettata, non può limitarsi in appello a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ma deve proporre appello incidentale, altrimenti sul rigetto si forma giudicato. Poiché il ricorrente non aveva proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda nei confronti della società fabbricante, il tribunale non era tenuto a pronunciarsi su tale domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando sulla domanda si sia formato il giudicato per mancata impugnazione della statuizione di rigetto in primo grado.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura di violazione di legge processuale è stata reputata infondata perché il giudice d'appello non doveva decidere su una domanda già coperta da giudicato.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte è sufficiente solo per la parte integralmente vittoriosa; chi sia rimasto parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    La mancata proposizione dell'appello incidentale nei termini comporta decadenza dalla possibilità di devolvere al giudice di secondo grado la domanda rigettata.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la decadenza processuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. n. 224 del 1988

    Citato nel fatto come disciplina della responsabilità da prodotto difettoso.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nel fatto come base della responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta.

  • art. 114 e ss. del Codice del Consumo

    Richiamati nel fatto come disciplina della responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso.

  • art. 116, comma 1, Codice del Consumo

    Richiamato nel fatto come norma che prevede la responsabilità del fornitore quando il produttore non sia individuato.

Massime di principio

  • La parte che in primo grado ottenga un accoglimento solo parziale non è integralmente vittoriosa: se una domanda autonoma o subordinata è stata rigettata, essa deve essere impugnata con appello incidentale per evitarne il passaggio in giudicato.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è idonea solo per le questioni non accolte della parte totalmente vittoriosa; non sostituisce l'appello incidentale quando vi sia una soccombenza, anche parziale, sulla domanda in contestazione.
  • Il giudice d'appello non incorre in omessa pronuncia se omette di statuire su una domanda che sia già coperta da giudicato per mancata impugnazione della relativa decisione di rigetto.
  • In presenza di una domanda proposta in via alternativa o subordinata contro più soggetti, il rigetto espresso nei confronti di uno di essi deve essere specificamente censurato in appello se la parte intenda mantenerla devoluta al secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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