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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23557 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva rettificato il valore dichiarato per un terreno di 11.552 mq con capannone industriale, acquistato da A s.r.l. per L. 90.000.000, elevandolo a L. 1.834.000.000 ai fini dell’imposta di registro e a L. 1.321.350.000 ai fini INVIM. La contribuente e la venditrice hanno impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. A s.r.l. ha contestato l’omessa pronuncia e l’insufficienza della motivazione, la carente motivazione dell’avviso e l’erronea attribuzione dell’onere probatorio al contribuente. G.B. ha inoltre lamentato la nullità o l’apparenza della motivazione, la mancata valutazione dell’edificabilità del terreno, l’inadeguatezza della stima dell’UTE e la mancata considerazione di una diversa perizia redatta da un geometra incaricato dal Tribunale civile di Tivoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha respinti integralmente. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza regionale e dell’avviso di rettifica: l’Ufficio aveva indicato gli elementi e i criteri di stima, richiamando una relazione dell’UTE che descriveva lo stato dei luoghi e, tra l’altro, applicava una riduzione del 50% al valore del capannone per la sua vetustà; tali elementi consentivano alla contribuente di difendersi. È stata quindi confermata la valutazione dell’Amministrazione, fondata sul valore venale in comune commercio e sul raffronto con beni similari. La sentenza non specifica un nuovo calcolo delle imposte né modifica gli importi rettificati. Spese processuali compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Occorre infatti chiarire che secondo il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52 il valore in relazione al quale è dovuto il pagamento dell'imposta di registro è pari al valore venale in comune commercio del bene e che l'ufficio, se ritiene che i beni di cui all'art. 51, commi 3 e 4 sopra citato hanno un valore venale superiore a quello dichiarato, provvede alla rettifica ed alla liquidazione della maggiore imposta, come è accaduto nella fattispecie, dando atto degli elementi di valutazione adottati.

    Ai fini dell’imposta di registro il valore imponibile è quello venale in comune commercio. L’Ufficio può rettificare il valore dichiarato quando lo ritenga inferiore, ma deve indicare gli elementi di valutazione adottati; una stima motivata e basata su elementi idonei può fondare la rettifica.

  • Art. 2697 c.c.

    L'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l'Ufficio enunci il "petitum" ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, ed, a tal fine, deve ritenersi adeguato il rinvio ai dati contenuti nella stima eseguita dall'UTE.

    La decisione non enuncia un autonomo principio sull’art. 2697 c.c.; respinge la censura relativa all’onere della prova nel quadro della valutazione dell’avviso e della stima dell’Ufficio. Il passaggio citato afferma, in particolare, che il rinvio ai dati della stima UTE può rendere comprensibili le ragioni della rettifica e delimitare la controversia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    La norma è richiamata nella censura di omessa pronuncia, ma la Corte la respinge perché la sentenza regionale contiene motivazione adeguata sulle ragioni della decisione.

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta: secondo la Corte, la sentenza impugnata ha esaminato le ragioni rilevanti e ha illustrato il percorso logico e giuridico seguito.

  • Art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le doglianze di nullità per motivazione mancante o apparente sono respinte, poiché la Corte reputa la motivazione della sentenza regionale sufficiente a dar conto delle ragioni della decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, 49 e 61

    Richiamati nelle censure processuali della venditrice; la Corte respinge tali doglianze, ritenendo che la sentenza regionale sia motivata adeguatamente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Invocato contro la motivazione dell’atto impositivo; la censura è respinta perché l’avviso, letto insieme alla perizia e ai criteri di stima indicati, rendeva comprensibili le ragioni della rettifica e consentiva l’esercizio della difesa.

  • Artt. 2702, 2712 e 2729 c.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7 e 36; art. 2343 c.c.

    Queste disposizioni sono menzionate nelle doglianze sulla prova e sull’attendibilità delle perizie, ma la Corte respinge le censure senza formulare una specifica interpretazione autonoma di ciascuna norma.

Massime di principio

  • Nelle rettifiche del valore di beni ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione deve indicare gli elementi utilizzati per stimare il valore venale; una stima tecnica che descriva il bene e renda comprensibili i criteri applicati può soddisfare l’obbligo motivazionale.
  • Il rinvio dell’avviso a una relazione dell’UTE può essere sufficiente se la relazione contiene dati e ragioni tali da identificare la pretesa e consentire al contribuente di contestarla efficacemente.
  • La contestazione della stima richiede di confrontarsi concretamente con gli elementi e i criteri adottati dall’Ufficio: la mera preferenza per una perizia alternativa non comporta, da sola, l’invalidità della rettifica.
  • La denuncia di omessa pronuncia o motivazione apparente non è fondata quando la decisione, anche richiamando la documentazione amministrativa, espone in modo comprensibile il percorso logico e le ragioni giuridiche seguite.
  • La rettifica può valorizzare caratteristiche specifiche del bene: nel caso esaminato, la vetustà del capannone era considerata attraverso un abbattimento del 50% del relativo valore.

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