Cassazione Civile, Ordinanza n. 22004/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da operazioni di investimento in valori mobiliari eseguite da un intermediario bancario per una cliente, la quale aveva chiesto la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione per inadempimento delle operazioni e la condanna dell’istituto al pagamento di una somma complessiva pari alle perdite lamentate. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto insussistente l’adempimento degli obblighi informativi e aveva condannato la banca al pagamento della somma richiesta, disponendo anche una restituzione dei titoli. In appello la Corte territoriale, a seguito del decesso dell’originaria attrice e della riassunzione da parte degli eredi, ha dichiarato risolto il contratto quadro di intermediazione per inadempimento della banca e ha riformato la statuizione restitutoria, liquidando poi il danno in via definitiva. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: omessa notifica dell’atto di riassunzione al terzo contumace chiamato in garanzia; omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle operazioni e mancato rilievo officioso della nullità di protezione; ultrapetizione e violazione del giudicato interno in relazione alla risoluzione del rapporto; violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver disposto la restituzione delle somme addebitate senza causa sul conto; erronea regolazione di interessi e rivalutazione monetaria sul danno. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata tempestiva deduzione dell'estinzione e, comunque, infondata la doglianza sulla mancata notifica al contumace; ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo corretta la lettura della sentenza di merito e non configurabile né omessa pronuncia né ultrapetizione, oltre a reputare già considerati gli addebiti non autorizzati ai fini del risarcimento; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non pertinente rispetto a una statuizione risarcitoria e perché non confrontato con la ratio sulla mancata prova del danno da svalutazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, mentre quello incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo relativo alla pretesa nullità del procedimento per omessa notifica dell'atto di riassunzione al contumace
richiamato nel medesimo motivo processuale
richiamato nel motivo sulla riassunzione del processo interrotto
richiamato nel motivo sulla riassunzione e integrazione del contraddittorio
l'eccezione di estinzione per tardiva riassunzione è posta a tutela esclusiva della parte colpita dall'evento interruttivo e va sollevata dalla parte legittimata
l'atto di riassunzione deve essere notificato con il decreto di fissazione dell'udienza alle altre parti costituite
l'atto di riassunzione non rientra tra quelli che devono essere notificati al contumace
invocato per il rilievo d'ufficio della nullità
richiamato in tema di nullità/validità delle operazioni di investimento e del contratto quadro
invocato per omessa pronuncia, ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato per insufficienza della motivazione
la domanda di risoluzione riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado ha consentito la pronuncia di risoluzione
richiamato nel motivo sulla risoluzione e sugli effetti restitutori
richiamato nel motivo sull'efficacia della risoluzione e sulle restituzioni
richiamato nel motivo volto a pretendere la restituzione delle somme versate
richiamato sul tema degli interessi dovuti e della rivalutazione
richiamato quale norma sulla risoluzione per inadempimento
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo interrotto, la mancata notifica dell'atto di riassunzione al contumace non determina automaticamente la cassazione della sentenza: l'eventuale estinzione del giudizio deve essere eccepita dalla parte legittimata e, comunque, l'atto riassuntivo va notificato alle sole parti costituite, salvo che comporti un radicale mutamento della situazione processuale.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto in cassazione in modo generico: la domanda o l'eccezione pretermessa deve essere riprodotta puntualmente nel ricorso, con l'indicazione dell'atto o del verbale in cui è stata proposta.
- Quando la parte vittoriosa in primo grado ripropone in appello la domanda di risoluzione, il giudice d'appello può pronunciarsi sul punto senza incorrere in ultrapetizione; l'eventuale contestazione deve confrontarsi con il reale contenuto della decisione di primo grado e con le domande effettivamente devolute.
- In tema di rapporti di intermediazione finanziaria, la risoluzione del contratto quadro non comporta automaticamente la ripetizione di tutte le somme movimentate, potendo la tutela essere ricondotta al risarcimento del danno effettivamente subito dall'investitore, da liquidarsi in base alla perdita economica concreta.
- La censura sugli interessi o sulla rivalutazione monetaria è inammissibile se non si confronta con la qualificazione data dal giudice di merito alla statuizione impugnata e con l'accertamento sull'effettiva prova del danno da svalutazione.
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