Cassazione Civile, Ordinanza n. 25239/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di contestazione di sanzioni emessi dopo che, in occasione di importazioni del 2005 e 2006, la merce era stata sdoganata con dichiarazione di destinazione a un deposito IVA gestito da terzi, ma a seguito di verifica era emerso che le merci non erano state effettivamente introdotte nel deposito e risultavano solo contabilmente registrate. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato le sanzioni, e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471/1997, 50-bis d.l. n. 331/1993 e 115 c.p.c., sostenendo che: 1) l'utilizzo meramente virtuale del deposito fiscale per finalità contabili non impedisce l'applicazione della sanzione per tardivo versamento, secondo la giurisprudenza unionale e di legittimità; 2) la CTR avrebbe erroneamente escluso le sanzioni assumendo che l'IVA fosse stata comunque versata e che non vi fosse ritardo, senza considerare che la questione rilevante è l'intervallo tra operazione doganale e registrazione nel registro IVA; 3) la CTR avrebbe inoltre ignorato la rituale contestazione dell'Agenzia sulla tempestività del pagamento e sulla debenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui l'utilizzo solo virtuale del deposito fiscale, pur non consentendo il recupero dell'imposta tramite reverse charge, legittima l'applicazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 in ragione dello scarto temporale tra dichiarazione/importazione e registrazione contabile nel registro degli acquisti e delle vendite. Rileva inoltre che la CTR ha applicato un criterio non corretto, perché non basta verificare che l'IVA sia stata poi versata, ma occorre accertare se vi sia stato ritardo tra i passaggi fiscalmente rilevanti. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
la sanzione si applica non solo all'omesso versamento, ma anche al ritardato versamento dell'imposta
disciplina il meccanismo del deposito IVA e dell'assolvimento dell'imposta mediante autofatturazione/reverse charge
il principio di non contestazione e la valutazione delle risultanze di causa sono applicabili anche al processo tributario, nei limiti della sua specialità
richiamata per la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Corte di Giustizia UE, sentenza 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland
il rilievo non è il solo versamento dell'imposta, ma l'eventuale intervallo temporale tra l'operazione doganale e la registrazione nel registro IVA
Massime di principio
- L'utilizzo meramente virtuale di un deposito IVA, cioè solo contabile e non corrispondente a una reale introduzione fisica dei beni, non consente di escludere la sanzione se l'imposta è stata assolta in ritardo rispetto al momento fiscalmente rilevante.
- Ai fini dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, ciò che rileva non è soltanto l'avvenuto pagamento dell'imposta, ma anche il ritardo rispetto alla scadenza o al momento in cui il tributo avrebbe dovuto essere registrato/assolto.
- Nel giudizio tributario il giudice deve verificare in modo specifico il fatto storico del ritardo e non può escludere la sanzione sulla sola base dell'intervenuto pagamento, se resta controverso lo scarto temporale tra operazione e registrazione.
- Le pronunce della Corte di Giustizia in materia di IVA devono essere applicate nella lettura consolidata di legittimità, assicurando al contempo il rispetto del principio di proporzionalità nella commisurazione della sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25182/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25184/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2023 del 24/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →