Cassazione Civile, Ordinanza n. 03664/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per contributi previdenziali ritenuti dovuti alla cassa professionale in relazione all'attività di geometra svolta nel periodo 2008-2013. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione del professionista, ritenendo che la cassa non potesse, in virtù della propria autonomia regolamentare, ampliare i presupposti legali di iscrizione e che, nel caso concreto, l'interessato non avesse svolto una libera professione diversa dal lavoro subordinato prestato alle dipendenze di un istituto di credito, con conseguente irrilevanza dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul riordino degli enti previdenziali privatizzati e dell'art. 5 dello statuto, sostenendo che l'autonomia regolamentare le consentisse di prevedere l'obbligo di iscrizione anche per l'attività professionale svolta in modo saltuario; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla cassa e ha contestato che l'iscrizione all'AGO del geometra come dipendente potesse escludere l'iscrizione alla cassa, assumendo che tale circostanza non fosse ostativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ricordato l'orientamento secondo cui la cassa può legittimamente prevedere l'obbligo di iscrizione e contribuzione anche in presenza di attività professionale saltuaria o occasionale, senza che rilevi la produzione di reddito. Tuttavia, ha ritenuto decisivo che nel caso concreto la Corte di merito avesse accertato in fatto che il professionista, nel periodo considerato, non aveva svolto attività riconducibile alla libera professione di geometra diversa da quella espletata come lavoratore subordinato. I motivi di ricorso non censuravano in modo specifico tale accertamento di fatto secondo i limiti del ricorso per cassazione e, in particolare, non chiarivano se i pretesi atti professionali fossero stati compiuti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 ss.
richiamato per delimitare l'autonomia regolamentare della cassa privatizzata, che non può incidere sui presupposti normativi essenziali dell'iscrizione se non nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
L. n. 335/1995, art. 3, comma 12
richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 763
richiamato tra le disposizioni sulla disciplina previdenziale degli enti privatizzati.
L. n. 147/2013, art. 1, comma 488
richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente in tema di autonomia della cassa.
Statuto della Cassa, art. 5
"Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione"
la Corte lo interpreta nel senso che l'iscrizione presuppone comunque lo svolgimento della libera professione riconducibile all'attività del geometra, anche se in modo occasionale o saltuario, e non l'automatica iscrizione di ogni iscritto all'albo.
L. n. 773/1982, art. 22
richiamato nel secondo motivo per la disciplina dell'iscrizione e della contribuzione alla cassa dei geometri.
L. n. 773/1982, art. 10, ultimo comma
richiamato per evidenziare che la legge prevede una contribuzione minima per gli iscritti all'albo non iscritti alla cassa, distinguendo tale posizione dall'iscrizione obbligatoria alla cassa.
c.p.c., art. 360
richiamato per sottolineare che il ricorso per cassazione non aveva efficacemente censurato l'accertamento di fatto compiuto dalla corte di merito secondo lo schema del motivo a critica vincolata.
c.p.c., art. 360, comma 1, n. 5
richiamato per evidenziare che la doglianza non aveva contestato nei limiti consentiti il fatto decisivo accertato in appello.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati può legittimare l'introduzione di un obbligo contributivo minimo e l'estensione dell'obbligo di iscrizione anche a chi eserciti la professione in modo saltuario o occasionale, purché permanga il presupposto dello svolgimento della libera professione.
- L'iscrizione all'ordine o all'albo professionale non determina automaticamente l'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria: occorre pur sempre che sia svolta un'attività professionale riconducibile alla libera professione prevista dalla disciplina applicabile.
- La contestazione in sede di legittimità deve investire specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; non è sufficiente una deduzione generica o assertiva, specie quando si invochi il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Quando il giudice di merito accerta che nel periodo controverso il soggetto non ha svolto attività professionale autonoma, la mera qualità di iscritto all'albo o di lavoratore dipendente non basta, di per sé, a fondare l'obbligo contributivo alla cassa professionale, se la normativa richiede comunque l'esercizio della libera professione.
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