Cassazione Civile, Ordinanza n. 03665/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina dall'iscrizione d'ufficio di una società alla Cassa professionale dei geometri e dalla conseguente richiesta di contributi previdenziali. La società aveva agito per l'accertamento negativo del debito contributivo; la Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che le attività svolte non fossero riconducibili all'attività libero-professionale di geometra, neppure secondo l'interpretazione estensiva che include le attività con nesso funzionale rispetto alle competenze tecniche della professione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'attività professionale del geometra, l'inquadramento delle società di ingegneria e il regolamento di contribuzione della Cassa, sostenendo che le prestazioni svolte dalla società rientrassero nell'area professionale rilevante ai fini dell'obbligo contributivo. La Cassa ha però formulato un motivo ritenuto generico, perché in realtà diretto a contestare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte territoriale senza indicare un fatto storico decisivo omesso nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente richiamato il principio per cui, ai fini dell'iscrizione e contribuzione alla Cassa professionale, rilevano non solo le prestazioni tipiche riservate, ma anche le attività non tipiche che presentino un nesso con l'attività professionale e richiedano le stesse competenze tecniche del professionista. Sulla base dell'accertamento di merito, le attività concretamente svolte dalla società erano state qualificate come segreteria, call center, help desk, archiviazione, inventariazione, data entry, rilascio di copie di visure, aggiornamenti e planimetrie catastali, riproduzione di disegni e supporto alla elaborazione computerizzata di dati, senza redazione o valutazione tecnica: attività ritenute estranee alla professione di geometra. Il motivo di ricorso non ha scalfito tale accertamento in fatto e non ha indicato alcun omesso esame di fatto decisivo, sicché è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 R.D. n. 274/1929
Norma richiamata per delimitare l'attività professionale del geometra e il perimetro delle prestazioni rilevanti ai fini dell'iscrizione alla Cassa.
art. 90, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006
Richiamato per l'inquadramento della società come società di ingegneria ai fini della controversia sull'obbligo contributivo.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'obbligo contributivo presso la Cassa.
art. 2, comma 3, Regolamento di contribuzione della Cassa
Richiamato quale fonte regolamentare dell'obbligo di contribuzione in relazione alle attività svolte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che il motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, in sostanza mirava a contestare l'accertamento di fatto senza dedurre un fatto storico decisivo omesso nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione a una cassa professionale, non conta soltanto l'esercizio delle prestazioni tipiche riservate all'ordine, ma anche lo svolgimento di attività ulteriori che siano funzionalmente connesse alla professione e richiedano le medesime competenze tecnico-culturali che la qualificano.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che le attività concretamente svolte sono meramente esecutive, amministrative o di segreteria e non richiedono specifiche competenze professionali, tale accertamento non può essere efficacemente censurato in cassazione con una generica denuncia di violazione di legge.
- Il motivo di ricorso che, sotto l'etichetta della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione fattuale del giudice di merito senza indicare un fatto storico decisivo omesso è inammissibile.
- La nozione di attività professionale rilevante ai fini contributivi si fonda sul nesso tra il reddito prodotto e la base culturale e tecnica propria della professione; resta esclusa l'attività del tutto estranea a tale patrimonio professionale.
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