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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un lungo contenzioso di pubblico impiego concernente il trattamento economico di dipendenti universitari in servizio presso l'azienda ospedaliero-universitaria. Dopo precedenti giudicati amministrativi favorevoli sul diritto a percepire un'indennità perequativa idonea a garantire l'equiparazione al personale sanitario di livello superiore, l'Università aveva eseguito i giudicati fino al novembre 2006 e poi aveva applicato una diversa misura dell'indennità in base al CCNL 2005 e a un accordo successivo che ridefiniva inquadramento e indennità. I dipendenti avevano già promosso un primo giudizio civile, definito con sentenze passate in giudicato, per ottenere la medesima indennità nella misura precedente. Nel presente giudizio hanno avviato una nuova azione per sostenere che la domanda non fosse coperta dal precedente giudicato, perché fondata non solo sulle pronunce amministrative, ma anche sulla normativa contrattuale, sul principio di unicità del diritto oggettivo nazionale e sulla parità di trattamento. In cassazione hanno censurato la sentenza d'appello deducendo, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; dall'altro, violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione assente o contraddittoria, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la domanda preclusa da giudicato e invocando anche precedenti giurisprudenziali e un presunto overruling.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure perché ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalle controparti. Ha rilevato che nel fascicolo non risultava una procura speciale valida per il ricorso per cassazione: la procura richiamata era datata 1° ottobre 2019, dunque anteriore alla sentenza impugnata dell'8 aprile 2021, ed era riferita testualmente al giudizio dinanzi alla Corte d'appello e ai contenziosi connessi, non al giudizio di legittimità. Il semplice riferimento aggiunto a penna al ricorso per cassazione non è stato ritenuto idoneo a integrare il requisito della specialità richiesto dagli artt. 83 e 365 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l'avvocato che aveva proposto il ricorso al pagamento delle spese di cassazione in favore di ciascun controricorrente, ritenendo che, in difetto di effettivo conferimento del potere rappresentativo per il giudizio di legittimità, la responsabilità processuale per l'iniziativa restasse in capo al difensore.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    procura speciale prescritta a pena di inammissibilità

    per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale specificamente riferita al giudizio di legittimità.

  • art. 83 c.p.c.

    la rappresentanza tecnica in cassazione richiede un conferimento del mandato idoneo a legittimare il difensore a proporre l'impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    la procura speciale deve risultare agli atti secondo le forme richieste per il giudizio di cassazione.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    richiamato come vizio motivazionale dedotto nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la procura non è speciale e non risulta conferita specificamente per il giudizio di legittimità, essendo insufficiente un mandato riferito ad altro grado di giudizio, anche se accompagnato da un generico richiamo successivo alla sentenza impugnata.
  • La procura per cassazione deve essere successiva alla sentenza impugnata e contenere un chiaro riferimento alla proposizione del ricorso, così da rendere certa la volontà del cliente di instaurare quel preciso giudizio.
  • Se il difensore agisce in cassazione senza effettivo conferimento del mandato per quella fase, l'attività processuale resta imputata al difensore stesso e non produce effetti sulla parte rappresentata, con possibile condanna del difensore alle spese.
  • Le questioni di merito, anche se articolate con più motivi di ricorso, non possono essere esaminate quando difetti in via preliminare il potere rappresentativo del difensore per il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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