Cassazione Civile, Ordinanza n. 03655/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un aspirante docente aveva adito il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e di ottenere l'inserimento, con priorità, nelle graduatorie MAD della provincia di Messina e/o di un determinato istituto scolastico, nonché il successivo conferimento di incarichi di supplenza. Il Tribunale di Messina aveva declinato la competenza territoriale ritenendo applicabile l'art. 413, comma 5, c.p.c. e individuando come competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sulla base della sede dell'istituto scolastico indicato come sede prioritaria. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza sostenendo invece che, poiché nell'atto introduttivo non era stata indicata una priorità esclusiva ma una domanda concorrente di inserimento nelle graduatorie della provincia e dell'istituto, la competenza dovesse rimanere al Tribunale di Messina, giudice originariamente adito. La questione riguardava quindi il criterio di individuazione del foro competente nelle controversie volte alla costituzione di un rapporto di lavoro pubblico 'virtuale' tramite inserimento in graduatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Messina, ritenendo che la domanda giudiziale avesse chiesto in via concorrente l'inserimento sia nelle graduatorie della provincia di Messina sia in quelle dell'istituto scolastico indicato, senza attribuire rilievo decisivo a un'asserita priorità amministrativa non riprodotta nel ricorso. Applicando il criterio dell'art. 413, comma 5, c.p.c. e il principio di equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la Corte ha quindi individuato come competente il giudice originariamente adito. Il giudizio dovrà essere riassunto dinanzi al Tribunale di Messina nel termine indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro pubblico si determina in base al contenuto della domanda giudiziale; per le domande di costituzione del rapporto di lavoro 'virtuale' il criterio va applicato in modo simmetrico rispetto a quello previsto per il rapporto già instaurato.
Cass. 10/06/2020 n. 11023
La competenza anche per territorio ex art. 413 c.p.c. si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale.
Cass. 25/05/2015 n. 10697
Per l'individuazione del giudice territorialmente competente nelle domande volte alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico si applica il criterio dell'equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro reale e rapporto di lavoro virtuale.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico mediante inserimento in graduatoria, la competenza territoriale va individuata in base al contenuto concreto della domanda giudiziale, non a eventuali indicazioni amministrative pregresse non riproposte in giudizio.
- La domanda di inserimento in graduatoria per l'assunzione presso una struttura periferica è assimilata, ai fini della competenza, a una domanda relativa a un rapporto di lavoro già costituito, con applicazione in via simmetrica dei criteri dell'art. 413 c.p.c.
- Se la domanda processuale indica più sedi o graduatorie in modo concorrente ed equiparato, senza attribuire una priorità esclusiva a una sola sede, non è consentito fondare la competenza su una priorità non emergente dall'atto introduttivo.
Come è indicizzato
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