L.R. Molise 9/2005
Riordino del Servizio sanitario regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina il Servizio sanitario regionale molisano, istituendo l’ASREM come azienda sanitaria unica regionale, disciplinandone organi, atto aziendale, distretti e rapporti con Regione, Comuni e cittadini. Prevede regole per autorizzazioni, accreditamento e una fase transitoria di liquidazione delle precedenti aziende sanitarie, ormai conclusa.
Riordino del Servizio sanitario regionale del Molise
Riordino del Servizio sanitario regionale del Molise
La legge definisce l’assetto del Servizio sanitario regionale del Molise, individuando nell’A.S.Re.M. il soggetto unico di riferimento per l’erogazione delle prestazioni e attribuendo alla Regione funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e verifica. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio molisano e, per la parte transitoria, ha avuto rilievo soprattutto nella fase di passaggio dalle precedenti aziende sanitarie all’ASREM.
Finalità e ruolo della Regione
La Regione assicura il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza attraverso il Servizio sanitario regionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione regionale. L’obiettivo è favorire uno sviluppo organico dei servizi sul territorio, anche mediante un’organizzazione a rete.
La Regione:
- individua, tramite gli strumenti di programmazione, gli obiettivi del SSR;
- ripartisce le risorse;
- verifica il conseguimento degli obiettivi con criteri di controllo gestionale e finanziario;
- si avvale del sistema informativo regionale integrato;
- istituisce un elenco aggiornato annualmente dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale per gli incarichi di direzione generale.
Il Consiglio regionale adotta il Piano sanitario regionale entro 90 giorni dall’approvazione della legge; la Giunta regionale dà attuazione al Piano, approva gli atti di alta amministrazione dell’ASREM e approva l’atto aziendale e le sue modifiche, oltre alle articolazioni del bilancio aziendale secondo i criteri approvati dal Consiglio.
L’A.S.Re.M. e l’assetto territoriale
L’Azienda sanitaria regionale del Molise, con sede legale a Campobasso, coincide con l’intero territorio regionale ed è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Essa assicura i livelli di assistenza mediante:
- i propri servizi e presidi;
- i soggetti erogatori accreditati operanti in Molise, nei limiti dei contratti stipulati secondo la normativa statale.
L’ASREM cura la definizione e il perseguimento degli obiettivi di salute, la programmazione organizzativa e operativa, il coordinamento tra ospedale, distretti e prevenzione, la rilevazione e valutazione della domanda socio-sanitaria, la distribuzione e corretta utilizzazione delle risorse, l’integrazione con i servizi sociali, i rapporti con la Conferenza dei Sindaci e la negoziazione con le organizzazioni sindacali.
L’Azienda è articolata in distretti che comprendono stabilimenti e presidi ospedalieri a gestione diretta. I distretti operano sulle attività territoriali e costituiscono il livello di integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali. Il direttore del distretto è nominato dal Direttore generale e può essere scelto tra dirigenti aziendali con specifica esperienza territoriale oppure tra medici convenzionati con almeno dieci anni di anzianità, con congelamento del corrispondente posto di organico.
Il presidio ospedaliero ha autonomia gestionale e garantisce prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali secondo la programmazione regionale.
Organi di governo e contabilità
Gli organi dell’ASREM sono il Direttore generale e il Collegio sindacale. Il Direttore generale è nominato dall’elenco regionale, rappresenta legalmente l’Azienda ed è responsabile della programmazione e della gestione complessiva; è assistito dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario.
Partecipano al governo aziendale, con funzioni consultive e propositive:
- il Collegio di direzione aziendale;
- i direttori dei dipartimenti funzionali;
- il Collegio dei direttori di zona, ove richiamato dal testo consolidato originario.
La disciplina contabile attribuisce al Direttore generale il potere di adottare i provvedimenti necessari per adeguare il sistema di contabilità e superare le contabilità zonali; tutte le obbligazioni delle disciolte zone sono assunte dall’ASREM.
Atto aziendale, dipartimenti e organizzazione interna
L’ASREM disciplina organizzazione e funzionamento tramite atto aziendale di diritto privato. Il Direttore generale elabora la proposta entro 90 giorni sulla base degli indirizzi e criteri della Giunta regionale e nel rispetto dei principi e obiettivi fissati dal Consiglio regionale; l’atto è approvato dalla Giunta.
L’atto aziendale deve disciplinare:
- l’assetto organizzativo per assicurare l’esercizio unitario di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- il raccordo con i soggetti pubblici e privati erogatori;
- le funzioni accentrate e quelle decentrate;
- l’organizzazione delle funzioni amministrative anche su base territoriale;
- le strutture operative con autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica.
La Giunta, nel fissare i principi direttivi, deve prevedere anche:
- l’esercizio delle funzioni di programmazione e controllo;
- la costituzione dei dipartimenti;
- la gestione accentrata delle attività amministrative, compresi gli acquisti;
- una contabilità generale unica;
- una contabilità analitica per distretti e presidi ospedalieri;
- l’organizzazione dei presidi ospedalieri;
- eventuali requisiti ulteriori per i direttori di distretto;
- il compenso dei vertici aziendali;
- le ulteriori misure organizzative, di coordinamento, controllo e finanziarie;
- il coordinamento delle attività dei servizi territoriali e ospedalieri delle precedenti zone con l’ASREM.
L’organizzazione e l’articolazione dipartimentale sono contenute nell’atto aziendale sulla base del Piano sanitario regionale.
Partecipazione, programmazione e rapporti con gli enti locali
È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, composta da rappresentanti degli enti locali, delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, del Tribunale dei diritti del malato e di tre rappresentanti delle formazioni sociali private senza scopo di lucro impegnate nel settore socio-sanitario.
La Conferenza:
- è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- elegge il proprio presidente;
- opera secondo un regolamento regionale da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- esprime pareri sul progetto di Piano sanitario regionale, su proposte di legge e schemi regolamentari in materia sanitaria, sugli atti di integrazione socio-sanitaria e sugli accordi con l’Università.
La Conferenza dei Sindaci svolge compiti consultivi nell’integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali e promuove tale integrazione; esprime inoltre pareri sul programma delle attività distrettuali.
La Regione promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del volontariato e delle associazioni di tutela dei diritti; l’ASREM deve favorirne la presenza presso la struttura centrale.
È inoltre prevista una Conferenza dei servizi sanitari, convocata almeno una volta l’anno dal Direttore generale, in seduta pubblica, per presentare la programmazione dell’attività sanitaria aziendale; vi partecipano di diritto i componenti della Conferenza permanente e gli organismi di partecipazione dei cittadini.
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale
Per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, la Giunta regionale deve stabilire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- i requisiti minimi per l’esercizio;
- le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
Per l’accreditamento istituzionale, la Giunta regionale deve stabilire, sempre entro 90 giorni:
- i criteri per calcolare il fabbisogno di attività accreditabili;
- i requisiti ulteriori per l’accreditamento di strutture pubbliche e private;
- le procedure per il rilascio dell’accreditamento.
Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è poi definito periodicamente dalla Giunta in base alla pianificazione sanitaria, per specifici settori e ambiti territoriali.
Regime transitorio e subentro dell’ASREM
Le norme transitorie disciplinano il passaggio dalle precedenti aziende sanitarie all’ASREM. La costituzione dell’ASREM doveva essere disposta dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; gli organi delle precedenti aziende decadono con l’entrata in funzione dell’ASREM.
Le aziende sanitarie pregresse sono poste in liquidazione alla data di entrata in funzione dell’ASREM. Contestualmente alla nomina del Direttore generale dell’ASREM, la Giunta nomina i commissari liquidatori, con incarico di 12 mesi, prorogabile al massimo di ulteriori 12 mesi; decorso tale termine, l’eventuale residua gestione liquidatoria è assunta dalla Regione.
L’ASREM subentra nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere dalla data di costituzione, ma non risponde dei rapporti derivanti dalle gestioni delle precedenti aziende. Crediti e debiti delle aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria.
I commissari liquidatori curano il trasferimento dei beni mobili e immobili, dei rapporti di lavoro e contrattuali e gestiscono i crediti e debiti maturati fino al trasferimento della gestione.
Rapporti con l’Università e assetti speciali
La Giunta regionale, di concerto con l’ASREM, promuove l’avvio delle attività connesse alla futura Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università del Molise, valorizzando le competenze pubbliche presenti nel territorio nel rispetto della disciplina statale sulle aziende ospedaliero-universitarie.
Inoltre, la Giunta può, d’intesa con l’Università del Molise e sentita la Commissione consiliare competente:
- costituire un’Azienda ospedaliero-universitaria;
- promuovere dipartimenti misti tra ASREM, Università del Molise, Centro Università “Sacro Cuore” e IRCCS presenti nella Regione;
- promuovere forme di coinvolgimento della realtà scientifica e professionale molisana;
- istituire una fondazione che coinvolga, se possibile, Università del Molise, Centro Università “Sacro Cuore” e gli IRCCS del territorio.
Disposizioni finali
La legge prevede l’abrogazione delle norme incompatibili con il nuovo assetto del servizio sanitario regionale. La disciplina è stata successivamente modificata in più punti, ma il testo consolidato resta riferito all’organizzazione sanitaria del Molise nel quadro delineato dalla legge.
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