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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4932/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna (reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis C.d.S., con tasso alcolemico 1,64 g/l) sostenendo: 1) carenza di motivazione e travisamento della prova in relazione all'omesso avviso, prima dell'accertamento etilometrico, della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), deducendo la falsità della firma sul verbale tramite perizia grafologica e la decisione del Giudice di Pace sull'opposizione alla revoca della sospensione amministrativa della patente; 2) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato, in quanto, dopo l'ultimo atto interruttivo (decreto di citazione a giudizio 24/09/2018), la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe avvenuta oltre i termini (9/01/2023), quindi oltre quattro anni, anche computando la sospensione per COVID di 64 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo della prescrizione, ha ritenuto il motivo infondato perché devono essere computati sia i 64 giorni di sospensione per emergenza COVID sia la sospensione di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159, comma 2, c.p. (legge 103/2017) dopo la sentenza di primo grado; quindi il reato non era prescritto al momento della pronuncia impugnata. Sul profilo dell'omesso avviso, la Corte ha confermato che l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. non richiede forma scritta e può essere dato oralmente e provato tramite la testimonianza dell'agente; la Corte ha ritenuto credibile la deposizione dell'operante (Torre) e non viziata la motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata in dispositivo (importo nel testo fornito: "euro tremi", interpretato come euro 3.000).

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell'alcoltest non richiede forma scritta: può essere dato oralmente e provato mediante la testimonianza dell'agente operante.
  • La mancata o contestata firma sul verbale contenente l'avviso non rende automaticamente inutilizzabile l'accertamento etilometrico: se l'avviso è provato oralmente, il risultato dell'accertamento resta utilizzabile.
  • In sede di legittimità la verifica riguarda la razionalità e la congruità della motivazione dei giudici di merito e l'attendibilità delle valutazioni di fatto (es. credibilità dell'operante): questi apprezzamenti sono insindacabili salvo manifesta illogicità.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno computate le sospensioni previste per lo stato di emergenza COVID e le sospensioni successive alla sentenza di primo grado introdotte dalla legge 103/2017 (art. 159 c.2); occorre quindi valutare attentamente tutti i periodi di sospensione/interruzione.
  • Un ricorso che ripropone in Cassazione i medesimi rilievi già esaminati e motivatamente respinti in sede di merito, senza nuovi elementi di fatto o di diritto, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
  • Per impugnare con efficacia la utilizzabilità di accertamenti come l'etilometro è necessario produrre elementi concreti e nuovi che mettano in discussione la credibilità dell'operante o l'effettiva carenza di avviso, non limitandosi al disconoscimento formale di firme sui documenti.

Testo integrale

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