Cassazione Penale, Sentenza n. 4932/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna (reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis C.d.S., con tasso alcolemico 1,64 g/l) sostenendo: 1) carenza di motivazione e travisamento della prova in relazione all'omesso avviso, prima dell'accertamento etilometrico, della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), deducendo la falsità della firma sul verbale tramite perizia grafologica e la decisione del Giudice di Pace sull'opposizione alla revoca della sospensione amministrativa della patente; 2) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato, in quanto, dopo l'ultimo atto interruttivo (decreto di citazione a giudizio 24/09/2018), la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe avvenuta oltre i termini (9/01/2023), quindi oltre quattro anni, anche computando la sospensione per COVID di 64 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo della prescrizione, ha ritenuto il motivo infondato perché devono essere computati sia i 64 giorni di sospensione per emergenza COVID sia la sospensione di un anno e sei mesi prevista dall'art. 159, comma 2, c.p. (legge 103/2017) dopo la sentenza di primo grado; quindi il reato non era prescritto al momento della pronuncia impugnata. Sul profilo dell'omesso avviso, la Corte ha confermato che l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. non richiede forma scritta e può essere dato oralmente e provato tramite la testimonianza dell'agente; la Corte ha ritenuto credibile la deposizione dell'operante (Torre) e non viziata la motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata in dispositivo (importo nel testo fornito: "euro tremi", interpretato come euro 3.000).
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186 co.2 lett. c) e co.2-bis
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; qui applicata per un tasso alcolemico accertato pari a 1,64 g/l e con l'aggravante di aver provocato un incidente.
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, art. 114
L'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore può essere dato anche oralmente; la forma scritta non è obbligatoria, la forma incide solo sulla prova (documentale se scritta, testimoniale se orale).
Codice di Procedura Penale, art. 354
Richiamato per spiegare che la mancata verbalizzazione non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità dell'accertamento quando l'avviso sia stato dato oralmente e provato testimonialmente.
Codice Penale, art. 159 comma 2 (nella versione introdotta dalla L. 103/2017)
Prevede periodi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; tale sospensione (anche di 1 anno e 6 mesi) va computata ai fini del termine di prescrizione, incidendo sul calcolo della estinzione del reato.
D.Lgs. 271/1989, art. 114 (disposizione attuativa richiamata)
Ribadisce che l'avvertimento relativo all'assistenza del difensore può essere senza formalità scritta; la prova può essere resa dalla deposizione dell'operante.
Massime di principio
- L'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima dell'alcoltest non richiede forma scritta: può essere dato oralmente e provato mediante la testimonianza dell'agente operante.
- La mancata o contestata firma sul verbale contenente l'avviso non rende automaticamente inutilizzabile l'accertamento etilometrico: se l'avviso è provato oralmente, il risultato dell'accertamento resta utilizzabile.
- In sede di legittimità la verifica riguarda la razionalità e la congruità della motivazione dei giudici di merito e l'attendibilità delle valutazioni di fatto (es. credibilità dell'operante): questi apprezzamenti sono insindacabili salvo manifesta illogicità.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computate le sospensioni previste per lo stato di emergenza COVID e le sospensioni successive alla sentenza di primo grado introdotte dalla legge 103/2017 (art. 159 c.2); occorre quindi valutare attentamente tutti i periodi di sospensione/interruzione.
- Un ricorso che ripropone in Cassazione i medesimi rilievi già esaminati e motivatamente respinti in sede di merito, senza nuovi elementi di fatto o di diritto, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
- Per impugnare con efficacia la utilizzabilità di accertamenti come l'etilometro è necessario produrre elementi concreti e nuovi che mettano in discussione la credibilità dell'operante o l'effettiva carenza di avviso, non limitandosi al disconoscimento formale di firme sui documenti.
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