Cassazione Civile, Ordinanza n. 06998/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico regionale, inquadrato come operaio specializzato e addetto a mansioni forestali/custodia, aveva agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario per un determinato periodo, sulla base di un ordine di servizio che prevedeva turni giornalieri di otto ore, di cui una parte qualificata come straordinario. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. L’ente datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 40 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3, comma 83, l. 244/2007 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che, trattandosi di pubblica amministrazione, il compenso per straordinario sarebbe stato dovuto solo in presenza di preventiva autorizzazione formale e di sistemi automatici di rilevazione delle presenze, nella specie mancanti; ha inoltre richiamato una nota interna con cui l’ente avrebbe comunicato l’impossibilità di remunerare lo straordinario. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile la censura perché l’ente ricorrente non aveva correttamente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già qualificato il rapporto come pubblico impiego contrattualizzato e aveva fondato il diritto del dipendente sull’art. 2126 c.c.; ha inoltre giudicato inammissibile il profilo relativo alla pretesa revoca implicita dell’autorizzazione, perché non trattato nella decisione impugnata né specificamente devoluto. Nel merito, la Corte ha respinto la tesi secondo cui il compenso per straordinario sarebbe escluso per difetto di autorizzazione formale o per assenza di sistemi automatici di rilevazione, affermando invece che nel pubblico impiego contrattualizzato il pagamento spetta quando la prestazione sia stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla, anche se l’autorizzazione sia non formale o illegittima e a prescindere dai vincoli di spesa, i quali possono semmai rilevare sul piano della responsabilità dei funzionari verso la P.A. Ha altresì rilevato che, nella specie, la Corte territoriale aveva accertato l’esistenza di un ordine di servizio del Direttore generale che prevedeva turni di otto ore, di cui 1,5 ore di straordinario, e che non erano stati installati i sistemi di rilevazione automatica delle presenze; pertanto, il divieto dell’art. 3, comma 83, l. 244/2007 non era ostativo al pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità del regime del pubblico impiego contrattualizzato; la Corte lo considera nel quadro del rapporto pubblico privatizzato, ma afferma che ciò non esclude il diritto al compenso ove vi sia consenso datoriale e prestazione resa in coerenza con la volontà del datore.
richiamato come norma del sistema del pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non ne fa fondamento ostativo al pagamento dello straordinario quando ricorrano consenso e prestazione effettiva.
art. 3, comma 83, legge n. 244/2007
"Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze"
la Corte afferma che il divieto non preclude il pagamento dello straordinario al dipendente contrattualizzato quando i sistemi non siano stati installati; in tal caso la norma non è applicabile in senso ostativo alla pretesa retributiva.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente in chiave di legalità e buon andamento; la Corte osserva che i vincoli di spesa e le irregolarità autorizzative incidono eventualmente sulla responsabilità interna dei funzionari, non sul diritto del lavoratore al compenso per la prestazione resa con consenso datoriale.
è il fondamento della tutela retributiva valorizzato dalla Corte: la prestazione lavorativa eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro deve essere remunerata, anche se la richiesta o l’autorizzazione siano invalide o irregolari.
la Corte lo interpreta nel senso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sussiste quando la prestazione sia autorizzata o comunque resa con il consenso datoriale, e si coordina con l’art. 2126 c.c.
art. 36 Cost.
richiamato per affermare la prevalenza dell’esigenza di corrispondere al dipendente la retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa effettivamente resa.
art. 35 Cost.
richiamato in connessione alla tutela del lavoro e alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal dipendente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario sussiste quando la prestazione sia stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o del soggetto preposto a conformarla, e comunque non insciente o prohibente domino; in tale ipotesi, la retribuzione è dovuta anche se la richiesta o l’autorizzazione siano irregolari o non conformi alle regole interne.
- L’autorizzazione allo straordinario è elemento costitutivo della pretesa del lavoratore, ma può essere desunta anche implicitamente dal comportamento datoriale e dall’ordine di servizio o assetto organizzativo che abbia imposto o consentito la prestazione oltre l’orario.
- Le violazioni delle regole sul contenimento della spesa pubblica o sulle modalità formali di autorizzazione non eliminano il diritto del lavoratore al compenso per l’attività effettivamente svolta; tali violazioni possono semmai dar luogo a responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione.
- L’assenza di sistemi automatici di rilevazione delle presenze non può essere invocata per negare il pagamento dello straordinario quando la prestazione oltre l’orario sia stata comunque autorizzata o consentita e sia stato accertato che i sistemi non erano stati installati nel periodo considerato.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca questioni nuove non trattate dal giudice di merito.
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