Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito contro varie amministrazioni regionali siciliane chiedendo la conversione dei numerosi contratti a tempo determinato intercorsi dal 1989 al 2014 e, in subordine o comunque, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei rapporti. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello delle amministrazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 12 disp. prel., sostenendo che la decadenza non fosse applicabile perché la sua domanda non riguardava la nullità del singolo termine, ma il superamento del limite complessivo di 36 mesi e l'abusiva reiterazione dei contratti, azione soggetta solo alla prescrizione ordinaria; ha anche sostenuto che il richiamo contenuto nell'art. 32, nel testo ratione temporis, non comprendesse espressamente l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese come eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine di decadenza previsto dall'art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche all'azione diretta a far valere l'abusiva reiterazione di contratti a termine oltre il limite di 36 mesi, dovendo decorrere dall'ultimo contratto stipulato tra le parti; la Corte d'appello aveva sì richiamato in modo non perfettamente corretto la decorrenza della decadenza da ciascun contratto, ma aveva anche accertato in fatto, con statuizione non specificamente censurata, che la decadenza era comunque maturata rispetto all'ultimo contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre attestato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma 3, lett. d; comma 4, lett. a e b
Il termine di decadenza ivi previsto, nel testo antecedente alle modifiche della l. n. 92/2012, si applica non solo all'impugnazione della nullità del termine apposto al singolo contratto, ma anche alle azioni che contestano l'abusiva reiterazione di contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi; decorre dall'ultimo contratto, e la ratio è garantire certezza e stabilizzazione dei rapporti.
È richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ricava una violazione autonoma, ritenendo infondato il motivo principale.
art. 12 disp. prel.
È invocato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione restrittiva della decadenza; la Corte lo ritiene non idoneo a smentire l'estensione della decadenza alla fattispecie in esame.
La Corte precisa che la motivazione della sentenza impugnata, pur da correggere e integrare, era conforme a diritto nel dispositivo, sicché la motivazione può essere rivista ai sensi di tale norma.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
È la norma sostanziale richiamata dalla ricorrente per fondare la domanda sull'abusiva protrazione oltre i 36 mesi; la Corte afferma che, pur non essendo espressamente menzionata dall'art. 32, resta soggetta al medesimo regime decadenziale.
artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001
Il richiamo operato dall'art. 32 riguarda l'oggetto dell'impugnazione (termine apposto al contratto e sue proroghe), non una limitazione del vizio denunciabile; dunque la decadenza opera anche per violazioni ulteriori, come quelle dell'art. 5.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, come riformulato dal d.l. n. 34/2014 conv. in l. n. 78/2014
È richiamato come conferma sistematica dell'unitarietà del limite massimo di 36 mesi, comprensivo di proroghe, e della coerenza dell'estensione della decadenza alle ipotesi di superamento del limite tramite successivi contratti.
art. 32, comma 4, lett. a, l. n. 183/2010
La Corte afferma che la decadenza decorre dall'ultimo contratto concluso tra le parti quando si contesta l'abusiva reiterazione di contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto per l'impugnazione del contratto a termine si applica anche quando il lavoratore non contesti un singolo termine nullo, ma l'abusiva reiterazione di più contratti a termine che abbia determinato il superamento del limite complessivo di durata.
- Quando la contestazione riguarda una sequenza di contratti a termine, la decadenza decorre dall'ultimo contratto stipulato tra le parti, perché la serie precedente rileva come dato fattuale che integra l'abuso solo in ragione dell'impugnazione dell'ultimo rapporto.
- Il richiamo normativo agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, contenuto nell'art. 32 l. n. 183/2010, individua l'oggetto dell'azione impugnatoria e non esclude l'applicazione della decadenza alle violazioni sostanziali previste da altre disposizioni del medesimo decreto.
- In tema di contratti a termine, la ratio della decadenza è assicurare certezza e stabilizzazione dei rapporti giuridici; perciò non è consentita un'interpretazione che escluda dal suo ambito fattispecie sostanzialmente equivalenti di superamento del limite legale di durata.
- Ai fini del risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, il numero dei contratti rileva prevalentemente per la liquidazione del pregiudizio, mentre il diritto è unitario e il termine di prescrizione decorre dall'ultimo contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20998/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21010/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21015/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21022/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21029/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →