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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32467/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società italiana aveva distribuito nel 2011 dividendi alla propria socia danese, appartenente a un gruppo multinazionale, ritenendo applicabile l'esenzione o comunque la ritenuta agevolata prevista dalla Convenzione Italia-Danimarca, in ragione della partecipazione qualificata detenuta dalla società danese per oltre dodici mesi. L'Amministrazione finanziaria contestava invece l'omessa applicazione della ritenuta ordinaria, assumendo che la società danese fosse un mero schermo interposto e che il vero beneficiario effettivo dei dividendi fosse la capogruppo statunitense, con abuso del cd. treaty shopping. La CTR aveva riconosciuto la natura elusiva della struttura, negato alla società danese la qualità di beneficiaria effettiva e applicato la Convenzione Italia-USA, qualificando però la ritenuta del 5% come d'imposta. In cassazione la società ricorrente denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Danimarca, sostenendo che la controllante danese fosse beneficiaria effettiva dei dividendi secondo il Commentario OCSE e che la mera controllante estera a monte non escludesse tale qualità; 2) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per omesso adeguato apprezzamento della certificazione fiscale danese, che attestava la residenza e soggettività passiva della società danese.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito aveva correttamente applicato l'orientamento interno ed eurounitario sull'abuso del diritto in materia di dividendi madre-figlia, valorizzando i tre test del beneficiario effettivo: assenza di effettiva attività economica della società interposta, mancanza di disponibilità materiale e giuridica dei dividendi e finalità meramente artificiosa della struttura. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la certificazione fiscale danese attestava solo la residenza e la soggettività passiva in Danimarca, ma non era idonea a provare lo status di beneficiaria effettiva secondo criteri sostanziali. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 10 Convenzione Italia-Danimarca del 5 maggio 1999

    paragrafi 1 e 2, lett. a) e b)

    La Corte ne riconosce la rilevanza solo in astratto, ma afferma che la sua applicazione presuppone che il percettore sia effettivo beneficiario dei dividendi; in presenza di struttura artificiosa e interposizione, non consente di ottenere il regime di favore.

  • art. 27-bis, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    testo ratione temporis anteriore alle modifiche del 2016

    La norma sulle esenzioni della direttiva madre-figlia richiede che il soggetto che invoca il beneficio dimostri di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di ottenere il vantaggio fiscale; la mancanza di beneficiario effettivo è indice di pratica elusiva.

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato come attuale clausola generale nazionale in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, rilevante per il disconoscimento dei benefici fiscali indebiti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte esclude sia l'errore di diritto sia il vizio motivazionale dedotto.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sull'apprezzamento della prova documentale è respinta perché il documento prodotto era irrilevante ai fini dello status di beneficiaria effettiva.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito esistente e coerente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di dividendi transfrontalieri, il beneficio convenzionale o unionale non spetta quando la società percettrice sia solo una costruzione di puro artificio, priva di effettiva attività economica e di autonomia decisionale nella disponibilità dei proventi.
  • La verifica del 'beneficiario effettivo' non può arrestarsi ai dati formali di residenza fiscale o di soggettività passiva nello Stato estero, ma richiede un accertamento sostanziale sulla disponibilità dei dividendi e sulla funzione economica dell'interposizione societaria.
  • L'abuso del regime di favore può essere desunto da un complesso di indici sintomatici, quali assenza di attività operativa, cash pooling nella disponibilità della capogruppo, direzione effettiva accentrata altrove e mancanza di un valido business purpose della struttura interposta.
  • Quando il giudice di merito ricostruisce in fatto l'esistenza di una struttura artificiosa e l'assenza di beneficiario effettivo attraverso apprezzamenti logicamente motivati, tale valutazione non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • La certificazione fiscale estera che attesta la residenza e la tassabilità locale del soggetto percettore non prova, da sola, la sua qualità di beneficiario effettivo ai fini dell'applicazione del regime convenzionale favorevole.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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