Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione su un’istanza di rimborso di Irpef, Ilor e Iva versate per gli anni 1990-1992, proposta ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Il contribuente aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al rimborso, ritenendo la domanda tempestiva e fondata, sebbene senza rivalutazione monetaria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del DPCM 15 gennaio 1991. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente riconosciuto il rimborso nonostante il contribuente, per sua stessa ammissione, non fosse residente in uno dei Comuni compresi nell’elenco dei territori danneggiati dal sisma del 1990 e quindi non rientrasse tra i soggetti beneficiari della disciplina agevolativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che il diritto al rimborso previsto dalla normativa speciale spetta solo ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e individuati nell’elenco dei Comuni danneggiati; poiché il contribuente risultava residente, prima del 13 dicembre 1990, in un Comune non ricompreso in tale elenco, mancava uno dei presupposti per l’agevolazione. La Corte ha inoltre precisato che la questione della residenza fuori dal "cratere" poteva essere esaminata anche se non sollevata nei precedenti gradi, perché nel giudizio sul silenzio-rifiuto in materia di rimborso il contribuente deve provare l’insussistenza delle cause ostative e l’Amministrazione può difendersi a tutto campo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente; quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma base dell’agevolazione/rimborso invocata dal contribuente; opera solo in presenza dei presupposti soggettivi e territoriali richiesti dalla disciplina speciale.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e condiziona il diritto al rimborso all’appartenenza ai territori danneggiati e alla presentazione dell’istanza nei termini.
art. 3 ordinanza Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990
Serve a individuare i Comuni interessati dalle provvidenze connesse al sisma del 1990, limitando l’ambito soggettivo/territoriale dell’agevolazione.
DPCM 15 gennaio 1991
Ha approvato l’elenco dei Comuni della Sicilia colpiti dal sisma e rilevanti per l’accesso ai benefici fiscali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge comprende sia l’erronea ricognizione della norma astratta sia la sussunzione della fattispecie concreta in una norma non pertinente.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La preclusione alle eccezioni nuove nel processo tributario non impedisce di eccepire in appello le carenze originarie dell’istanza di rimborso, perché attengono al thema decidendum.
art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla disciplina del termine per l’istanza di rimborso, calcolato dalla data indicata dalla normativa speciale.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi a oggetto il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, il contribuente deve provare tutti i presupposti sostanziali del diritto al rimborso, compresa l’insussistenza di cause ostative previste dalla legge.
- L’Amministrazione finanziaria, in tali giudizi, può difendersi senza essere vincolata alla sola motivazione del diniego implicito e può far valere in appello le carenze originarie dell’istanza, se relative al thema decidendum.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ricorre sia quando il giudice di merito interpreta erroneamente la norma applicabile, sia quando sussume la fattispecie concreta in una disciplina che non la contempla.
- Le agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi sono di stretta interpretazione e spettano solo ai soggetti e ai territori espressamente individuati dalla normativa speciale.
- Quando manca uno dei presupposti soggettivi o territoriali richiesti per il beneficio, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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