Cassazione Civile, Ordinanza n. 25564/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Un ingegnere aveva chiesto al Comune un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività di progettazione di un Piano di Insediamenti Produttivi. Il Tribunale di Palmi aveva respinto la domanda, inizialmente accogliendo l'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 16 depositata il 7 gennaio 2025, aveva respinto la domanda nel merito pur ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione. Aveva rilevato che non risultavano né un contratto scritto con il Comune né un impegno di spesa e che il professionista disponeva dell'azione diretta contro i funzionari che gli avevano conferito l'incarico in violazione dell'art. 191 TUEL, con conseguente esclusione della sussidiarietà dell'azione di arricchimento. Aveva inoltre considerato che le delibere comunali, conosciute dal professionista, subordinavano il compenso al finanziamento delle opere: il professionista aveva quindi accettato il rischio di non essere pagato e il Comune aveva manifestato di non voler conseguire l'utilità della prestazione senza il finanziamento. Con un unico motivo, il professionista ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2041 c.c., sostenendo che, essendo progetto e compenso condizionati al finanziamento, non fosse esigibile un impegno di spesa; che il Comune aveva ammesso di avere chiesto il finanziamento senza ottenerlo; e che l'ente aveva comunque ricavato utilità dall'uso del progetto per la richiesta di finanziamento, mentre il professionista aveva sostenuto anche spese non rimborsate. Nella richiesta di decisione e nella memoria ha richiamato precedenti di legittimità sull'utilità concretamente conseguita dall'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure non si confrontavano con le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza d'appello: assenza di contratto scritto e di impegno di spesa, esperibilità dell'azione contro i funzionari ai sensi dell'art. 191, quarto comma, TUEL e conseguente difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.; inoltre, accettazione consapevole del rischio di mancato compenso e volontà del Comune di non conseguire l'utilità senza finanziamento, sicché l'indennizzo avrebbe imposto all'ente un arricchimento non voluto. Le deduzioni sull'utilità derivante dall'impiego del progetto e i precedenti invocati non superavano tali ragioni e riguardavano fattispecie nelle quali era controversa l'utilità effettivamente ricavata dall'ente. Il Comune, non costituito, non è stato ammesso alla rifusione delle spese né alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c.; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte, infatti, ha escluso il diritto all'indennizzo sottolineando la mancanza di impegno di spesa e di contratto scritto, donde la sussistenza, in favore del professionista, dell'azione diretta contro i funzionari dai quali aveva ricevuto incarico, ai sensi dell'art. 191, quarto comma, del TUEL, e l'esclusione del requisito previsto dall'art. 2042 cod. civ.
La pronuncia conferma, nel caso concreto, che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non è riconoscibile quando difetta il requisito di sussidiarietà, in particolare se il professionista dispone dell'azione diretta prevista dall'art. 191, quarto comma, TUEL contro i funzionari che gli hanno conferito l'incarico senza regolare impegno di spesa.
La Corte, infatti, ha escluso il diritto all'indennizzo sottolineando la mancanza di impegno di spesa e di contratto scritto, donde la sussistenza, in favore del professionista, dell'azione diretta contro i funzionari dai quali aveva ricevuto incarico, ai sensi dell'art. 191, quarto comma, del TUEL, e l'esclusione del requisito previsto dall'art. 2042 cod. civ.
L'azione di arricchimento è esclusa quando, in relazione alla prestazione resa, il professionista ha un'altra azione esperibile, quale quella contro i funzionari prevista dall'art. 191, quarto comma, TUEL.
art. 191, quarto comma, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
La Corte, infatti, ha escluso il diritto all'indennizzo sottolineando la mancanza di impegno di spesa e di contratto scritto, donde la sussistenza, in favore del professionista, dell'azione diretta contro i funzionari dai quali aveva ricevuto incarico, ai sensi dell'art. 191, quarto comma, del TUEL, e l'esclusione del requisito previsto dall'art. 2042 cod. civ.
In mancanza di impegno di spesa e di contratto scritto con l'ente, il professionista incaricato può agire direttamente contro i funzionari che gli hanno conferito l'incarico; la disponibilità di tale azione esclude la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c.
Il mezzo è inammissibile, soffermandosi su temi che non hanno nulla a che vedere con la ratio decidendi della sentenza.
La doglianza fondata sull'art. 115 c.p.c. è inammissibile quando affronta questioni estranee alla ratio decidendi e non censura le ragioni autonome che sorreggono la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il mezzo è inammissibile, soffermandosi su temi che non hanno nulla a che vedere con la ratio decidendi della sentenza.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non supera il vaglio di ammissibilità se non si confronta con le ragioni effettivamente poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il 26 novembre 2025 il Consigliere Delegato ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'artt. 380-bis del cod. proc. civ., a fronte della quale il ricorrente ha depositato richiesta di decisione.
La norma è richiamata per descrivere la procedura di definizione del giudizio seguita prima della trattazione in adunanza camerale; la decisione non formula un principio interpretativo specifico.
Va invece irrogata a carico del ricorrente la sanzione del pagamento della somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, secondo quanto disposto dall'art. 96, quarto comma, dello stesso codice.
La Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., ponendo a carico del ricorrente euro 2.500 da versare alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
In conseguenza della declaratoria d'inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è esperibile quando il prestatore dispone di un'altra azione per ottenere tutela, compresa l'azione diretta contro i funzionari prevista dall'art. 191, quarto comma, TUEL per l'incarico conferito senza regolare impegno di spesa.
- Il ricorso per cassazione deve censurare in modo specifico tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione impugnata; le doglianze che trattano questioni estranee alla ratio decidendi sono inammissibili.
- Quando le delibere dell'ente subordinano il compenso al conseguimento di un finanziamento e il professionista ne è consapevole, la decisione di merito può ravvisare l'accettazione del rischio di mancata remunerazione e la volontà dell'ente di non conseguire l'utilità della prestazione in assenza del finanziamento; l'indennizzo non può essere impiegato per imporre all'ente un arricchimento non voluto.
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