Cassazione Civile, Ordinanza n. 11442/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della l. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta nel 1983 a carico del de cuius. La Corte d’appello aveva riconosciuto un indennizzo all’istante sia iure successionis per il periodo fino alla morte del fallito, sia iure proprio per il periodo successivo al decesso, assumendo che la procedura fallimentare proseguisse nei confronti degli eredi ex art. 12 l. fall. e applicando i medesimi parametri di liquidazione. Aveva inoltre negato il danno patrimoniale perché non direttamente conseguenza del ritardo, ma di asserite condotte omissive/illegittime degli organi fallimentari, e aveva ritenuto non adeguatamente provato il relativo importo. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha contestato la legittimazione dell’erede a ottenere l’indennizzo in proprio, sostenendo che non fosse parte sostanziale della procedura e che la Corte territoriale avesse omesso di verificare una concreta partecipazione alla procedura (istanze, richieste, ricezione di atti). Il ricorrente principale ha invece censurato la decisione sul rigetto del danno patrimoniale, sulla quantificazione dell’indennizzo non patrimoniale, sul calcolo della durata irragionevole e sulla mancata liquidazione della rivalutazione monetaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero nei limiti indicati: ha ritenuto fondata la censura contro il riconoscimento automatico, in favore dell’erede, dell’indennizzo iure proprio per il periodo successivo alla morte del fallito, affermando che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se l’erede avesse concretamente partecipato alla procedura o comunque dimostrato un interesse giuridicamente rilevante alla sua definizione in tempi ragionevoli. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo incidentale. Conseguentemente, i motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti, perché dipendenti dall’esito della verifica sulla legittimazione dell’erede a ottenere un indennizzo in proprio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5 ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base dell’opposizione al decreto monitorio sull’equa riparazione
art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
norma sull’equa riparazione per irragionevole durata del processo, richiamata anche per la legittimazione e il danno patrimoniale
art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
termine di durata non eccedente da detrarre nel calcolo dell’indennizzo per le procedure concorsuali
invocato dal Ministero per contestare la qualità di parte dell’erede nella procedura
art. 12 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato per affermare che, in caso di morte dell’imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi
invocato nel ricorso principale in relazione alla valutazione della prova del danno patrimoniale
invocato nel ricorso principale per asserita contraddittorietà della motivazione
richiamato nel ricorso principale sia per la motivazione sia per la rivalutazione monetaria
invocato nel ricorso principale sul nesso causale tra ritardo e danno
richiamato per il criterio del danno conseguenza diretta e immediata
richiamato insieme alle norme sul risarcimento del danno per la pretesa patrimoniale
richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile
invocato per la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate
art. 2 CEDU
richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno non patrimoniale
art. 3 CEDU
richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno non patrimoniale
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare, l’erede del fallito non ottiene automaticamente l’indennizzo in proprio per il solo fatto che la procedura, per effetto della morte dell’imprenditore, prosegua nei suoi confronti: occorre verificare se egli abbia concretamente partecipato alla procedura o, comunque, dimostrato un interesse giuridicamente rilevante alla sua definizione in tempi ragionevoli.
- La legittimazione dell’erede a domandare l’indennizzo iure proprio richiede elementi fattuali specifici, come istanze, richieste o ricezione di atti della procedura, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla prosecuzione del fallimento verso gli eredi.
- Il fallito, invece, è parte del processo fallimentare e può rivendicare l’equa riparazione per la durata irragionevole della procedura senza le verifiche richieste per l’erede, poiché la procedura incide direttamente e in modo pregnante sulla sua sfera giuridica.
- Quando l’accoglimento della domanda di equa riparazione in favore di un soggetto dipende dalla sua legittimazione a far valere il pregiudizio in proprio, i motivi di ricorso che contestano la quantificazione del danno restano assorbiti se il giudice di legittimità rimette al giudice di rinvio la verifica preliminare della legittimazione stessa.
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