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Sentenza

Sentenza del 30/10/2020 n. 2512 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Immediato ricorso avverso 6 avvisi di accertamento relativi agli anni 2007-2008 con cui l'Agenzia contestava ai soci di diritto della società V la percezione di redditi diversi ai fini IRPEF qualificati come compensi per attivita' di "prestanome" e quantificati in €2.000 mensili. Gli avvisi si fondavano su una segnalazione/processo verbale della Guardia di Finanza di Barletta che aveva indagato la societa' V ritenuta "cartiera". I ricorrenti deducevano: decadenza dei termini (art. 43 DPR 600/73), violazioni dello Statuto del contribuente (art. 3 e art. 10 L.212/2000), obbligo del contraddittorio preventivo (art. 12 comma 7 L.212/2000), violazione dell'art. 163 TUIR per presunta doppia imposizione rispetto ad accertamenti gia' svolti dalla Direzione di Barletta, carenza di motivazione e insufficiente prova sulla determinazione del compenso presunto.

La decisione

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia (sent. n. 29/02/2018) aveva accolto il ricorso per illegittimita' degli avvisi in ragione di (i) presunta doppia imposizione rispetto agli accertamenti collegati della Direzione di Barletta e (ii) carenza di motivazione sulla quantificazione del compenso in €2.000 mensili. L'Agenzia ha proposto appello; in sede di appello la Commissione ha pero' ritenuto fondate le ragioni dell'Ufficio su piu' punti: ha confermato la legittimita' del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato (e la disciplina transitoria), ha escluso un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 12, comma 7 L.212/2000), e ha ritenuto legittimo l'uso dell'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/73 sulla base di segnalazioni della Guardia di Finanza. Tuttavia la Commissione ha condiviso la censura circa l'insufficiente e generica motivazione dell'Ufficio sulla quantificazione del compenso di €2.000 mensili, non adeguatamente supportata da dati oggettivi (es.: riscontro su movimenti bancari o prove specifiche). Di conseguenza l'appello dell'Agenzia e' stato respinto e la decisione favorevole ai contribuenti in primo grado e' stata sostanzialmente confermata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 41-bis

    L'accertamento parziale e' uno strumento procedurale valido anche quando gli uffici ricevono segnalazioni o verbali della Guardia di Finanza; non richiede la prova certa del maggior reddito ma puo' fondarsi su presunzioni basate su elementi acquisiti, lasciando al contribuente la possibilita' di fornire prova contraria.

  • D.P.R. 600/1973, art. 43

    Disciplina della decadenza dei termini di accertamento; puo' essere raddoppiata in presenza di reati tributari con seri indizi di colpa, secondo la disciplina richiamata (vedi art. 37 comma 24 L.223/2006 e giurisprudenza).

  • Legge 4/7/2006 n.223, art.37 comma 24

    art. 37 comma 24 del 4/7/2006 n. 223

    Integra l'art. 43 DPR 600/73 prevedendo il raddoppio dei termini di accertamento per i casi di reato tributario quando sussistono seri indizi; la giurisprudenza ha precisato limiti e regole applicative compresi i profili transitori.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 163

    L'eccezione di doppia imposizione richiede che si tratti dello stesso presupposto e della stessa tipologia di reddito; la Corte in concreto ha ritenuto che non vi fosse violazione perche' gli atti contestavano soggetti e imponibili diversi (redditi diversi IRPEF vs maggior reddito d'impresa ai fini IRES/IRAP/IVA).

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 67

    Utilizzato per qualificare i compensi percepiti come "redditi diversi" ai fini IRPEF; la Commissione ha ritenuto che l'accertamento in capo ai soci volto a tassare tali compensi apparteneva a una diversa categoria reddituale rispetto agli accertamenti d'impresa.

  • Legge 27/7/2000 n.212 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7

    art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La norma impone il contraddittorio endoprocedimentale solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali dell'attivita' del contribuente; non costituisce fonte di un obbligo generale di contraddittorio per qualsiasi atto impositivo.

  • Legge 27/7/2000 n.212, artt. 3 e 10

    Richiamate dai ricorrenti per profili di diritto di difesa e motivazione; la Commissione ha ritenuto che non operasse un obbligo generale di contraddittorio e che la motivazione dell'atto deve comunque essere congrua.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Individua i reati tributari la cui sussistenza, ove sussistano seri indizi, legittima il raddoppio dei termini di accertamento secondo la disciplina richiamata.

  • D.Lgs. 31 maggio 2015 n. 128, art. 2 e legge n. 208/2015 (regime transitorio)

    art. 2 del Dlgs n. 128 del 2015; legge n. 208 del 2015

    La disciplina transitoria precisa condizioni e salvezza degli effetti degli atti notificati prima di determinate date; la giurisprudenza interpreta tali disposizioni a tutela degli atti gia' notificati e per la portata del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973 e' legittimo anche se fondato su segnalazioni/verbali della Guardia di Finanza; non richiede prova certa ma elementi che legittimino presunzioni tassative, sempre compatibili con il diritto del contribuente a fornire prova contraria.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento e' applicabile quando sussistono seri indizi di reato tributario (Dlgs 74/2000) secondo la disciplina prevista e tenendo conto delle regole transitorie; la correttezza temporale della denuncia/trasmissione puo' essere rilevante.
  • Non sussiste automaticamente doppia imposizione quando vi sono atti di accertamento diversi: bisogna verificare che si tratti dello stesso presupposto di imposta e della stessa categoria reddituale; accertamenti nei confronti della societa' (IRES/IRAP/IVA) e dei soci (IRPEF su redditi diversi) possono coesistere senza violare art.163 TUIR.
  • Non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo per l'Amministrazione tributaria al di fuori delle ipotesi espressamente previste (es. art.12 comma 7 L.212/2000 per accessi/ispezioni). L'assenza di contraddittorio non invalida automaticamente l'atto se non ricorre la specifica fattispecie normativa.
  • Per la quantificazione di redditi presunti (es. compensi per attivita' di prestanome) l'Amministrazione deve fornire motivazione specifica e elementi probatori oggettivi (es. riscontri bancari, documentali, indagini dirette); deduzioni generiche o comparazioni con casi analoghi non sono sufficienti a fondare l'accertamento.
  • Nell'accertamento basato su presunzioni il carico probatorio iniziale puo' rimanere a carico dell'Ufficio in termini di elementi idonei a far propendere per l'esistenza del reddito; tuttavia il contribuente ha la possibilita' di confutare con prove specifiche e documentali. In pratica, l'ufficio deve comunque circostanziare le sue presunzioni.

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