Cassazione Civile, Ordinanza n. 19241/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da alcune intimazioni di pagamento relative ad annualità d’imposta dal 2007 al 2011, che una società contribuente aveva impugnato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, salvo dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario per una intimazione riferita a ruoli INPS, devoluta al giudice ordinario. La CTR aveva ritenuto non conforme all’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 la produzione, da parte dell’agente della riscossione, dei soli referti di notifica e degli estratti di ruolo, senza esibizione della copia integrale delle cartelle di pagamento. In cassazione l’agente della riscossione ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere in realtà depositato le cartelle esattoriali con nota in cancelleria; (2) violazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 c.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la produzione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, anche in ristampa, fosse sufficiente a soddisfare l’onere di esibizione richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza mirava a censurare un errore percettivo del giudice di merito sull’avvenuto deposito dei documenti, rimediabile semmai con revocazione e non con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo: ha interpretato l’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 nel senso che, per il controllo di regolarità della notificazione, il concessionario non è tenuto a esibire necessariamente la copia integrale della cartella originaria, essendo sufficienti anche gli estratti di ruolo o semplici ristampe della cartella, purché consentano di verificare gli estremi della notifica. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non è lo strumento per censurare un mero errore percettivo del giudice di merito circa l’avvenuto deposito di documenti; in tal caso il rimedio è la revocazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, ma la Corte risolve la questione principalmente sul significato dell’onere di esibizione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
richiamato dal ricorrente, senza una autonoma applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
richiamato dal ricorrente, senza una autonoma applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
la norma mira a consentire, per cinque anni dalla notificazione, l’esibizione della relata di notificazione e dei documenti idonei a garantire il controllo di regolarità; non impone necessariamente la produzione della copia integrale della cartella originaria, potendo bastare estratti di ruolo o ristampe delle cartelle.
art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la produzione di documenti in copia fotostatica è modalità idonea a introdurre la prova, restando l’originale necessario solo se la controparte contesti la conformità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in copia fotostatica è, di regola, sufficiente a introdurre il documento come prova, salvo contestazione della conformità da parte dell’avversario.
- L’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 non richiede all’agente della riscossione la conservazione e produzione della copia integrale della cartella esattoriale originaria, essendo sufficiente qualsiasi documentazione idonea a consentire il controllo della regolarità della notificazione, come estratti di ruolo o ristampe.
- La doglianza che investa l’omesso avvedimento del giudice di merito circa il deposito di un documento non integra, di per sé, un vizio deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., quando in realtà si contesti un errore percettivo del giudice, rimediabile con revocazione.
- Occorre distinguere tra l’onere di esibizione dei documenti attestanti la notificazione della cartella e la contestazione del contenuto della cartella notificata: si tratta di questioni diverse, che non possono essere confuse nel giudizio sulla regolarità della riscossione.
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