Cassazione Civile, Ordinanza n. 37881/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, relativo a IRPEF, IVA e IRAP, fondato sulla presunta rivendita, da parte del contribuente, di prodotti che egli avrebbe ricevuto da una società di San Marino. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che spettasse all'amministrazione provare l'effettiva realizzazione delle operazioni contestate e che gli elementi offerti fossero meri indizi non sufficienti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 1 d.l. n. 441/1997, dell'art. 53 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nella distribuzione dell'onere della prova e aveva omesso di valutare unitariamente gli elementi indiziari allegati nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di accertamento induttivo, quando l'Ufficio abbia motivato l'atto indicando indici di inattendibilità e l'astratta idoneità degli stessi a rappresentare capacità contributiva non dichiarata, l'atto è assistito da presunzione di legittimità e il contribuente deve provare la regolarità delle operazioni contestate. La CTR, invece, aveva esaminato solo alcuni indizi in modo atomistico e non aveva proceduto a una valutazione complessiva e coordinata di tutte le anomalie emergenti dall'avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge dedotta investe il corretto uso delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova e sulla valutazione della prova presuntiva, quindi è scrutinabile in cassazione.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, l'Ufficio può fondare la rettifica su indici di inattendibilità delle scritture contabili e su presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 1 del D.L. n. 441 del 1997
È richiamato insieme alla disciplina dell'accertamento e delle presunzioni relative alle operazioni contestate.
art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato a sostegno dell'accertamento relativo all'IVA e dei principi probatori applicabili.
Regola il riparto dell'onere della prova: una volta motivato l'accertamento con elementi presuntivi idonei, spetta al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni.
Viene richiamato per la nozione di presunzione semplice nel procedimento probatorio.
I requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno valutati complessivamente, non in modo atomistico, rispetto al complesso degli indizi.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo fondato su presunzioni, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio quando indichi e motivi gli elementi indiziari di inattendibilità delle risultanze contabili, dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare materia imponibile non dichiarata.
- Una volta che l'accertamento sia sorretto da un quadro indiziario sufficientemente motivato, incombe sul contribuente la prova contraria della regolarità e reale consistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente il solo richiamo alla regolarità formale della contabilità.
- La valutazione delle presunzioni semplici deve essere globale e unitaria: gravità, precisione e concordanza non vanno ricercate per singolo indizio isolatamente, ma nel loro complesso coordinato.
- Il vizio consistente nell'aver valutato in modo atomistico gli elementi indiziari e nel non averne apprezzato la combinazione complessiva integra un errore di diritto sul metodo di valutazione della prova, censurabile in cassazione.
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