Cassazione Penale, Sentenza n. 25292/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno e la confisca di euro 249.000. Il ricorrente ha censurato: (i) carenza e mera apparenza della motivazione sulla sussistenza e attualità della pericolosità generica e qualificata, sostenendo che i reati commessi nel periodo 2007-2012 non erano lucrogenetici né abituali e che l'aggravante art.416-bis contestata riguarda fatti del 2014 e non può essere estesa retrospettivamente; (ii) mancanza di motivazione e difetto di correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e la somma confiscata (sostegno che l'immobile venduto e i relativi proventi deriverebbero da acquisti leciti finanziati dal padre). Inoltre il ricorrente ha lamentato violazioni di norme procedurali in materia di motivazione del decreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e non alla rinnovata valutazione del compendio probatorio; è stato quindi escluso il riesame critico dei fatti già valutati in motivazione. La Corte ha ritenuto adeguata e articolata la motivazione della Corte di appello: ha ricostruito la progressione criminosa, la sproporzione tra tenore di vita e redditi leciti, i precedenti e i viaggi all'estero del ricorrente come indici di attività di importazione di ingenti quantitativi di stupefacente in favore di una cosca 'ndranghetista, giustificando sia la pericolosità generica sia quella qualificata. Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la decisione ritenendo che le somme sequestrate presso terzi (fratello e padre) risultino riconducibili al modus operandi del ricorrente e all'uso di congiunti per far transitare proventi illeciti; inoltre il ricorrente non aveva titolo a impugnare genericamente l'operato dei terzi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa in sede di appello sia stata adeguata e conforme ai criteri richiesti dall'articolo, quindi la deduzione difensiva configurava in realtà una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità.
art. 10 comma Decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia)
Riferimento alle categorie di pericolosità (lettera B dell'art.1 del decreto citato); la Corte ha interpretato i requisiti di pericolosità alla luce della progressione criminale e della sproporzione patrimoniale, ritenendo che sussistessero i presupposti per entrambe le forme di pericolosità.
legge 27 dicembre 1956 n.1423, art.4 (nono comma)
Richiamata dalla Corte per delimitare il controllo di legittimità sui provvedimenti di prevenzione: il giudice d'appello deve motivare il decreto; in Cassazione è sindacabile la mancanza o la mera apparente motivazione, ma non il mero apprezzamento critico degli elementi di fatto.
legge 31 maggio 1965 n.575, art.3-ter, secondo comma
Richiama la limitazione del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla violazione di legge.
Men- zionata in relazione al vizio di 'illogicità manifesta': la Corte precisa che, nel procedimento di prevenzione, non è ammesso in Cassazione un sindacato volto alla mera riconsiderazione dell'illogicità manifesta come punto di fatto, salvo che si tratti di vera e propria mancanza o apparenza della motivazione.
art. 416-bis c.p. (aggravante/associazione di tipo mafioso)
Riferimento all'aggravante contestata nei fatti del 2014: il ricorso contestava estensione retrospettiva dell'effetto; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della pericolosità con riferimento anche a rapporti con cosche fosse adeguatamente motivata sulla base della progressione criminale.
Richiamato indirettamente per indicare i reati di importazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i delitti di importazione, commessi dal 2014 in poi, fossero espressione di attività lucrogenetica e di una carriera criminale coerente con la confisca disposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione (sorveglianza speciale/confisca) il sindacato della Cassazione è ristretto a questioni di diritto: non è ammesso un nuovo apprezzamento probatorio o la semplice rilettura degli stessi elementi valutati dalla corte di merito.
- Per dichiarare la pericolosità (generica e/o qualificata) è necessaria una motivazione articolata che ricostruisca la progressione criminosa, la sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti e indici obiettivi (precedenti, viaggi, rapporti con organizzazioni criminali).
- La attualità della pericolosità può essere valutata anche considerandone l'evoluzione nel tempo; elementi successivi alla data certa non sono sempre indispensabili se emerge una continuità o una progressione del comportamento criminale.
- La confisca di somme riconducibili a proventi illeciti può essere disposta anche se i beni sono formalmente intestati a terzi quando emerga un uso strumentale di congiunti per far transitare o occultare i frutti dell'attività illecita; chi impugna deve specificamente contestare la titolarità e la provenienza dei fondi, non con censure generiche.
- La correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizione patrimoniale deve essere valutata con criterio di ragionevolezza e tramite una ricostruzione diacronica dei movimenti patrimoniali, non limitandosi all'esame puntuale di singoli acquisti.
- Se la difesa prospetta origine lecita di beni tramite soggetti terzi (es. genitori), è necessario fornire elementi probatori specifici e confrontarsi puntualmente con la ricostruzione della corte di merito per evitare che le censure siano considerate generiche e inammissibili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →